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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

 

Art. 30. (Foro del domicilio eletto)

Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 c.c. puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

    
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