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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE |
Art. 16. (1) [(Esecuzione forzata) Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di
cose mobili e di crediti e' competente il pretore. (1) Articolo abrogato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. |