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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
Art. 41. (Regolamento di giurisdizione) Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere
alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione
di cui all'art. 37. L'istanza si propone con ricorso
a norma degli artt. 364 ss., e produce gli
effetti di cui all'art. 367. |