| Tariffa Forense: accordi sul
compenso e patto di quota lite e appunti sullapplicazione della tariffa
professionale (DM 08.04.2004 n. 127 (in vigore dal 02.06.2004) a cura di avv. Guglielmo
Preve Cons. Ordine di Torino).
I°) Il quadro normativo antecedente il D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto
Bersani, convertito nella L. n. 248/2006).
1 - a) Lart. 2233 co. 1 c.c. fissa la gerarchia dei criteri di determinazione del
compenso professionale, indicando come prioritaria la pattuizione tra le parti.
In difetto di pattuizione, è applicabile la tariffa professionale.
Ove anche la tariffa manchi, il compenso è determinato dal Giudice secondo equità.
Il co. 2, poi, precisa che la misura del compenso deve essere adeguata allimportanza
dellopera ed al decoro della professione.
Il co. 3 (ora modificato) recitava: gli avvocati
non possono
stipulare
con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie
loro affidate, sotto pena di nullità e dei danni. Era il c.d. divieto del patto di
quota lite.
b) La tariffa professionale cui si riferisce lart. 2233 c.c. ha la sua fonte
normativa nel RDL n. 1578/1933 (legge professionale vigente), che al Titolo VI - trattando
degli onorari e dei rimborsi spese - prevede che essa sia deliberata dal CNF ogni biennio,
e sia approvata dal Ministro della Giustizia.
c) La Legge n. 794/1942 (onorari davvocato in materia civile) allart. 24 (ora
superato dal DL n. 223) prevedeva: I diritti e gli onorari minimi stabiliti per le
pre-stazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla.
d) Lart. 1261 c.c. (divieti di cessione), recita: gli avvocati
(i
magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari ed i notai)
non possono,
neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta
contestazione davanti allautorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui
giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
2) Sotto il profilo disciplinare, il codice deontologico forense approvato con del.
17.04.1997 (succ. modif.) del CNF allart. 5 impegna lavvocato
allosservanza della dignità e del decoro.
Allart. 19 prevede il divieto di accaparramento di clientela con modi non conformi
alla correttezza e al decoro.
Ed allart. 43 sanziona la pretesa di un compenso professionale manifestamente
sproporzionato allattività professionale svolta.
Infine, loriginaria stesura dellart. 45 c.d.f. (ora modificato dal CNF), alla
rubrica divieto di patto di quota lite, recitava: è vietata la
pattuizione diretta ad ottenere a titolo di corrispettivo della prestazione professionale
una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della
lite.
Il divieto contemplava dunque due figure di patto di quota lite:
quella avente ad oggetto una percentuale del bene
controverso;
quella avente ad oggetto una percentuale rapportata al
valore della lite.
II°) Il quadro normativo sopra tratteggiato nel luglio 2006 viene inciso dal D.L. n.
223/2006 (c.d. decreto Bersani, convertito nella Legge n 248/06), il quale (per quanto
interessa al tema in rassegna) introduce le seguenti modifiche:
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
:
a) lobbligatorietà di tariffe fisse o minime (è quindi implicitamente
abrogata la norma dellart. 24 L. n. 794/42, sopra citata);
b) il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti.
Il co. 3 dellart. 2233 c.c., poi, è così sostituito: sono nulli, se non
redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con
i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Il co. 3 dellart. 2 bis del DL 223, infine, recita: le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di
cui al co. 1 (per quanto qui interessa, lobbligatorietà dei minimi tariffari ed il
divieto del patto di quota lite) sono adeguate, anche con ladozione di misure a
garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 31.01.2007. In caso di
mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto
previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Il DL 223 dunque da un lato - sancisce la legittimità dei patti in deroga ai
minimi tariffari, e dallaltro elimina lilliceità della pattuizione di
compensi parametrati allesito della lite, abrogando il corrispondente
divieto dellart. 45 c.d.f.; con il solo limite della forma scritta (ad substantiam)
a pena di nullità.
III°) Sono opportune le seguenti osservazioni.
1) Il DL 223 acuisce il conflitto tra due norme primarie:
* la legge ordinaria;
* la normativa deontologica, di natura consuetudinaria (diuturni mores consensu utentium
comprobati legem imitantur - Gaio), di grado inferiore nella gerarchia delle fonti.
Lefficacia delle due categorie di norme non è sovrapponibile:
a) la legge ordinaria può derogare alla norma deontologica, ed è efficace erga omnes;
b) la norma deontologica è applicabile soltanto agli appartenenti alla categoria, e per
sua natura può essere più restrittiva della norma ordinaria, in quanto tutela valori
etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma
ordinaria.
Può dunque accadere che un atto o comportamento sia valido ed efficace a sensi di legge,
e sia fonte di diritto soggettivo, ma che possa essere giudicato scorretto sotto il
profilo deontologico (e possa essere conseguentemente sanzionato come tale).
Così - da un lato - la pattuizione di un compenso in deroga ai minimi tariffari, o di un
compenso parametrato allesito della lite, può essere valida nel rapporto tra
avvocato e assistito (è fonte di obbligazione contrattuale), se stipulata per iscritto;
mentre dallaltro - può lasciare aperta la questione della valutazione del
comportamento dellavvocato sotto il profilo deontologico.
2) Il DL 223 - incidendo (come si è accennato) su alcune norme di legge - non colpisce
invece:
a) il co. 2 dellart. 2233 c.c. (continua a valere il principio delladeguatezza
del compenso professionale allimportanza dellopera e al decoro della
professione);
b) lart. 1261 c.c. (continua a essere vietata la cessione anche parziale
della res litigiosa).
3) In materia deontologica il DL 223 incide su alcuni principi fortemente radicati nella
tradizione forense, in particolare per quanto qui interessa - sullart. 45
c.d.f. (stesura originaria).
Ma non colpisce:
a) lart. 19 c.d.f., che sancisce il divieto di accaparramento di clientela a mezzo
procacciatori, offrendo vantaggi, o con modi non conformi alla
correttezza ed al decoro;
b) lart. 43/II c.d.f., che sancisce il divieto di chiedere compensi
manifestamente sproporzionati allattività svolta.
Infine va rilevato che il CNF - indotto dal DL 223 a modificare il testo dellart. 45
c.d.f. - ha colto loccasione per sottolineare la differenza tra le due figure di
patto di quota lite già codificate, ribadire lilliceità anche deontologica della
cessione del bene litigioso, e richiamare allosservanza del relativo divieto posto
dallart. 1261 c.c., tuttora vigente.
Il nuovo testo dellart. 45 c.d.f., infatti, ha sostituito la rubrica divieto
di patto di quota lite con quella: accordi sulla definizione del
compenso; ha recepito la liceità della pattuizione di compenso parametrato
allesito della lite; ma ha ribadito lilliceità della cessione di quota della
res litigiosa (art. 1261 c.c.); richiamando il principio della proporzionalità del
compenso allattività svolta ed al decoro della professione.
Conclusioni: nel pattuire (in forma scritta) il compenso professionale in deroga ai minimi
tariffari, o nel parametrare il compenso allesito della lite,
lavvocato deve essere consapevole:
a) che la pattuizione di un compenso consistente in una quota o percentuale della res
litigiosa continua ad essere nulla ai sensi dellart. 1261 c.c., e vietata
dallart. 45 c.d.f.;
b) che la pattuizione di un compenso ragguagliato ad una percentuale del valore della lite
(o del risultato utile conseguito), oppure di un compenso in deroga ai minimi tariffari,
è lecita fonte di obbligazione sotto il profilo civilistico;
c) che tuttavia il comportamento dellavvocato può essere valutato e sanzionato
sotto il profilo deontologico, ove si accerti che esso leda i citati principi di decoro e
correttezza.
In particolare, la pattuizione di un compenso eccessivamente ridotto può integrare
violazione sia dellart. 2233 co. 2 c.c. (che trova rispondenza nellart. 36
cost. e nellart. 5 c.d.f. violazione del decoro professionale - ), sia
dellart. 43/II c.d.f. (richiesta di compenso sproporzionato allattività
svolta; dove la sproporzione può essere ravvisata anche per difetto, e non soltanto
come avviene di solito - per eccesso); e pertanto può costituire unipotesi
di accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al
decoro, ai sensi dellart. 19 c.d.f..
APPUNTI sullapplicazione della tariffa professionale DM 08.04.2004 n.
127 (in vigore dal 02.06.2004)
Materia CIVILE AMMINISTRATIVA.
CRITERI GENERALI.
Nella redazione della parcella debbono essere tenuti distinti i diritti, gli onorari e gli
esposti (imponibili e non imponibili IVA).
Ciò per consentire (in ogni sede: amministrativa e giudiziale) il controllo di
legittimità. In caso di omissione della nota spese, oppure di indicazione non analitica
di diritti ed onorari, non è deducibile nel giudizio di cassazione la censura di erronea
determinazione del relativo compenso (Cass. 6.8.98 n. 7735; 18.8.99 n. 8721; 27.2.98 n.
2218).
I DIRITTI sono il compenso per attività meramente formale (tradizionalmente propria della
funzione di procuratore), cui corrisponde il criterio di determinazione in misura fissa.
L ONORARIO è il compenso per lopera di carattere intellettuale prestata
dallavvocato. La sua determinazione varia da un minimo ad un massimo.
A certe condizioni si può derogare sia al minimo che al massimo.
Per il superamento dei massimi o dei minimi il parere del CdO continua ad essere ritenuto
obbligatorio, pur non vincolante (salva la necessità di motivazione da parte del giudice:
Cass. 16.1.67 n. 2750; Cass. 05.08.75 n. 2981).
Il parere del CdO di congruità alla tariffa non consiste soltanto in una mera operazione
contabile, ma esprime un giudizio critico sul pregio dellattività professionale
svolta, sullimportanza dellaffare e sulla difficoltà delle questioni
trattate, al fine di applicare correttamente il principio di adeguatezza e
proporzionalità dei compensi (Cass. II 29.10.1992 n. 11765).
Il domicilio professionale è equiparato alla residenza anche sotto il profilo tariffario
(indennità di trasferta).
Ai praticanti abilitati al patrocinio sono riconosciuti diritti ed onorari in misura
dimidiata.
1) CRITERIO per la DETERMINAZIONE del COMPENSO:
Criterio principale è la pattuizione tra le parti (art. 2233 c.c.).
Criterio sussidiario, in mancanza di pattuizione, è lapplicazione della tariffa.
Qualora non possa essere determinato in applicazione della tariffa, il compenso è
liquidato dal giudice.
2) TARIFFA APPLICABILE.
Per i diritti è applicabile la tariffa vigente al momento della prestazione
(lattività formale si esaurisce nel momento dellespletamento) (Cass. 8.2.96
n. 1010).
Per gli onorari stante lunitarietà della prestazione intellettuale nel suo
complesso - si applica, invece, la tariffa vigente al momento della conclusione della
prestazione (Cass. 26.11.98 n. 11994).
3) POSSIBILITA di CUMULO della tariffa GIUDIZIALE con la
STRAGIUDIZIALE.
La possibilità del cumulo delle due tariffe è prevista soltanto qualora le prestazioni
svolte non trovino adeguato compenso nella tariffa giudiziale.
4) DETERMINAZIONE del VALORE della controversia.
a) Criterio generale: il valore è determinato a norma del c.p.c..
Lart. 10 co. 1 c.p.c. prevede che il valore sia dato dal petitum iniziale della
causa, essendo irrilevante leventuale successiva riduzione della domanda
(conseguita, ad es., ad un pagamento parziale).
Fa eccezione al principio lipotesi in cui la domanda iniziale sia formulata in modo
generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico: in
tale caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cass. II
06.12.2002 n. 17354).
Soltanto gli interessi, le spese ed i danni maturati fino alla proposizione della domanda
si cumulano al fine della determinazione del valore.
Non è compreso nel valore della domanda loggetto dellaccertamento che il
giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda,
ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise incidenter
tantum) (Cass. Lav. 22.06.2004 n. 11623).
Ex art. 10 co. 2 c.p.c., le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso
convenuto si cumulano ai fini della determinazione del valore.
Poiché la norma postula lidentità del soggetto attivo e/o passivo, non si cumulano
tra loro le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia
pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo) (Cass. III 12.10.1998
n. 10081).
A maggior ragione non si cumulano le domande formulate in atti introduttivi di autonome
controversie, poi riunite per connessione (Cass. V 01.04.2003 n. 4960).
La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rientrando nella competenza funzionale
del giudice del merito, non si cumula con la domanda principale (Cass. II 26.01. 2004 n.
1322).
b) Nei gradi successivi al primo, il valore della controversia ai fini tariffari è
determinato dalla parte della domanda ancora controversa (impugnazione parziale); e nel
caso che la causa prosegua esclusivamente in punto determinazione delle spese di lite, il
valore è dato dal maggior importo preteso o liquidato (Cass. SS.UU. 11.09.2007 n. 19014).
c) Domanda riconvenzionale.
Per i principi richiamati, secondo Cass. III 20.01.2003 n. 731 (conforme Cass. III
27.01.2003 n. 1202) la domanda riconvenzionale - non essendo proposta contro il medesimo
soggetto convenuto - non si cumula con la domanda principale dellattore al fine di
determinare il valore della causa (ma può determinare lapplicazione dello scaglione
di valore superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale).
Afferma tuttavia Cass. II 03.07.1991 n. 7275: poiché la proposizione di una domanda
riconvenzionale amplia comunque il thema decidendum, con conseguente esigenza di una
maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande al fine
della determinazione del valore, ai fini della liquidazione dellonorario si deve
valutare opportunamente lattività in concreto svolta dallavvocato nella
trattazione anche delle domande riconvenzionali (secondo i criteri generali espressi
dallart. 5 norme gen.).
d) Casistica:
azioni surrogatorie e revocatorie: valore della ragione di
credito;
opposizione a sentenza di fallimento:
giurisprudenza risalente (Cass. 13.7.84 n. 4117) determinava il valore della controversia
sulla base dellentità del passivo (in analogia alle cause di opposizione
allesecuzione);
più recente giurisprudenza (Cass. Sez. I 07.12.2000 n. 15545) ritiene la causa di valore
indeterminabile, poiché il petitum è laccertamento dello stato di insolvenza, e
non già lammontare di passività o attività;
divisione: valore della quota (o supplemento di quota) spettante
al cliente (a meno che si controverta sulla consistenza dellasse: in tale caso il
valore è quello dei beni controversi);
risarcimento danni: somma liquidata, piuttosto che quella
pretesa;
sfratto per finita locazione: valore di unannualità di
canone (Cass. n. 5577/97); salvo il caso di opposizione, in cui il valore è dato dal
canone dovuto per il periodo controverso;
sfratto per morosità: canoni dovuti per la residua durata del
contratto (Cass. 23.01. 2008 n. 1467);
pensione di invalidità: è assimilabile ad una rendita
vitalizia, per cui il valore si determina ex art. 13 c.p.c. (fino a dieci annualità)
(Cass. Lav. 16.01.87 n. 336; 22.04.86 n. 2837; 05.08.1982 n. 4391);
cause possessorie: è stato ritenuto (Cass. 05.05.2003 n. 6759)
che poiché la tariffa forense non contiene alcuna disposizione che vi attribuisca
un determinato valore esso deve essere individuato attraverso
lapplicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative
al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si
controverte (art. 15 c.p.c.).
Correttivo: valore effettivo della controversia (valore dei diversi interessi
sostanzialmente perseguiti), quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto
codicistico.
e) Criterio suppletivo: il valore si considera indeterminabile, quando non è possibile
determinarlo in applicazione del c.p.c.; è comunque anche previsto che si faccia
riferimento al valore effettivo della controversia (valore dei diversi
interessi perseguiti dalle parti).
In tal caso:
per lonorario minino si applica lo scaglione . 25.900/51.700;
per lonorario massimo si applica lo scaglione . 51.700/103.300;
per le cause di particolare importanza il massimo di ogni voce tariffaria può essere
aumentato fino a quello previsto per lo scaglione fino a . 516.500.
Ovviamente, lapplicazione del massimo deve essere giustificata in relazione
alloggetto, alle questioni giuridiche trattate, alla rilevanza degli effetti e dei
risultati conseguiti (v. norme gen. art. 5.5).
Per i diritti, invece (art. 6/6), si applica lo scaglione di valore . 25.900/51.700,
oppure 51.700/103.300, a seconda della rilevanza dellinteresse tutelato.
5) Casi particolari.
a) Cause di SEPARAZIONE e DIVORZIO: valore indeterminabile (salvo il caso di ingente
assegno di mantenimento: in tal caso il valore convenzionale è pari a due annualità
dellassegno).
Le questioni patrimoniali (a volte ingenti) non costituiscono loggetto principale
della causa.
Lattività di natura stragiudiziale relativa alla soluzione di
problemi patrimoniali (scioglimento comunione), salvo casi particolari, può non
comportare il cumulo della tariffa stragiudiziale, potendo essere ritenuto sufficiente
lopportuno aumento degli onorari previsti dalla tariffa giudiziale (ove occorra,
fino allo scaglione da . 516.500).
I diritti restano quelli previsti dallo scaglione da . 25.900/51.700.
b) AMMISSIONE al PASSIVO del FALLIMENTO:
per gli onorari è applicabile la tabella A VII, n. 50 a) (prestazioni giudiziali).
Non è applicabile la voce esposta in Tab. D (stragiudiziale) punto 4, perché essa
riguarda attività di altra natura (esige continuativa attività di assistenza, implicando
una pluralità di posizioni creditorie o debitorie del cliente, con una pluralità di
controparti).
Per i diritti è applicabile lo scaglione di valore corrispondente allimporto del
credito.
c) CAUSE AMMINISTRATIVE:
concernenti diritti soggettivi (diritti pretensivi): si applicano
i criteri civilistici di determinazione del valore;
concernenti interessi legittimi (interessi oppositivi): si
considera la tutela derivante in concreto dalla sentenza che definisce la controversia, in
applicazione dei seguenti principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza
07.11.2007 n. 5751 (che richiama anche Cass. II 30.01.1997 n. 932):
(Ved. anche Cass. 18233 del 12.08.2009: se limpugnazione riguarda la sola questione
di giurisdizione si applica lo scaglione di valore indeterminabile.)
I°) la controversia avente ad oggetto limpugnazione di un provvedimento
amministrativo va considerata di valore indeterminabile, in quanto la causa petendi è
lillegittimità dellatto ed il petitum il suo annullamento (mentre non ha
rilevanza lindicazione delleventuale danno patrimoniale conseguito), ogni
volta che i motivi di ricorso attengano esclusivamente a vizi procedurali o di
motivazione, e la pronuncia giurisdizionale possa incidere soltanto sulla formale
legittimità dellatto, senza incidere direttamente sugli interessi patrimoniali
sottesi (tutelati soltanto indirettamente);
II°) ove invece laccoglimento dei motivi di ricorso vincoli lamministrazione
ad operare univocamente nella direzione del ripristino degli interessi patrimoniali lesi,
sì da incidere direttamente sugli stessi, allora il valore della controversia è
determinato dal valore in concreto degli interessi patrimoniali perseguiti.
In ipotesi di valore indeterminabile, per lonorario minimo si applica lo scaglione
. 25.900/51.700; per lonorario massimo lo scaglione da . 51.700/103.300,
con possibilità di applicare lo scaglione di valore fino a . 516.500 (tenuto conto
della particolare importanza delle questioni giuridiche trattate, e della rilevanza degli
effetti di qualsiasi natura conseguiti allannullamento dellatto
amministrativo o del comportamento dellAmministrazione).
d) Cause innanzi al Giudice di Pace.
La nuova tariffa precisa espressamente che nelle cause di valore eccedente gli .
2.600 sono dovuti gli onorari previsti per il corrispondente scaglione di valore.
E introdotta una voce di onorario per la redazione di memorie istruttorie, prima non
prevista nel giudizio innanzi al Giudice di Pace.
6) PARTE CIVILE nel processo penale.
Si applica la tariffa penale.
Si applica la tariffa civile per le prestazioni previste soltanto da tale tariffa
(redazione atto di costituzione di p.c.; autentica firma; precisazione conclusioni;
redazione nota spese; collazione).
7) Trasferta.
Lindennità di trasferta (da . 10 a . 30 per ogni ora o frazione) è
dovuta allavvocato che si trasferisce fuori dal comune nel quale ha il proprio
domicilio professionale (non si fa più riferimento alla residenza anagrafica).
Lindennità (oraria) è dovuta fino ad un massimo di otto ore giornaliere.
Oltre allindennità, allavvocato spetta (art. 8) il rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno (albergo 4 stelle e vitto), più 10% per spese accessorie.
In caso di impiego di veicolo proprio lindennità chilometrica è calcolata sulla
base di un quinto del costo del carburante a litro (oltre alle spese documentate per
pedaggi e parcheggi).
Non spetta tale compenso allavvocato che risiede in comune
diverso, per raggiungere il capoluogo sede di Tribunale.
Se la parte sceglie (lecitamente) un avvocato iscritto ad altro
albo professionale, rispetto alla sede giudiziaria adìta, non può ambire a recuperare da
controparte le maggiori spese di trasferta del difensore (Cass. 09.05.83 n. 3200; Cass.
26.07. 83 n. 5145; Cass. 06.02.82 n. 716).
Trasferta in Cassazione:
poiché lalbo speciale degli avvocati cassazionisti è unico sul territorio
nazionale, è stato ritenuto che a carico del soccombente non possano essere liquidate le
spese di trasferta a Roma del difensore di controparte;
non solo, ma che neppure dal cliente siano dovute spese di trasferta, in quanto nella
determinazione degli onorari di assistenza innanzi alla S.C. si è già tenuto conto dei
maggiori oneri cui può andare incontro il difensore (Cass. 01.04.95 n. 3850; Cass.
20.04.95 n. 4425). Questultima interpretazione appare discutibile, stante la
diversità di trattamento riservata agli avvocati domiciliati fuori Roma, le cui maggiori
spese debbono potersi imputare al cliente che li ha officiati (è quindi consigliabile
pattuire espressamente il rimborso spese e la corresponsione dellindennità di
trasferta ex art. 2233 c.c.).
8) REVOCA o DISMISSIONE del mandato.
a) Se il mandato è revocato dal cliente, allavvocato (art. 2237
c.c.) è dovuto il
rimborso delle spese ed il compenso per lattività svolta.
b) Se lavvocato dismette il mandato, ha diritto a rimborso spese e
compenso per lattività svolta, nei limiti del risultato utile che ne sia derivato
al cliente.
I°) DIRITTI.
Sono state eliminate alcune voci superate dal nuovo rito civile (nn. 33, 41 e 46: bollo
docc., assegnazione della causa a sentenza, richiesta copia in forma esecutiva), e sono
state introdotte alcune nuove voci di diritti:
versamento del contributo unificato;
esame di ogni scritto difensivo della controparte (la precedente
tariffa prevedeva un unico diritto per lesame del complesso degli scritti difensivi
avversari);
assistenza alla conciliazione (solo in sede giudiziale);
redazione della nota spese giudiziale (è precisato che deve
trattarsi della nota spese depositata in giudizio, come già affermato dalla
giurisprudenza);
registrazione di atti, compresa ogni attività inerente (la
precisazione riduce le occasioni per esigere il diritto: accesso allufficio per
liquidazione dellimposta, accesso alla banca per il pagamento, deposito della
ricevuta allufficio del registro).
1) DISAMINA.
Il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio, come il diritto per
posizione e archivio.
2) FASCICOLAZIONE.
E dovuto un solo diritto per fascicolazione di atti e documenti.
3) DOMICILIAZIONE.
Il diritto è dovuto allavvocato esclusivamente domiciliatario, non munito di
procura, che non compia altra attività processuale e che quindi non percepisca altri
diritti. Il diritto di domiciliazione non si cumula quindi con gli altri diritti.
4) ESAME DIFESE ed ESAME DOCUMENTI AVVERSARI.
E ora dovuto un diritto per esame di ogni atto difensivo avversario.
Resta dovuto una sola volta il diritto per esame dei documenti avversari, prima di ogni
sentenza od ordinanza collegiale.
5) CONSULTAZIONI e CORRISPONDENZA INFORMATIVA.
Detti diritti sono dovuti una sola volta nel corso del procedimento (e non già per ogni
consultazione o comunicazione scritta: si noti la dizione consultazioni, che
si riferisce al complesso delle attività, e non a ciascuna di esse).
Le comunicazioni telefoniche sono consultazioni (Cass. 19.10.51 n. 2969).
La precedente stesura della tariffa prevedeva che i diritti in esame fossero dovuti anche
dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione del processo con
fissazione di nuova udienza (Cass. 16.11.84 n. 5832).
Secondo Cass. 16.01.97 n. 379 detti diritti sarebbero stati dovuti (a fortiori) anche dopo
la sentenza definitiva.
Tuttavia :
a) Cass. 20.08.2002 n. 12270 ha chiarito che i diritti in esame (già sotto limpero
della tariffa precedente) non erano dovuti dopo la sentenza definitiva: infatti da una
lettura attenta e coordinata delle disposizioni tariffarie (DM 05.10.1994 n. 585) si
ricava che la Parte I della Tabella B (alla rubrica processo di cognizione),
nel comprendere compensi anche per attività successive alla sentenza, pone una
norma di chiusura disponendo che i diritti in questione sono dovuti anche dopo ogni
sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione e
fissazione di nuova udienza, così chiaramente indicando eventi che implicano
attività di impulso processuale prima della sentenza che chiude definitivamente il
processo. Detta norma di chiusura non menziona la sentenza definitiva, il che
implica che la indicazione delle attività successive alla stessa, cui conseguono diritti
ed onorari, deve intendersi tassativa, poiché proprio dalla natura degli eventi
processuali in precedenza indicati si evince come, una volta emessa la sentenza
definitiva, ed escluse alcune attività necessarie e consequenziali (come la
registrazione), la fase di cognizione si intende chiusa, ed i diritti e onorari spettanti
sono (eventualmente e solo) quelli indicati nella parte II della Tabella. Non si scorge,
altrimenti, la ragione per cui accanto alla sentenza non definitiva
lorgano deliberante le tariffe
non abbia elencato anche la sentenza
definitiva;
b) inoltre va rilevato che la tariffa approvata con DM 08.04.2004 n. 127 non dichiara più
espressamente dovuti i diritti in esame dopo la sentenza parziale (ecc.); tanto che il CNF
con parere 06.06.2005 ha ritenuto detti diritti dovuti una tantum per lintero grado
di giudizio.
Allavvocato domiciliatario sono dovuti i diritti per consultazioni e corrispondenza
con il dominus (che è il cliente) (parere CNF 06.06.2005).
Per il richiamo del n. 74 Tab. B, i diritti in esame si ritengono dovuti anche nel
procedimento esecutivo.
Leffettiva prestazione dellattività professionale di consultazioni e
corrispondenza è assistita da presunzione iuris tantum (non occorre quindi
lespressa prova dellespletamento dellattività, purchè essa sia
ragionevolmente desumibile dal complesso dellattività esposta).
6) ASSISTENZA UDIENZA ISTANZE ESAME ORDINANZE.
Il diritto di assistenza alludienza spetta anche in caso di rinvio.
Non spetta il diritto di istanza ed esame ordinanza di rinvio.
Per ogni altra istanza a verbale spetta il diritto relativo.
Come spetta il diritto di esame ordinanza soprattutto con il nuovo
rito, che prevede particolari modalità e conseguenze processuali (concessione termini per
memorie, repliche, deduzioni istruttorie; ammissione e fissazione prove) - .
Spetta ovviamente il diritto di esame ordinanza emessa fuori udienza.
7) REDAZIONE NOTA SPESE.
E dovuto il diritto per la redazione della nota spese depositata in giudizio, e non
per la redazione della parcella al cliente.
8) DEPOSITO ATTI o DOCUMENTI.
Il diritto (n. 30) è dovuto per ogni deposito in Cancelleria di atti processuali o
documenti.
9) COLLAZIONE.
Deve essere tenuto distinto dal rimborso spese per la scritturazione degli atti.
Detto diritto è dovuto nella misura prevista dalla Tab. B, VII n. 80), per ogni foglio
(cioè ogni quattro facciate, e non ogni facciata):
es., quando la voce-base è . 26, il diritto di collazione è di . 16 ogni 4
facciate.
Il RIMBORSO SPESE di SCRITTURAZIONE, nella misura deliberata periodicamente dal Consiglio
dellOrdine sulla base dei dati di comune esperienza, deve essere indicato tra gli
esposti imponibili.
10) ACCESSO agli UFFICI.
Non è previsto alcun autonomo diritto per accesso agli uffici in occasione
dellespletamento di attività per cui sia già previsto un corrispondente diritto
(es. accesso per ritirare il fascicolo o per estrarre copia di atti).
11) RICHIESTA COPIE: il diritto comprende anche il ritiro.
12) RINUNCIA al MANDATO: non è previsto alcun diritto.
13) ATTIVITA SUCCESSIVE alla SENTENZA.
E stato ritenuto (Cass. 20.8.87 n. 6973, Cass. 1.9.87 n. 7156) che nella
liquidazione delle spese di lite il Giudice deve tenere conto anche dei diritti dovuti per
attività da svolgere successivamente alla decisione della causa, comunque inerenti al
grado di giudizio (esame dispositivo, richiesta registrazione, esame testo integrale e
ritiro del fascicolo).
Se ne trae la conseguenza che tali diritti debbono ritenersi compresi nella liquidazione
fatta dal giudice, e che essi non possono aggiungersi a tale importo, salvo che il
dispositivo non lo preveda espressamente (facendo salvi i diritti successivi
al deposito della sentenza). Ciò anche per lesigenza di determinatezza del titolo
esecutivo.
Del medesimo parere è il Consiglio di Stato, che in più occasioni ha ribadito:
ai sensi dellart. 91 co. 2 c.p.c., le spese ripetibili successive alla
sentenza sono esclusivamente quelle liquidate dal cancelliere con nota in margine alla
stessa, nonché quelle di notifica della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto
liquidate dallufficiale giudiziario in margine alloriginale e alla copia
notificata della sentenza; deve ritenersi, quindi, che le spese per diritti di
procuratore, ove non liquidate, non possono essere annoverate tra quelle ripetibili
(C.d.S. V 07.08. 1991 n. 1099).
Conformi: le spese ripetibili successive alla sentenza sono esclusivamente quelle
liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa, nonché quelle di notifica
della sentenza, mentre le spese per diritti di procuratore, ove non liquidate, non possono
essere ripetibili (C.d.S. IV 02.03.2001 n. 1171; C.d.S. IV 07.11.2001 n. 5725;
C.d.S. IV 03.05.2001 n. 2490).
14) Il RIMBORSO FORFETTARIO SPESE GENERALI (12,5%, ex art. 12 DM 08.04.2004 n. 127).
E prevalsa lopinione secondo la quale (come le spese di lite) il rimborso
spese forfettario è dovuto e può essere liquidato dal giudice indipendentemente da
espressa domanda (Cass. 03.08.2002 n. 11654).
Con sentenza 02.07.2003 n. 10416 la Sez. I della S.C. ha affermato: ai sensi
dellart. 15 della tariffa forense (d.m. 05.10.94 n. 585) spetta allavvocato il
rimborso spese generali nella misura del 10% degli importi liquidati a titolo di onorario
e di diritti procuratori. Poiché si tratta di credito che consegue per legge e del quale
la misura è determinata per legge, la menzione e quantificazione che il giudice ne
effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del
procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così
come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel
dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori (rimborso IVA, contributo CPA ecc.),
che ugualmente la legge impone e quantifica.
Secondo tale orientamento, quindi, il rimborso spese forfettario può essere aggiunto
allimporto liquidato dal giudice per diritti ed onorari, indipendentemente dalla
menzione in dispositivo.
Sembra, invece, arbitrario laumento del 12,5% nel caso in cui il giudicante abbia
liquidato un importo globale a titolo di spese di lite, senza distinzione tra esposti,
diritti ed onorari. In tale ipotesi, infatti, la globalità della liquidazione dovrebbe
intendersi come comprensiva anche del rimborso spese forfettario.
14) GIUDIZIO di CASSAZIONE e innanzi alle altre MAGISTRATURE SUPERIORI.
Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo ius postulandi esclusivamente a
ministero di un avvocato cassazionista (mentre allavvocato non iscritto
allapposito albo è consentita la sola prestazione di domiciliatario del difensore),
si è ritenuto non potersi dissociare lonorario spettante per la difesa dai diritti
che spetterebbero per lattività meramente formale (già di procuratore).
Pertanto, allavvocato cassazionista che assiste il cliente nel giudizio di
cassazione è stato ritenuto spettare esclusivamente lonorario relativo, dovendosi
in esso assorbire i diritti per le singole attività procuratorie (Cass.
20.12.95 n. 13015; orientamento consolidato: Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n.
2335; Cass. 02.08.74 n. 2323; Cass. 27.02.79 n. 1278; Cass. 06.02.82 n. 716; Cass.
23.10.84 n. 5385; Cass. 21.03.89 n. 1410).
In unantica decisione è stato (coerentemente) riconosciuto il diritto di
domiciliazione (ove sia stato eletto domicilio presso un avvocato in Roma).
La giurisprudenza (Cass. 14.12.66 n. 2927; Cass. 19.08.64 n. 2335) estende il principio
anche ai giudizi innanzi alle altre magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte dei
Conti, Sezione giurisdizionale centrale, Tribunale Superiore delle Acque), individuandovi
una identica ratio: in tali giudizi è ritenuta prevalente lattività di assistenza,
di natura essenzialmente tecnica, rispetto alla rappresentanza in giudizio (che pure
sussiste).
Va peraltro segnalato il parere 17.02.2006 espresso dalla commissione tariffe forensi del
CNF, con cui si critica la posizione (consolidata) della giurisprudenza, e si sostiene
lirragionevolezza della tesi che esclude la spettanza dei diritti nel processo per
cassazione (in quanto i diritti mirano ad attribuire un compenso per lattività
formale che è svolta anche in detto processo, e che la tariffa non autorizza a ritenere
assorbita dagli onorari).
15) PROCEDIMENTO di ESECUZIONE.
Per il richiamo del n. 74 della tabella, sono applicabili anche per le attività svolte
nel procedimento esecutivo i diritti previsti per le corrispondenti attività svolte nel
giudizio di cognizione:
consegue che anche nel procedimento esecutivo sono dovuti i diritti di consultazioni con
il cliente e corrispondenza informativa, con le modalità già previste per il giudizio di
cognizione (diritti dovuti una sola volta nellarco della procedura, e dopo ogni
sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione e fissazione di nuova
udienza).
Ma i diritti di consultazioni e corrispondenza non possono essere addebitati in atto di
precetto:
non spettano (come visto) dopo la sentenza definitiva (né
potrebbero essere aggiunti a quanto liquidato dal giudice in sentenza, come diritti
successivi, a meno che il dispositivo non lo dica espressamente);
non possono essere indicati come diritti spettanti per il
procedimento di esecuzione, perché latto di precetto non è un atto di esecuzione,
ma atto prodromico a detto procedimento, che il debitore ha facoltà di evitare mediante
tempestivo pagamento (Cass. 20.08.2002 n. 12270).
16) RITO del LAVORO:
per le cause trattate con tale rito (quindi anche per le cause di locazione) non sono
dovuti i seguenti diritti:
Iscrizione a ruolo (ma il solo deposito del ricorso);
Assegnazione a sentenza;
Ritiro e deposito del fascicolo nel corso del giudizio;
Assistenza a udienze di mero rinvio (vietate dal c.p.c.).
E invece compatibile con tale rito la precisazione delle conclusioni dopo la
discussione e lesame delle conclusioni avversarie.
17) RITIRO ATTI.
E previsto il diritto per il ritiro del proprio fascicolo.
Lattività dellavvocato che ritira una memoria avversaria è compensata dal
diritto di accesso agli uffici (n. 45, cui è stata aggiunta, nellultima
stesura della tariffa, la dizione comunque per il ritiro di ogni atto),
previsto appunto quando lattività svolta nelloccasione non sia
già altrimenti compensata.
Nelle precedenti edizioni della tariffa (v. DM 24.11.90 n. 392) era previsto un unico
diritto (n. 21) per il ritiro di ogni atto notificato e la disamina.
Già il DM 05.10.94 n. 585, invece, aveva previsto al n. 23 il diritto per esame di
ogni relata di notifica, ed al n. 45, come già rilevato, un autonomo diritto di
accesso per il ritiro dellatto. Tale disciplina è confermata dal DM n. 127/2004.
18) REDAZIONE MONITORIA.
Non costituisce proposizione di domanda giudiziale: quindi non si applica il diritto
previsto per citazione-ricorso (quadruplo della voce base).
E atto di Ufficiale Giudiziario (avviso allo sfrattando): si potrebbe a
rigore sostenere che (dovendo essere redatto dallUfficiale Giudiziario) non
spetti alcun compenso. Tuttavia, stante la prassi che ne accolla lonere
allavvocato, può essere applicato il diritto pari alla voce base.
19) ISTANZA al C.O.A. per ottenere il parere di congruità della parcella: è previsto il
relativo diritto esclusivamente nel caso in cui il parere del Consiglio venga depositato
in giudizio unitamente alla nota spese, ai sensi dellart. 59 u.c. L.P..
II°) Onorari.
Alle cause innanzi alla Corte dAppello sono equiparate, sotto il profilo tariffario,
le vertenze innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Per le cause di lavoro, il dimezzamento degli onorari è ora previsto per le cause di
valore inferiore a . 500,00.
Alle prestazioni innanzi alla Commissione di Conciliazione presso lufficio del
lavoro (o uffici analoghi) è applicabile la tariffa stragiudiziale (compensi dimidiati,
v. art. 1/4 norme generali Tar. Stragiudiziale).
1) Assistenza a mezzi di prova: è dovuto lonorario per assistenza ad ogni
mezzo di prova (ad es. prova testimoniale nel suo complesso, non per ogni
testimone escusso).
E considerato autonomo mezzo di prova anche linterrogatorio
libero, per il quale quindi è dovuto un autonomo onorario.
Analoga voce è introdotta anche nel giudizio innanzi alla giurisdizione amministrativa.
Non è dovuto un autonomo onorario per lassistenza alla CTU, che non è considerato
mezzo di prova (ma mezzo di valutazione).
2) REDAZIONE delle DIFESE.
Nel processo amministrativo è stata soppressa la voce deduzioni di
costituzione, ed introdotta la voce memoria di costituzione, in analogia
con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio civile.
Per ogni memoria difensiva depositata, poi, è attribuito un autonomo compenso.
Nel processo civile è mantenuta, invece, la previsione di un autonomo compenso per
ciascuna memoria istruttoria (depositata prima della precisazione delle conclusioni
definitive), e di un compenso unico per il complesso delle difese (comparsa
conclusionale ed eventuali note di replica).
Si ritiene dovuto un ulteriore onorario se vengono redatte nuove difese dopo ogni
rimessione della causa a decisione, in quanto in tali casi lavvocato deve rivedere
le sue posizioni e rimeditare le difese già svolte (Cass. 13.10.1999 n. 11514).
3) CONCILIAZIONE: lonorario per lopera prestata per la
conciliazione è espressamente previsto solo in sede giudiziale. Per la
corrispondente attività svolta stragiudizialmente è applicabile la relativa tariffa.
4) AVVOCATO DOMICILIATARIO.
Allavvocato non esclusivamente domiciliatario (cioè che svolga anche attività
processuale) sono dovuti i diritti previsti dalla tabella B.
E dovuto anche lonorario, quando il corrispondente svolga anche attività
difensiva tipica dellavvocato dominus, ad es.:
assista allassunzione di mezzi di prova in sostituzione del dominus (assente);
rediga atti difensivi.
Non si ritiene, invece, dovuto lonorario per la partecipazione alle udienze (ma si
ritiene dovuto il solo diritto) quando lavvocato corrispondente segua semplicemente
le istruzioni ricevute dal dominus (ad es., fare dichiarazioni o istanze a verbale,
depositare atti o documenti).
5) RICERCA DOCUMENTI.
Lonorario è previsto per lattività di carattere intellettuale consistente
nellesame e scelta dei documenti utili forniti dal cliente; e non già per
lattività di ricerca materiale dei documenti, per cui sono previsti
eventualmente appositi diritti (v. nn. 29, 56).
6) VACAZIONI.
La tariffa giudiziale forense mutua la nozione di vacazione dal sistema tariffario di
altre professioni. Ad es., la tariffa degli ingegneri e architetti prevede criteri
alternativi di determinazione del compenso: a percentuale, a quantità, a vacazione (tempo
impiegato), a discrezione; e ne disciplina anche la cumulabilità (L. n. 143/ 49) (Cass.
12.06.82 n. 3600).
Per la vacazione è prevista unindennità.
La tariffa forense non prevede la vacazione come autonomo criterio di
determinazione del compenso (lonorario a tempo è previsto ove
espressamente pattuito dalle parti in sostituzione del compenso tariffario, per le
sole attività di assistenza stragiudiziale - Tab. D, stragiudiziale, n. 10).
Per le prestazioni dellavvocato previste da espressa voce tariffaria è dovuto il
solo compenso indicato in tabella (senza che possa essere cumulata lindennità di
vacazione).
Il compenso per la vacazione è dovuto esclusivamente per le voci che lo
prevedono (Tab. B, IV, 77), ad esempio:
assistenza allesecuzione per consegna o rilascio (n. 51);
ispezioni ipotecarie e catastali (nn. 55, 57, 58), se
lispezione richiede oltre unora.
Gli atti e verbali in relazione ai quali è richiesto il compenso per vacazione debbono
indicare lora di apertura e di chiusura; in difetto è dovuta una sola vacazione.
7) CORRISPONDENZA e CONSULTAZIONI con il CLIENTE.
Come si è già visto, per dette attività è prevista la corresponsione di un
diritto (per compensare lattività formale c.d. procuratoria).
La tariffa prevede altresì la corresponsione di un onorario (per compensare
la corrispondente attività di carattere intellettuale).
Pur essendo dovuto il diritto una sola volta nel corso della procedura
(nonché dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di
nuova udienza), ed un onorario unico, la prassi e la giurisprudenza hanno tuttavia
ritenuto che lavvocato abbia comunque titolo a percepire dal proprio cliente un
compenso per ogni attività in concreto svolta (per ogni singola lettera o consultazione;
del cui numero e complessità dovrà quindi tenersi conto nella determinazione
dellonorario).
8) PROCEDIMENTI CAUTELARI.
Secondo lordinamento processuale quello cautelare non è procedimento autonomo, ma
costituisce una fase del procedimento di merito (è prevista una prima fase a cognizione
sommaria, destinata a concludersi con ordinanza reclamabile; ed una seconda fase a
cognizione piena, destinata a concludersi con sentenza impugnabile).
Il procedimento cautelare non rientra tra quei procedimenti speciali ai quali
applicare lonorario unico previsto dalla Tab. A - par. VII): detto onorario,
infatti, è previsto soltanto per la fase non contenziosa di tali procedimenti
(procedimento per ingiunzione, intimazione di sfratto), che si esaurisce senza che siano
sorte contestazioni (ove sorgano controversie da sottoporre alla decisione del giudice, si
applicano gli onorari previsti per il processo ordinario) (Cass. 07.01.2003 n. 51).
Per il procedimento cautelare (che non prevede una fase non contenziosa) sono invece
dovuti gli onorari del processo ordinario, al quale la tariffa fa espresso riferimento.
Tuttavia, poiché quello cautelare non è un procedimento (o grado di giudizio) autonomo,
il richiamo ai par. II, III, V della tabella A comporta che lonorario per la fase
cautelare sia liquidato sulla base di tale tabella, ma non può significare
lapplicabilità anche alla fase cautelare (ad es.) di autonomi onorari per
studio della controversia, consultazioni con il cliente,
ricerca dei documenti, che andrebbero a cumularsi con le medesime voci di
onorario dovute anche per la fase di merito del medesimo giudizio (ciò comporterebbe
unindebita duplicazione di compensi).
Soccorre il principio affermato dallart. 5.1 delle norme generali della tariffa
civile: nella liquidazione dellonorario deve tenersi conto (tra laltro)
dellimportanza e del numero delle questioni trattate.
Pertanto, in caso di assistenza oltre alla fase di merito - anche alla fase
cautelare, pur non potendosi cumulare per ciascuna delle due fasi processuali le medesime
voci di onorario, nella liquidazione dellimporto dellunico onorario dovuto per
ciascuna voce tariffaria dovrà tenersi conto anche delle questioni affrontate nel corso
della fase cautelare.
9) Controversie di valore superiore a . 5.164.600,00.
Lonorario è calcolato moltiplicando il valore della controversia per un
coefficiente determinato. Tuttavia il compenso complessivo non può superare il 3% del
valore della controversia.
CASI PARTICOLARI.
1) Mandato conferito a più avvocati: a ciascuno spetta lintero
compenso, con riferimento allopera in concreto prestata.
2) MANDATO conferito a STUDIO ASSOCIATO: è recepito il principio già
affermato dalla giurisprudenza secondo cui spetta il compenso per un solo avvocato (salva
deroga pattuita per iscritto).
3) Difesa di PIU PARTI.
Più parti aventi stessa posizione processuale: lonorario
(non i diritti, Cass. 16.07.94 n. 6700) unico PUO essere aumentato (facoltà) del
20% per ogni parte, fino a dieci; e del 5% per ogni ulteriore parte fino a venti.
Laumento può non essere ritenuto dovuto, se si esclude (motivatamente) che
lavvocato abbia svolto unattività in qualche misura maggiore per il fatto di
aver dovuto difendere più parti (Cass. 14.05.97 n. 4235; Cass. 02.06.99 n. 5351).
Laumento è previsto per gli onorari, non per i diritti (Cass. 16.07.94 n. 6700).
CAUSE RIUNITE: laumento si applica dal momento della
riunione.
CAUSE DISTINTE, in cui si difendono più parti aventi la stessa
posizione processuale: anche in assenza di provvedimento di riunione, la parcella unica
può essere aumentata dal 20% per ogni parte assistita fino a dieci (Cass. 22.11. 97 n.
11685).
Più parti con posizioni diversificate: per ciascuna posizione
spetta lintero onorario, diminuito del 30%.
Assistenza di un unico cliente contro più controparti: è
recepito il principio elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui laumento
percentuale del compenso è esteso per analogia anche al caso di difesa di un unico
cliente contro più controparti; a condizione che la pluralità di clienti o di
controparti comporti un apprezzabile incremento di attività (Cass. 15.01.96 n. 257).
4) ARBITRATO: per gli avvocati che assistono le parti si applicano le
corrispondenti voci della tariffa giudiziale civile.
Per i membri del collegio arbitrale (se avvocati) si applicano gli onorari previsti dai
nn. 8 e 9 Tariffa Stragiudiziale.
Materia PENALE.
La tariffa è stata adeguata allevoluzione del rito penale, con ampliamento del
numero delle voci (es.: indagini difensive), corrispondenti alla complessità
dellattività defensionale, nellarticolazione delle competenze.
Sono così previste nuove colonne, corrispondenti alle attività innanzi al Giudice di
Pace, G.I.P., G.U.P., Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Magistrato di
sorveglianza, Tribunale di sorveglianza, Corte dAppello, Corte dAssise
dAppello, Magistrature Superiori.
Per la redazione della parcella si deve fare riferimento alle singole prestazioni per le
quali la tariffa prevede e quantifica un compenso.
Nella determinazione dellonorario si deve tenere conto:
della natura, gravità e complessità della causa;
del numero e dellimportanza delle questioni trattate;
della durata del processo e del pregio dellopera prestata;
del numero degli avvocati che hanno condiviso la responsabilità
della difesa;
dellesito, anche riferito alle conseguenze civili;
delle condizioni finanziarie del cliente.
Per le cause che richiedono particolare impegno
per la complessità dei fatti;
o per la complessità delle questioni giuridiche trattate;
lonorario può essere aumentato fino al quadruplo del massimo tabellare.
Se il procedimento non è portato a termine per qualsiasi motivo, o sopravvengono cause
estintive del reato, o vi è stata revoca o dismissione del mandato, lavvocato ha
ugualmente diritto al compenso per lopera svolta, computandosi anche il lavoro
preparatorio, già compiuto alla data della cessazione dellincarico, avuto riguardo
al risultato che ne sia derivato al cliente.
Per la DIFESA di PIU PARTI aventi la stessa posizione, la parcella unica può essere
aumentata del 20% per ogni parte fino a dieci;
ove le parti siano in numero superiore a dieci, la parcella unica può essere aumentata
del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci, e fino ad un massimo di venti.
Se la difesa di più parti comporta lesame di situazioni particolari ai diversi
imputati, lavvocato ha diritto allintero compenso per ciascun imputato,
ridotto del 20%.
Se sono incaricati alla difesa più avvocati, ciascuno ha diritto al compenso per
lopera in concreto prestata (ma nella liquidazione delle spese a carico del
soccombente, in caso di costituzione di parte civile, si computa il compenso per un solo
avvocato).
1) PARTE CIVILE.
Alle prestazioni del difensore della parte civile nel processo penale si applica la
tariffa penale.
Si applica la tariffa civile per le prestazioni previste soltanto da tale tariffa
(redazione atto di costituzione di p.c.; autentica firma; precisazione conclusioni;
redazione nota spese; collazione).
2) COMPENSO per ESAME e STUDIO.
Detto compenso è dovuto:
in occasione della prima sessione;
prima della partecipazione od assistenza ad atti nella fase delle
indagini preliminari;
in occasione della partecipazione ad atti o attività per cui sia
prevista lassistenza del difensore;
prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio
o dibattimentale;
dopo la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o
sentenze, o dellavviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la
copia;
allatto della redazione di denunce, querele, istanze,
richieste, memorie;
allatto della redazione di impugnazione, od opposizione a
decreto penale;
allatto della costituzione di parte civile, o intervento
del responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
3) Indennità di ACCESSO AGLI UFFICI e di ATTESA.
Laccesso agli uffici è compensato se strettamente connesso ad attività
processuale, in analogia con la previsione della tariffa civile di un apposito
diritto per il compimento di attività formali (es. deposito di atti,
richiesta di copie, e simili).
Non è prevista la cumulabilità di tale compenso con il compenso espressamente previsto
per il compimento di determinate attività (ad es. non è cumulabile il compenso per
lassistenza alludienza, con lindennità di accesso agli uffici).
4) Il compenso per REDAZIONE di ISTANZE appare riferito alla corrispondente
attività processuale difensiva.
Non pare quindi dovuto un compenso per la redazione dellistanza di
liquidazione del compenso al difensore, che esula da tale attività.
5) ONORARIO per la PARTECIPAZIONE allUDIENZA.
Vigente la precedente tariffa (DM 05.10.94 n. 585), si era distinto il compenso
(ragguagliato a ora) per la partecipazione ed assistenza ad atti o attività
istruttorie, compiuti dalla P.G., dal PM o dal Giudice, anche se disposte al
dibattimento (Tab. P, n. 4);
dal compenso per la partecipazione e la discussione orale alle udienze (camera
di consiglio o dibattimentali) (Tab. P n. 5), la cui misura prescindeva dallorario.
Cass. 29.11.2001 n. 3316 aveva chiarito che lonorario previsto al n. 4 era
applicabile alla partecipazione alle udienze di sola trattazione; mentre lonorario
previsto al n. 5 era applicabile alla partecipazione alle udienze nelle quali fossero
assunte conclusioni.
Lattuale tariffa articola meglio la struttura dellonorario del difensore per
la partecipazione alle udienze (dibattimentali o in camera di consiglio):
a) prevede un compenso-base per la semplice partecipazione (anche per un
mero rinvio);
b) prevede un compenso per lattività difensiva svolta (eccezioni,
istanze, richieste di prova, esami o controesami, perizie, assistenza alle discussioni di
altre parti, ecc.);
c) prevede infine un autonomo compenso per la discussione.
Le voci sopra elencate sono cumulabili (trattandosi di attività distinte).
6) SCRITTI DIFENSIVI: è meglio specificato il contenuto di ogni atto, ed il conseguente
impegno, al fine della determinazione dellequo compenso:
esposti, denunce, querele;
istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi;
liste testi e simili;
citazioni e notifiche;
impugnazioni;
memorie;
pareri che esauriscono lattività.
7) Lindennità di accesso al carcere, agli uffici o ai luoghi dei fatti, e
lindennità di attesa, non possono superare un massimo di dieci ore giornaliere.
8) Lonorario del praticante è dimidiato.
9) INDENNITA di TRASFERTA.
Allavvocato che si trasferisce fuori del comune di residenza spetta oltre
alle spese di viaggio e soggiorno (vitto e albergo 4 stelle, aumentate del
10%), lindennità di trasferta, da . 10 a . 30 per ogni ora, con un
massimo di otto ore giornaliere. Per uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese
chilometrico pari a un quinto del costo/litro del carburante + pedaggi e parcheggi.
Non spetta tale compenso allavvocato che risiede in altro comune del circondario,
per raggiungere il capoluogo sede di Tribunale.
Prestazioni STRAGIUDIZIALI.
E precisato espressamente che i compensi per le prestazioni di consulenza [paragrafo
n. 1: consultazioni e pareri (orali o scritti)] e quelli per le prestazioni di assistenza
[paragrafo n. 2: studio della pratica e trattazione di un affare o gestione di una
controversia] sono ora cumulabili.
Come già nella precedente tariffa, i compensi per le prestazioni di assistenza non sono
invece cumulabili con i compensi previsti dai paragrafi 4 (assistenza in procedure
concorsuali
) e 6 (gestioni amministrative
).
Nella voce consultazioni orali che esauriscono la pratica è inserito il
riferimento alle consultazioni telematiche.
1) Per la REDAZIONE di CONTRATTI, statuti, regolamenti ecc., lonorario è
determinato a scaglioni di valore (sul maggior valore si applicano via via le aliquote
successive).
Poiché la voce tariffaria comprende non soltanto la redazione, ma anche
lassistenza, si ritiene che essa sia comprensiva di ogni attività
svolta (ad es. non è cumulabile tale compenso con lonorario per esame e
studio della pratica).
Quando lattività di redazione del contratto non consista nella stesura
ex novo, ma nellesame di precedenti contratti ricevuti in copia, e nello studio di
possibili tutele e suggerimenti, attraverso la riformulazione di clausole sulla falsariga
del precedente contratto, è applicabile lonorario previsto per il parere, e non per
la redazione del contratto (Cass. 14.11.89 n. 4842).
2) Assistenza nella presentazione di istanze in procedure concorsuali (fallimento,
ammissione allamministrazione controllata, al concordato preventivo, e simili):
il valore della pratica è determinato dallimporto del passivo del cliente debitore;
ove lattività professionale non sia consistita in una continuativa attività
di consulenza (intesa come consulenza durata un apprezzabile lasso di tempo, e
avente ad oggetto la trattazione di una pluralità di pratiche o controversie), bensì
nellesame della pratica (rilievo del complesso delle posizioni debitorie) e
nellassistenza alla redazione di istanze di ammissione alle procedure concorsuali,
si ritiene dovuto il compenso previsto dal n. 2 della Tabella D, e non già quello
previsto dal n. 4 (che richiama come elemento qualificante, appunto, la continuativa
attività di consulenza) (v. Cass. 08.08.90 n. 7994).
La discussione sul rimborso spese generali.
Continua la diatriba sul rimborso spese forfettario - previsto in misura del 10% di
diritti e onorari dallart. 15 disp. gen. Tariffa Civile approvata con D.M. 05.10.
1994 n. 585; e nella misura del 12,5% dallart. 12 delle disp. gen. Tariffa Civile
approvata con D.M. 08.04.2004 n. 127 - .
La S.C. con sentenza 27.06.2002 n. 9348 (Sez. III) non aveva esitato a definire
maggioritario lindirizzo giurisprudenziale che aveva affermato non
potersi liquidare dufficio il rimborso spese forfettario, occorrendo apposita
domanda (v. Cass. 25.02.1999 n. 1637, 28.08.1998 n. 8558, 03.11.1994 n. 9040, 30.12.1992
n. 13742).
Meno di un mese dopo, con sentenza 26.07.2002 n. 11006 la Sez. II della stessa Corte, pur
dichiarandosi consapevole di un diverso avviso, dichiarava di aderire alla
tesi opposta, secondo cui la richiesta (di liquidazione del rimborso spese
forfettario) deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari
e dei diritti (v. Cass. 6637/2000, 14596/2000), e motivava riallacciandosi al
più generale principio secondo cui la condanna nelle spese può essere legittimamente
emessa dal giudice anche dufficio (Cass. n. 1659/ 1982), ed
allinclusione del rimborso forfettario tra le spese processuali (cfr. Cass. n.
1561/ 1995), cosa questa che appare discendere dalla intriseca natura di tale
maggiorazione, che ha lo scopo di esonerare il professionista dallonere di una
documentazione di spese connesse allincarico (v. Cass. 803/95).
Con sentenza 09.04.2003 n. 5581 della Sez. III la S.C. - dato atto del citato contrasto
giurisprudenziale sul punto - aderiva alla tesi della liquidabilità dufficio del
rimborso spese forfettario.
Con sentenza 02.07.2003 n. 10416 la Sez. I della S.C. giungeva ad affermare: ai
sensi dellart. 15 della tariffa forense (d.m. 05.10.94 n. 585) spetta
allavvocato il rimborso spese generali nella misura del 10% degli importi liquidati
a titolo di onorario e di diritti procuratori. Poiché si tratta di credito che consegue
per legge e del quale la misura è determinata per legge, la menzione e quantificazione
che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi
sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e
misura, così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa
menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori (rimborso IVA, contributo
CPA ecc.), che ugualmente la legge impone e quantifica.
Sembra dunque che non solo stia prevalendo lorientamento che ammette la possibilità
di liquidare dufficio il rimborso spese forfettario, senzuopo di espressa
domanda, ma che si affermi il principio secondo il quale tale componente delle spese di
lite sia da ritenere dovuta di diritto, anche in aggiunta agli importi liquidati a titolo
di diritti e di onorari davvocato, indipendentemente dallespressa indicazione
nel dispositivo della sentenza.
Tuttavia, poiché tale soluzione appare confliggere con il principio di certezza del
titolo esecutivo, e stanti le (anche recenti) oscillazioni giurisprudenziali in materia,
sembrerebbe prudente attendere una conferma.
Occorre in ogni caso tenere presente che loperazione suggerita dalla cit. ultima
decisione della S.C. (aggiunta del rimborso spese generali agli importi liquidati in
dispositivo a titolo di diritti ed onorari) è proponibile esclusivamente
nellipotesi in cui il giudice abbia, appunto, liquidato importi distinti a titolo di
diritti e di onorari; cosa che non sempre avviene.
Sarebbe invece arbitrario laumento del 12,5% nel caso in cui il giudicante abbia
liquidato un importo globale a titolo di spese di lite, senza distinzione tra esposti,
diritti ed onorari. In tale ipotesi, infatti, la globalità della liquidazione dovrebbe
intendersi come comprensiva anche del rimborso spese forfettario.
Cenno sulle novità introdotte dal D.L. 04.07.2006 n. 223
(c.d. decreto Bersani).
In materia tariffaria il DL n. 223/2006 (convertito nella Legge 04.08.2006 n. 248)
allart. 2 co. 1 recita:
sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono
lobbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero
il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti.
La legge non prevede (come hanno lasciato intendere certe semplificazioni giornalistiche)
di fatto labolizione della tariffa.
Anzi, ha espressamente previsto (al co. 2) che il giudice provvede alla liquidazione
delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e
di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
Consegue: la liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente deve avvenire
sulla base della tariffa professionale, indipendentemente da qualsiasi pattuizione
intercorsa tra lavvocato ed il suo assistito.
E stata invece facultizzata la pattuizione (tra avvocato e assistito) di compensi
professionali anche in deroga ai minimi tariffari (sia per gli onorari che per i diritti,
previsti in misura fissa); mentre in precedenza detta pattuizione era colpita da nullità
(art. 24 L. n. 794/1942, art. 4 norme gen. Tar. approvata con DM 08. 04.2004 n. 127).
Ogni volta che tale espressa pattuizione manchi, è tuttora applicabile la tariffa
professionale.
Il comma 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione), poi, recita: sono nulli, se
non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati
con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Restano invece in vigore le disposizioni tariffarie relative agli importi massimi, che
continuano ad essere derogabili alle condizioni previste dallart. 4/2 delle cit.
norme generali.
La legge, infine, prevede espressamente la possibilità di parametrare il compenso
dellavvocato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Alla formula è stata (frettolosamente) attribuita la valenza di abrogazione del c.d.
patto di quota litis, perché essa abroga il 3° comma dellart. 2233 c.c., che tale
divieto prevedeva.
Si deve tuttavia osservare:
a) la nuova norma si riferisce in generale ai patti sulla determinazione dei compensi
professionali, richiamando criteri già previsti dal vigente sistema tariffario [già in
precedenza era lecito determinare il compenso (art. 5/3 norme gen. Tar.) tenuto
conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti;
e tradizionalmente è stata ritenuta lecita la pattuizione di un c.d.
palmario, cioè di un premio per il conseguimento del risultato sperato, al di
là della previsione tariffaria];
b) la nuova norma, pur abrogando il 3° co. dellart. 2233 c.c., non abroga affatto
lart. 1261 c.c., che fa divieto (tra gli altri) agli avvocati di rendersi
cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti allautorità
giudiziaria.
Si deve dunque concludere che continuano a essere nulli i patti con cui lassistito
trasferisca in favore del proprio avvocato (direttamente) beni o interessi litigiosi;
mentre è riconosciuta la liceità della determinazione del compenso dellavvocato
sulla base di una percentuale del valore dei beni controversi nel giudizio.
In materia di pattuizione del compenso si richiama lart. 45 c.d.f., novellato in
seguito allemanazione del c.d. decreto Bersani.
Torino, li 01.09.2008.
Avv. Guglielmo Preve
Consigliere Segretario
Ordine Avvocati Torino.
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