Art. 50-bis. (Cause nelle quali il tribunale
giudica in composizione collegiale)
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e` obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che
sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a
dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al
decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile
1979, n. 95] (1) e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione
coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione, nonche` nelle cause di responsabilita` da chiunque promosse contro gli
organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari (2) e i liquidatori delle società,
delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e
dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (3)
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di
consiglio disciplinati dagli articoli 737 e
seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
(1) Parole abrogate dal Dlgs. 8 luglio 1999, n. 270.
(2) Le parole "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari" sono state inserite dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Numero inserito dall'art. 2 , comma 448 Legge 24 Dicemre 2007, n.2004 |