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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE

   

Art. 36. (Cause riconvenzionali)

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

    
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