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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
Art. 48. (Sospensione dei processi) I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi
dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente
o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento. |