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CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI |
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
Capo I: DEL GIUDICE |
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
Art. 3. (1) [(Pendenza di lite davanti a giudice straniero) La giurisdizione italiana non e' esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.] (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218. |
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