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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

   

Art. 42. (Regolamento necessario di competenza) (1)

La ordinanza (2) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) parola modificata dall'art. 45 comma 5 - L. 69/2009  (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009 )

 

Formulazione precedente alla legge 69/2009

Art. 42. (Regolamento necessario di competenza) (1)

La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.

   
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