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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo I: DEL GIUDICE

Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE

  

Art. 16. (1) [(Esecuzione forzata)

Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e' competente il pretore.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il pretore.]

(1) Articolo abrogato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

    
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