| Codice deontologico forense |
art.17 Informazioni sullattività professionale (articolo
modificato con delibera 18.01.2007)
Lavvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dellinformazione devono essere coerenti con la finalità
della tutela dellaffidamento della collettività e
rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal
competente Consiglio dellordine.
Quanto al contenuto, linformazione deve essere conforme a verità e correttezza e
non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
Lavvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché
questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, linformazione deve rispettare la
dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, linformazione non deve assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
I Sono consentite, a fini non lucrativi, lorganizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati.
II
E consentita lindicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto
o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi
eredi
Precedenti formulazioni
Modifiche in attuazione della legge 4 Agosto 2006 N. 248 -
Delibera del C.N.F. del 18 gennaio 2007
art. 17 Informazioni sull'attività professionale (articolo
modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell'affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non
può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi
vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il
decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di
avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento
dell'evento.
II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le
proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IlI - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.
IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi
eredi.
art. 17.Informazioni sull'esercizio professionale (1)
È consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro
della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti
determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire
risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i
bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con laggiornamento delle leggi e
della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dallarticolo 18 del codice
deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dellavvocato o di
studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa
segnalazione al Consiglio dellordine. Con riferimento ai siti già esistenti
lavvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dellordine di
appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta
da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle
poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i
parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;
- lutilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in
proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente
approvati dal Consiglio dellOrdine (in relazione alla modalità e finalità
previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e
indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista,
fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica,
onorificenze, e quantaltro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene
allattività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività
prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
- lindicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di
una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il
giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del
certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato).
B) È consentita inoltre lutilizzazione della rete Internet e del
sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dellordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la
riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il
reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura
riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei
clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare lannuncio che la prima
consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o lesaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- lofferta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dallarticolo 19
del codice deontologico).
17.III) È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
(1) Modificato il 28 oottobre 2002
art.17.Informazioni sull'esercizio professionale
E consentito allavvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della
dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
I - L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche
professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale.
II - E consentita lindicazione nei rapporti con i terzi di propri
particolari rami di attività.
III- E consentita lindicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purchè il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
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