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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE |
Art. 7. (Competenza del giudice di pace) (1 ) |
Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 (4), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. |
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superiori 20.000,00 (4). |
[Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.] (2) |
E' competente qualunque ne sia il valore: |
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; |
2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case; |
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'; |
3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (5); |
[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.] (3) |
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374. |
(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. |
(3) Numero abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. |
(4) Comma modificato dall'art. 46 L. 69/2009 (Gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009 ) |
(5) Comma modificato dall'art. 45 comma 1- L. 69/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009) - Entrata in vigore dal 4 luglio 2009 - Le modifiche si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (art. 58 L. 69/2009 ) |
Formulazione precedente alla legge 69/2009 |
Art. 7. (Competenza del giudice di pace) (1) |
Il giudice di pace e' competente per le cause
relative a beni mobili di valore non superiore a |
Il giudice di pace e' altresi' competente per le
cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purche' il valore della controversia non superi |
[Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.] (2) |
E' competente qualunque ne sia il valore: |
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; |
2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case; |
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'; |
4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.] (3) |
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374. |
(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. |
(3) Numero abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. |
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