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senza esame di abilitazione è ingannevole - E ingannevole la pubblicità
CepuDiventa avvocato senza esame di abilitazione 29/07/2010 - Il Consiglio
nazionale forense ha presentato un esposto allAutorità Antitrust chiedendo di
sospendere già in via cautelare il messaggio pubblicitario. Tale pubblicità
provoca un danno allaffidamento del pubblico e alla trasparenza della
informazione (dal sito web del CNF)
E ingannevole la pubblicità CepuDiventa avvocato senza esame di
abilitazione
29/07/2010 - Il Consiglio nazionale forense ha presentato un esposto allAutorità
Antitrust chiedendo di sospendere già in via cautelare il messaggio pubblicitario.
Tale pubblicità provoca un danno allaffidamento del pubblico e alla
trasparenza della informazione
Roma. Lannuncio pubblicitario Cepu Diventa avvocato senza esame di
abilitazione è ingannevole perché non è veritiero (riporta lofferta di un
servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe
conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dellattività proposta. Per
questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve
disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso
il messaggio pubblicitario.
Il Consiglio nazionale forense prende una posizione dura contro la pubblicità Cepu
apparsa sui principali quotidiani nazionali, sia economici che generalisti, che sembra
promettere lacquisizione automatica del titolo di avvocato abilitandosi in Spagna. E
lo fa presentando un esposto allAutorità garante per la concorrenza ed il mercato
per far valere larticolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche
commerciali scorrette in quanto ingannevoli (articoli 21 e 22).
Lesposto è stato depositato
mercoledì 28 luglio. (visualizza esposto)
I fatti. La società Cesd srl, operante con il marchio Cepu nel settore delle lezioni
private a pagamento, e della preparazione universitaria e scolastica, negli ultimi mesi ha
pubblicato sui principali quotidiani nazionali, economici e generalisti, e su internet,
annunci volti ad offrire servizi di intermediazione per il conseguimento del titolo
professionale di avvocato eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione
allesercizio della professione forense, attraverso sottolinea
lesposto, luso fraudolento della disciplina di diritto comunitario in
materia di esercizio del diritto di stabilimento (direttiva 1998/5/Cee) ed in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali( 2005/36/Cee).
Per il Cnf il messaggio pubblicitario è scorretto in quanto ingannevole, atteso che
promette un risultato non veritiero-lautomatica acquisizione della qualifica
professionale- e in ogni caso omette fondamentali informazioni.
Il contesto normativo. Lesposto Cnf ricorda come la necessità del superamento
dellesame di Stato per lesercizio delle professione forense è prevista dalla
Costituzione della Repubblica (articolo 33, 4° comma) per la tutela dellinteresse
pubblico (Corte Costituzionale sentt. 75/1999, 5/1999 da ultimo). E ripercorre il contesto
normativo relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro paese
dellUnione europea, per sottolineare che sia il sistema di stabilimento/integrazione
(direttiva 98/5/Cee) che quello di riconoscimento titoli (direttiva 2005/36/Cee) non
conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato. Il primo,
perché prevede lutilizzo del titolo di origine, lesercizio professionale di
intesa con un avvocato italiano e lacquisizione del titolo italiano dopo tre anni di
attività professionale effettiva; il secondo, perché impone un sistema di riconoscimento
del titolo con decreto ministeriale che può prevedere misure compensative. Il Cnf cita la
sentenza della Corte di Giustizia Cavallera (C-311/ 06), che ha statuito che le regole di
diritto Ue in materia di stabilimento non possono essere utilizzate per lesclusivo
scopo di aggirare la disciplina nazionale in tema di accesso ed esercizio di una libera
professione, sfruttando la diversità di disciplina interna tra due stati membri.
E dunque più che concreta la possibilità che i laureati italiani che diventano
abogado non possiedano al ritorno in Italia, alcun genuino legame con la professione
spagnola che possa giustificare lesercizio del diritto di stabilimento e la
successiva iscrizione allalbo degli avvocati. Daltra parte, già il Cnf
con un suo parere ( n. 17 del giugno 2009) aveva richiamato i Consigli dellOrdine
sulla necessità di rispettare il diritto di stabilimento nonché i criteri dettati dalla
giurisprudenza comunitaria in sede di valutazione delle domande di iscrizione agli albi,
vigilando che non sia indebitamente eluso lesame di Stato (strumento per garantire
al cittadino il corretto esercizio di difesa e la tutela allinterno del giusto
processo) attraverso lesercizio fraudolento delle libertà garantite
dallordinamento Ue.
I motivi a base dellesposto. Il Cnf rileva che il messaggio pubblicitario non è
veritiero perché riporta lofferta di un servizio inesistente o comunque del tutto
difforme da quello realmente offerto. Tanto che, a una ricerca più approfondita sul sito
internet, la società descrive i passaggi della procedura condizionati ad attività e
istanze che linteressato deve svolgere di persona e tutte soggette a valutazioni
tecniche e di merito delle competenti amministrazioni, spagnole e italiane. In
buona sostanza il risultato propagandato non costituisce un risultato conseguibile con
certezza e in maniera automatica, in quanto il riconoscimento è il risultato di scelte
discrezionali operate dai competenti organi nazionali rileva il Cnf citando anche
gli stessi provvedimenti dellAntitrust. Quindi il messaggio proposto viola
larticolo 21, comma 2, lettera b del dlgs 205/2005, perché idoneo a indurre in
errore il consumatore circa lesistenza e la natura del prodotto. Viola inoltre
la lettera c dello stesso articolo perché induce in errore rispetto alla portata
degli impegni del professionista, visto che lattività svolta dalla società
non si stende, né potrebbe, fino a garantire o agevolare il processo di riconoscimento
dei titoli. Non solo. Il Cnf denuncia anche lomissione di informazioni fondamentali
che il consumatore-utente dovrebbe conoscere (articolo 22, comma 1), laddove omette di
chiarire che cè una concreta possibilità che lOrdine forense rifiuti
liscrizione dellistante abogado rilevando labuso dello strumento
comunitario, e lomissione di riferimento alle conseguenze giuridiche
dellattività proposta, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al
provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex
post in occasione della revisione annuale degli albi).
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