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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
Art. 49. (Sentenza di regolamento di competenza) |
Il regolamento e' pronunciato con ordinanza (1) in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo comma. |
Con la ordinanza (1) la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche' provvedano alla loro difesa. |
(1) parola modificata dall'art. 45 comma 5 - L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009) |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 49. (Sentenza di regolamento di competenza) |
Il regolamento e' pronunciato con |
Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche' provvedano alla loro difesa. |