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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

  

Art. 49. (Sentenza di regolamento di competenza)

Il regolamento e' pronunciato con ordinanza (1)  in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo comma.

Con la ordinanza (1) la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche' provvedano alla loro difesa.

(1) parola modificata dall'art. 45 comma 5 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009)

 

Formulazione precedente alla legge 69/2009

Art. 49. (Sentenza di regolamento di competenza)

Il regolamento e' pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47 ultimo comma.

Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche' provvedano alla loro difesa.

  
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