| www.foroeuropeo.it - il portale del giurista |
CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO |
Art. 30-bis. (1)(Foro per le cause in cui sono parti i magistrati) Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo
sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di
corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del
giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. (2) (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di
esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte
d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice
di procedura civile. |