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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO |
Art. 27. (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione) Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e'
competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma. |