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Santa Maria Capua Vetere - esclusione di due candidati della lista - il testo del documento nel quale l'avvocato Patrizia Cianni, presidente dell'Assemblea Elettorale, ha disposto l'esclusione di due candidati della lista 'Avvocati per il cambiamento', con le motivazioni e le modalità con cui ora i restanti candidati della lista possono accedere alla competizione elettorale.

Nella qualità di presidente dell'Assemblea Elettorale per le Elezioni Forensi del Coa di Santa Maria Capua Vetere per il biennio 2010-2011, la sottoscritta Avv. Patrizia Cianni, nominata con atto del 05-01-2010 Prot. N. 34/2010,

Premesso:

- Che sono state presentate allo sportello del Coa due liste e precisamente: Lista “Avvocati per il cambiamento” in data 23-12-2009 Prot. n. 5564/2009 e Lista “Unione” in data 28-12-2009 Prot. n. 5593/2009;

- Che la segreteria del Coa sig.ra Dolabella Gilda ha trasmesso al Presidente delegato dell’Assemblea Elettorale la documentazione nonché le liste di cui sopra, rispetto alle quali, dopo aver esaminato i 30 candidati (15 per ogni lista), ha segnalato con nota del 05-01-2010 Prot. n. 35/2010 al medesimo Presidente delegato che nella lista “Avvocati per il cambiamento” figurano n. 2 avvocati “in candidabili” in quanto componenti delle sottocommissioni di esame per l’abilitazione alla professione forense: Avv. Anna Maisto Vice Presidente Prima Sottocommissione esami Avvocato sessione 2008 ancora in corso di espletamento e Avv. Giacomo Tartaglione, componente della sessione esami anni 2007 completata nell’anno 2009;

- Che la Legge 18 luglio 2003 n. 180 di conversione in legge del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla Professione forense che all’art. 22 comma 6 così recita: “… Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’Ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto” a seguito della nota trasmessa dalla Segreteria del Consiglio dell’Ordine

DISPONE

La esclusione dalla competizione elettorale del 07 gennaio 2010 in prima convocazione e del 12-13-14-15-18 gennaio 2010 in seconda convocazione ed eventuale ballottaggio degli Avvocati Anna ** e Giacomo **.

Invero, i poteri del Presidente dell’Assemblea, delegato di un procedimento elettorale scaturente da un Regolamento e dalla prassi finora adottata ed accettata con regolamento elettorale assunto in data 15 luglio 1988 e che ha avuto applicazione dalla sua adozione, consentono che il procedimento stesso sia gestito anche con riferimento alle fasi preliminari oltre che a quelle successive di proclamazione ed insediamento del Consiglio eletto. Durante gli anni di applicazione di detto regolamento, anche in considerazione delle problematiche insorte ed affrontate perfino dalla Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, con deliberato del 29 dicembre 2005, è intervenuto per interpretare la fase di presentazione delle liste con diritto alla prestampa della scheda stabilendo che “non siano da ammettere alla prestampa le liste contenenti un numero di candidati inferiore ai 15 e che quindi le stesse vadano escluse dovendo i candidati partecipare alla competizione elettorale, utilizzando la scheda bianca a tale scopo destinata”.

Di conseguenza l'esclusione degli avvocati ** e **, candidati nella Lista “Avvocati per il cambiamento” comporta l’esclusione della lista stessa dalla prestampa, per cui i rimanenti tredici candidati non possono avvalersi di alcuna scheda prestampata ma solo della scheda bianca all’uopo destinata. Va però anche sottolineato che: la prestampa della lista non è condizione di validità del voto che sia espresso per un numero inferiore o superiore a 15 in quanto in ogni votazione viene ribadito a verbale, all’apertura del seggio; le schede contenenti un numero di nominativi inferiore ai 15 restano valide per i nominativi votati; se il numero dei nominativi è superiore ai 15 il voto resta valido per i primi 15; il votante può utilizzare le schede prestampate cancellando e sostituendo il nominativo sia con candidati dell’altra lista sia con altri avvocati iscritti all'albo, in quanto per legge candidati di diritto. Il presente provvedimento sarà trascritto e pubblicizzato anche nell’apertura dei verbali delle Assemblee elettorali indette.


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