| Abogados - causa
C-118/09 - Domanda di pronuncia pregiudiziale (Austria)- Il 2 giugno 2010
l'Avvocato generale della Corte di giustizia, Trstenjak, ha depositato presso la
Corte le sue conclusioni nella causa C-118/09, in tema di c.d. turismo
professionale in Spagna per acquisire il titolo di Abogado.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallOberste Berufungs- und
Disziplinarkommission (Austria) il 1 o aprile 2009 Mag. lic. Robert
Koller/Rechtsanwaltsprüfungs- kommission dellOberlandesgericht di Graz
(Causa C-118/09) (2009/C 141/48)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission
Parti
Ricorrente: Robert Koller
Convenuta: Rechtsanwaltsprüfungskommission dellOberlandesgericht di Graz
Questioni pregiudiziali
1) Se la direttiva 89/48/CEE ( 1 ) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora
questultimo:
a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria
e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di
«Magister der Rechwissenschaften»;
b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per
leducazione e la scienza del Regno di Spagna, in seguito al superamento di esami
complementari presso ununiversità spagnola, che hanno tuttavia comportato un
periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo
equivalente al titolo austriaco di «Licenciado en Derecho»
c) abbia ottenuto, con liscrizione presso lordine degli avvocati di Madrid,
lautorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «abogado» e abbia
effettivamente esercitato la professione forense in Spagna prima della presentazione della
domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al
massimo cinque mesi.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
se uninterpretazione dellart. 24 dellEuRAG nel senso che il
conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza austriaco, nonché
lautorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di «Licenciado del Derecho»,
ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso ununiversità
spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non sia sufficiente per
lammissione allesame di idoneità in Austria, ai sensi dellart. 24, n.
1, dellEuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai
sensi del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia
ammesso alla professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di
esperienza pratica, e abbia ivi esercitato tale professione, prima della presentazione
della domanda, per tre settimane e con riferimento alla data della decisione in primo
grado, per cinque mesi al massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CE.
CONCLUSIONI DELLAVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK presentate il 2 giugno 2010 1(1)
Causa C-118/09 Mag. Lic. Robert Koller
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Oberste Berufungs- und
Disziplinarkommission (Austria)]
«Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dellart. 234 CE
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (suprema commissione disciplinare e di
appello degli avvocati austriaca) Direttiva 89/48/CEE Libera circolazione
delle persone Riconoscimento delle formazioni professionali Art. 1, lett. a)
Nozione di diploma Accesso alla professione di avvocato Iscrizione
allordine professionale di uno Stato membro diverso da quello che ha riconosciuto
lequipollenza del titolo di studio Abuso di diritto»
I Introduzione
1. Nel presente rinvio pregiudiziale la Corte è chiamata a pronunciarsi, ai sensi
dellart. 234 CE (2), in merito allinterpretazione della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni (3). La Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (suprema
commissione disciplinare e di appello degli avvocati; in prosieguo: la «OBDK»), chiede,
in sostanza, se, alla luce degli obiettivi della direttiva 89/48, sia ammissibile che un
cittadino comunitario che ha seguito la sua intera formazione universitaria nel suo paese
di origine, lAustria, e che, mediante unomologazione del suo titolo di studio
austriaco in Spagna, ha ottenuto un diploma che gli consente di accedere alla professione
di avvocato in tale paese, possa beneficiare del riconoscimento reciproco del suo diploma
spagnolo in Austria al fine di esercitale tale professione nel suo Stato di origine, pur
non avendo acquisito in Spagna il livello di esperienza professionale richiesto in
Austria.
II Contesto normativo
A Normativa comunitaria
2. La direttiva 89/48, applicabile ratione temporis alla causa principale, disciplinava
prima della sua abrogazione, con decorrenza 20 ottobre 2007, ad opera della
direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4) il
reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, dei diplomi di istruzione superiore che
sanciscono una formazione professionale di una durata minima di tre anni.
3. Il primo considerando della direttiva 89/482 dispone quanto segue:
«considerando che in virtù dellarticolo 3, lettera c) del trattato
leliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle
persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i
cittadini degli Stati membri, essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una
professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel
quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali».
4. Il terzo considerando di tale direttiva precisa quanto segue:
«considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in
possesso di diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali e sono
rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la
loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti
diplomi atto ad agevolare lesercizio di tutte le attività professionali subordinate
in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria,
sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività,
sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato
membro».
5. Il quinto considerando della direttiva così recita:
«considerando che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha
stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la
facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni
fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi
loro incombenti in virtù dellarticolo 5 del trattato, imporre ad un cittadino di
uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare
riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento,
quando linteressato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un
altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è
regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in
un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle
disposizioni nazionali».
6. Lart. 1, lett. a), b) e g), della direttiva 89/48 stabilisce quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di
diplomi, certificati o altri titoli;
che sia stato rilasciato da unautorità competente in uno Stato membro,
designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative,
da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi
post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale,
in ununiversità o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione
professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste
per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita
in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha unesperienza
professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma,
certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro
titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato
rilasciato da unautorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una
formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da unautorità competente in
tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli
stessi diritti daccesso e desercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato
membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello
stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;
(
)
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali
del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo
scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione
regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che,
attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella
ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i
dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un
professionista qualificato nello Stato membro dorigine o di provenienza. Essa verta
su materie da scegliere tra quelle che figurano nellelenco e la cui conoscenza è
una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro
ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile
alle attività in questione nello Stato membro ospitante. Le modalità della prova
attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel
rispetto delle norme del diritto comunitario.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto
Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale
in tale Stato».
7. Ai sensi dellart. 2, primo comma, della direttiva 89/48:
«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda
esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno
Stato membro ospitante».
8. Lart. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 così recita:
«Quando nello Stato membro ospitante laccesso o lesercizio di una professione
regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, lautorità competente non
può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche,
laccesso a/o lesercizio di tale professione, alle stesse condizioni che
vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per
laccesso o lesercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che
è stato ottenuto in un altro Stato membro, (
)».
9. Ai sensi dellart. 4 della direttiva 89/48:
«1. Larticolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il
richiedente:
a) provi che possiede unesperienza professionale, quando la durata della formazione
addotta a norma dellarticolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a
quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata
dellesperienza professionale richiesta:
non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il
periodo mancante riguarda il ciclo degli studi post-secondari e/o un tirocinio
professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda
un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista
qualificato.
Quando si tratti dei diplomi di cui allarticolo 1, lettera a), ultimo comma, il
periodo di formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione
definita allarticolo 1, lettera a), primo comma.
Nellapplicazione della presente lettera si deve tener conto dellesperienza
professionale di cui allarticolo 3, lettera b).
Lesperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga
a una prova attitudinale:
quando la formazione ricevuta conformemente allarticolo 3, lettere a) e b)
verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto
nello Stato membro ospitante oppure,
quando, nel caso di cui allarticolo 3, lettera a), la professione
regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali
regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di
origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una
formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente,
oppure
quando, nel caso di cui allarticolo 3, lettera b), la professione
regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali
regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato
membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una formazione
specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente
diverse da quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al
richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a
tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una
prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza
precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o lassistenza per quanto
riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante
dellattività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al
diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui
allarticolo 10.
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e
b) del paragrafo 1».
B Normativa nazionale
10. In base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, nel caso di specie trova
applicazione il Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung
von europäischen Rechtsanwälten (legge federale sulla libera circolazione e sullo
stabilimento di avvocati europei; in prosieguo l«EuRAG»).
11. Lart. 24, n. 1, dellEuRAG così dispone:
«1. I cittadini degli Stati membri dellUnione europea e degli altri Stati aderenti
allAccordo sullo Spazio economico europeo, che abbiano ottenuto un diploma da cui
risulti che il titolare dispone dei requisiti professionali necessari per laccesso
immediato ad una delle professioni elencate nellallegato alla presente legge devono
essere iscritti su domanda, nellalbo degli avvocati (art. 1, n. 1, della
Rechtsanwaltsordnung [regolamento relativo alla professione di avvocato]) qualora abbiano
sostenuto con successo una prova attitudinale.
2. Sono diplomi ai sensi del n. 1, diplomi, certificati o altri titoli ai sensi della
direttiva del consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni. (
)».
Lart. 27 dellEuRAG prevede quanto segue:
«Sullammissione alla prova attitudinale decide, su domanda del candidato, il
presidente della commissione desame, in accordo con lordine degli avvocati
presso la sede dellOberlandesgericht [Corte dappello austriaca] entro quattro
mesi dalla presentazione di tutti i documenti da parte del candidato».
12. Secondo il giudice del rinvio sono altresì applicabili alla presente causa le
disposizioni della Rechtsanwaltsordnung austriaca (regolamento austriaco relativo alla
professione di avvocato; in prosieguo: la «RAO»).
13. Lart. 1 della RAO, in merito alliscrizione allalbo degli avvocati,
così recita:
«1. Per lesercizio della professione forense [nella Repubblica dAustria] non
occorre una nomina da parte dellautorità ma solo una prova del soddisfacimento dei
seguenti requisiti e delliscrizione allalbo degli avvocati (artt. 5 e 5 bis).
(
)
2. Tali requisiti sono:
(
)
d) il tirocinio nei tempi e modi stabiliti dalla legge;
e) il superamento dellesame di avvocato; (
)».
14. Lart. 2 della RAO, riguardo al tirocinio, dispone quanto segue:
«1. Il tirocinio necessario per lesercizio della professione forense deve essere
svolto nellambito di una professione legale, presso un giudice, un pubblico
ministero o un avvocato; (
)
2. Il tirocinio ai sensi del n. 1 deve avere la durata di cinque anni».
15. La disciplina per lesame di avvocato è dettata dal Rechtsanwaltsprüfungsgesetz
(legge austriaca relativa alla professione di avvocato; in prosieguo: il «RAPG»), il cui
art. 1, così recita:
«Lesame di avvocato deve provare le attitudini e conoscenze del candidato
necessarie per lesercizio della professione forense, in particolare la sua abilità
nellavviare e nel seguire le pratiche, di carattere pubblico e privato, affidate ad
un avvocato nonché la sua idoneità a redigere atti e pareri legali nonché ad esporre
ordinatamente, per iscritto o oralmente, situazioni di fatto o di diritto».
III Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
16. Il sig. Koller, cittadino austriaco, ha concluso gli studi giuridici presso
lUniversità di Graz il 25 novembre 2002 ottenendo il titolo di «Magister der
Rechtswissenschaften» (dottore in giurisprudenza). Con decreto 10 novembre 2004 il
Ministero per listruzione e le scienze spagnolo ha riconosciuto al sig. Koller
in seguito alla frequenza di corsi e al superamento di esami integrativi
allUniversità di Madrid lequivalenza del titolo spagnolo di
«Licenciado en Derecho» e il diritto ad avvalersi del titolo spagnolo (5). Su tale base,
il 14 marzo 2005, lordine degli avvocati di Madrid ha autorizzato il sig. Koller ad
avvalersi del titolo professionale di «abogado».
17. Il 5 aprile 2005, dopo aver esercitato per alcune settimane la professione di avvocato
in Spagna, il sig. Koller ha chiesto alla commissione desame presso
lOberlandesgericht di Graz di essere ammesso alla prova attitudinale ai sensi
dellart. 28 dellEuRAG. Contemporaneamente, facendo valere lart. 29
dellEuRAG, egli ha fatto domanda di esonero da tutte le materie di esame.
18. Con decisione 11 agosto 2005 la Rechtsanwaltsprüfungskommission (commissione
giudicatrice degli esami di avvocato) ha respinto tale domanda. Il sig. Koller ha
infruttuosamente proposto appello dinanzi alla OBDK. In seguito al suo ricorso, il 13
marzo 2008 il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) ha annullato la
decisione e ha ingiunto alla OBDK di pronunciarsi nuovamente sullammissione del sig.
Koller alla prova attitudinale.
19. La OBDK ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
1. Se la direttiva 89/48/CEE sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora
questultimo:
a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria
e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di
«Magister der Rechtswissenschaften»;
b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per
leducazione e la scienza del Regno di Spagna, in seguito al superamento di esami
integrativi presso ununiversità spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo
di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo equivalente al
titolo austriaco di «Licenciado en Derecho»;
c) abbia ottenuto, con liscrizione presso lordine degli avvocati di Madrid,
lautorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «abogado» e abbia
effettivamente esercitato la professione forense in Spagna prima della presentazione della
domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al
massimo cinque mesi.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione:
se uninterpretazione dellart. 24 dellEuRAG nel senso che il
conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza austriaco, nonché
lautorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di «Licenciado en Derecho»,
ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso ununiversità
spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non sia sufficiente per
lammissione alla prova attitudinale in Austria, ai sensi dellart. 24, n. 1,
dellEuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi
del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia ammesso
alla professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di esperienza
pratica, e abbia ivi esercitato tale professione, prima della presentazione della domanda,
per tre settimane e con riferimento alla data della decisione in primo grado, per cinque
mesi al massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CEE.
IV Procedimento dinanzi alla Corte
20. Lordinanza di rinvio, datata 16 marzo 2009, è stata depositata presso la
cancelleria della Corte il 1° aprile 2008.
21. Hanno presentato osservazioni scritte nel termine previsto dallart. 23 dello
Statuto della Corte, il ricorrente nel procedimento principale, i governi del Regno di
Spagna, della Repubblica dAustria, della Repubblica ceca e della Repubblica ellenica
nonché la Commissione.
22. La Corte, nellambito delle misure preparatorie del procedimento, ha rivolto un
quesito alle parti al quale esse hanno risposto.
23. Poiché nessuna delle parti ha chiesto che fosse tenuta unudienza, dopo la
riunione generale della Corte del 9 febbraio 2008 la causa era matura per la
predisposizione delle presenti conclusioni.
V Principali argomenti delle parti
A Competenza della Corte
24. Il governo greco e la Commissione ritengono che la OBDK possegga tutti i requisiti
considerati necessari ai sensi della giurisprudenza perché le sia riconosciuta la
qualità di giudice ai sensi dellart. 234 CE. Di conseguenza, essi ritengono
sussistente la competenza della Corte.
B Sulla prima questione pregiudiziale
25. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte convengono nel ritenere
che si debba verificare se i titoli conseguiti dal sig. Koller possano essere considerati
come «diploma» ai sensi dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48.
26. I governi austriaco, greco e ceco fanno notare che una problematica simile si era
posta nella causa che ha dato origine alla sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06,
Cavallera (6), relativa alla domanda di iscrizione di un cittadino italiano
allordine degli ingegneri del suo paese di origine, presentata dopo aver ottenuto,
nellambito di una procedura di omologazione, il riconoscimento dellequivalenza
della sua formazione universitaria a quella spagnola. I governi austriaco e ceco ritengono
che le conclusioni espresse ai punti 55 e segg. di tale sentenza possano essere trasposte
alla causa principale.
27. Il governo austriaco sostiene che lomologazione in Spagna del titolo accademico
del sig. Koller e la sua iscrizione allordine degli avvocati di Madrid non prevedeva
alcuna verifica delle qualifiche e delle esperienze professionali conseguite in Spagna.
Nondimeno, laccesso alla professione di avvocato presuppone che venga verificato
proprio il ricorrere di tali requisiti.
28. Il governo ceco ritiene che il riconoscimento del diritto di avvalersi del titolo
professionale di «abogado» non possa essere considerato quale «diploma» ai sensi
dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48, dal momento che il riconoscimento di
tale diritto sarebbe unicamente legato al riconoscimento del diritto di avvalersi del
titolo accademico di «Licenciado en Derecho», senza la necessità di una formazione, un
esame o unesperienza lavorativa ulteriori.
29. Da parte sua, il governo greco fa valere che è pur vero che l«equipollenza»
del diploma universitario austriaco di «Magister der Rechtswissenschaften» al diploma
spagnolo di «Licenciado en Derecho» è il risultato di una procedura prevista nella
legislazione spagnola, tuttavia essa sarebbe estranea alla lettera e allo spirito
dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48. Secondo il governo greco non si può
certamente impedire alla Spagna di conservare un sistema di riconoscimento reciproco di
diplomi, tuttavia il riconoscimento accademico in Spagna, che si pone tra il titolo
accademico e l(auspicato) esercizio della professione di avvocato in Austria,
facendo rientrare una parte della nozione in una procedura estranea alla direttiva,
scinderebbe lunità della nozione di diploma. Per quanto concerne
lapplicazione della direttiva 89/48 in Austria, il riconoscimento del titolo
accademico effettuato in Spagna non rappresenta affatto una procedura di compensazione
tassativamente prevista dalla legge nel sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore. Esso non rappresenta neppure lacquisizione «in forma libera»
di un nuovo titolo che potrebbe autonomamente consentire lesercizio della
professione di «abogado» in Spagna e, in seguito, lesportazione di tale nuovo
diploma in Austria, non essendo soddisfatto il requisito del compimento di un ciclo di
studi di almeno tre anni dopo gli studi secondari.
30. Il governo greco fa valere, inoltre, che anche qualora lesperienza professionale
acquisita attraverso lesercizio della professione in un altro Stato membro possa
servire a compensare il periodo di esercizio della professione mancante, come prescrive la
procedura di compensazione prevista dal sistema generale di riconoscimento, il sig. Koller
non raggiungerebbe il periodo necessario in nessuno dei due Stati, avendo egli esercitato
la professione in Spagna per un periodo di cinque mesi.
31. I governi austriaco, greco e ceco propongono quindi una soluzione negativa della prima
questione pregiudiziale. Ad abundantiam il governo greco sottolinea che la presente causa,
al pari della causa Cavallera, solleva la questione della violazione del sistema nazionale
di insegnamento. Esso si chiede se la presente causa non possa essere trattata sotto il
profilo dellabuso di diritto.
32. Il sig. Koller, il governo spagnolo nonché la Commissione deducono, al contrario,
lapplicazione alla causa principale della direttiva 89/48, e che il titolo
professionale di cui trattasi soddisfa tutti i requisiti di un «diploma» ai sensi
dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48.
33. In primo luogo, secondo il diritto spagnolo, il Ministero per listruzione e le
scienze e lordine degli avvocati di Madrid sarebbero competenti per
lomologazione del titolo austriaco e il conferimento del titolo professionale di
«abogado».
34. In secondo luogo, dal titolo in questione emergerebbe che il suo titolare «ha seguito
con successo (
) un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni
(
) presso ununiversità (
)». La Commissione osserva che il sig. Koller
dispone del titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» e precisa che, conformemente
allart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 non è necessaria unulteriore
formazione professionale oltre al ciclo di studi post-secondari.
35. In terzo luogo, i titoli in questione attestavano che «il titolare possiede le
qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto
Stato membro o esercitarla». Il governo spagnolo precisa che lomologazione di
diplomi stranieri produce in Spagna gli stessi effetti giuridici del titolo di
«Licenciado en Derecho», vale a dire laccesso alla professione di avvocato. A tal
riguardo, la Commissione e il sig. Koller fanno valere che il beneficiario si sarebbe
anche avvalso di tale possibilità.
36. Inoltre, la Commissione ha sottolineato il fatto che il sig. Koller, come prescritto
dallart. 1, lett. a), della direttiva 89/48, ha compiuto tutti i periodi di
formazione (studi universitari in Austria, esami integrativi in Spagna) allinterno
della Comunità. Il sig. Koller osserva che, in forza dellart. 8, n. 1, della
direttiva 89/48, come interpretato dalla Corte nella sentenza 23 ottobre 2008, causa
C-274/05, Commissione/Grecia (7), lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere un
diploma rilasciato dallautorità competente di un altro Stato membro anche qualora
tale diploma sanzioni una formazione acquisita, del tutto o in parte, nello Stato membro
ospitante.
37. Il sig. Koller e la Commissione sottolineano inoltre che la presente causa differisce
considerevolmente dalla causa Cavallera per il fatto che nella situazione del sig. Koller
non è presente nessuna delle lacune riscontrate in tale causa. Infatti, il decreto di
riconoscimento del Ministero per listruzione e le scienze spagnolo non si baserebbe
sulla mera constatazione della conclusione degli studi universitari in Austria, bensì sul
superamento degli esami integrativi presso lUniversità di Madrid.
38. Secondo la Commissione la sentenza Cavallera non presuppone il compimento di un ciclo
di studi post-secondari di durata triennale ai sensi dellart. 1, lett. a), primo
comma, secondo trattino, della direttiva 89/48 in uno Stato membro diverso dallo Stato
ospitante, ma richiede solo, che le qualifiche attestate dal titolo «[siano acquisite, in
misura] totale o parziale, (
) nel contesto del sistema dellistruzione dello
Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo» (8). Al riguardo, la Commissione
sottolinea la circostanza che il sig. Koller almeno in parte, vale a dire laddove
esse riguardano conoscenze in diritto spagnolo comprovate dal superamento di esami
integrativi a conclusione della frequenza di corsi universitari ha acquisito in
Spagna le qualifiche attestate nel decreto di riconoscimento.
39. Alla luce della ratio della direttiva 89/48 la Commissione ritiene che, in ogni caso,
il titolo attesti qualifiche supplementari acquisite in un altro Stato membro e nel quale
esse consentono laccesso alla professione regolamentata. Tale requisito impedirebbe
che ciò sia reso possibile già con la mera omologazione del diploma universitario
ottenuto nello Stato membro ospitante. La Commissione rileva inoltre che, nella sentenza
Cavallera, la Corte non esige che il titolo debba attestare in ogni caso anche
unesperienza lavorativa. Piuttosto, dalla formulazione della Corte risulterebbe che
soltanto lassenza congiunta di tali elementi porterebbe a non valutare a
causa del mancato riferimento allo Stato membro che lo ha rilasciato il certificato
di abilitazione quale «diploma» ai sensi della direttiva 89/48.
40. Il sig. Koller, da parte sua, sostiene che lart. 4, n. 1, lett. a), della
direttiva 89/48 prevede che la prova dellesperienza professionale possa essere
richiesta quando la durata della formazione è inferiore di almeno un anno a quella
prescritta nello Stato ospitante. A suo avviso non si può esigere che egli fornisca tale
prova, dal momento che egli può far vedere lo svolgimento con profitto di un ciclo di
studi post-secondari in Austria e un diploma che attesta lo svolgimento di un ciclo di
studi di durata pari a tre anni.
C Sulla seconda questione pregiudiziale
41. La Commissione afferma che lart. 3, lett. a), della direttiva 89/48 osta a una
norma di diritto nazionale, la quale prescrive che il titolare di un diploma, come
descritto nella prima questione pregiudiziale, non può essere ammesso alla prova
attitudinale senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del
diritto nazionale. In forza di tale disposizione lo Stato ospitante non potrebbe negare al
richiedente laccesso alla professione regolamentata allegando la mancanza di
qualifiche, se questi possiede un diploma ai sensi dellart. 1 della direttiva 89/48.
42. La Commissione osserva che la prova attitudinale ha la funzione di stabilire
lidoneità del richiedente ad esercitare la professione regolamentata in uno Stato
ospitante. LAustria non potrebbe escludere il richiedente dalla prova attitudinale a
causa delle differenze tra il profilo delle qualifiche da essa previsto e quello dello
Stato ospitante.
43. Al riguardo, il governo spagnolo fa valere che, non si potrebbe esigere dai titolari
del titolo di «Licenciado en Derecho» che in Spagna consente di accedere alla
professione di avvocato lo svolgimento dellattività pratica necessaria per
lesercizio di tale professione in Austria. Il governo spagnolo afferma inoltre che
non potrebbe essere richiesta unesperienza professionale. Inoltre, il decreto
ministeriale di riconoscimento 10 novembre 2004 sarebbe compatibile con la direttiva 89/48
e avrebbe dovuto consentire al richiedente di sottoporsi in Austria alla prova
attitudinale, senza dover apportare la prova dello svolgimento di unattività
pratica.
44. La Commissione e il sig. Koller giungono alla conclusione che la direttiva 89/48 osta
a una norma di diritto interno, secondo la quale il titolare di un diploma, come quello
oggetto della causa principale, non può essere ammesso alla prova attitudinale senza aver
dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale.
45. In particolare, il sig. Koller fa valere uninterpretazione della direttiva 89/48
nonché dellart. 24 EuRAG, secondo la quale il requisito di una prova attitudinale o
di un tirocinio di adattamento non sarebbe compatibile con il diritto comunitario.
Richiamandosi allart. 4 della direttiva 89/48 e alla giurisprudenza della Corte,
egli afferma che gli è stato consentito laccesso alla professione di avvocato,
senza che a tal fine fosse però richiesta una prova attitudinale. Infatti, secondo il
sig. Koller non vi sarebbero sostanziali differenze tra la sua formazione e quella
prevista nello Stato membro ospitante.
46. Ad avviso del sig. Koller, la seconda questione pregiudiziale consente indirettamente
di concludere che a lui viene contestato un abuso di diritto. Tuttavia, nel suo caso, il
Verfassungsgerichtshof austriaco avrebbe già escluso la sussistenza di un comportamento
abusivo. La contestazione di un abuso di diritto non potrebbe pertanto essere fondata né
sul diritto comunitario né sulla giurisprudenza della Corte. Inoltre, al sig. Koller non
potrebbe essere imputato di voler eludere le disposizioni in esame.
VI Valutazione
A Considerazioni introduttive
47. Ladozione della direttiva 89/48 ha rappresentato un importante giro di boa in
materia di libera circolazione dei professionisti. Negli anni 70 il legislatore
comunitario ha puntato anzitutto sul ravvicinamento di quelle disposizioni nazionali, che
disciplinano laccesso a determinate professioni (c.d. approccio settoriale o
verticale), Successivamente, al fine di semplificare il reciproco riconoscimento di
diplomi accademici, ha deciso di integrare la non sempre facile realizzazione
dellarmonizzazione dei diversi settori occupazionali mediante un nuovo approccio
trasversale ai vari settori e, quindi, più generale (c.d. approccio orizzontale),
incentrato su un nuovo principio: quello della reciproca fiducia nella loro equivalenza
(9). Il legislatore comunitario è partito dal presupposto che negli Stati membri gli
studi accademici, in sostanza, siano equiparabili (10). Consapevole delle immense
differenze esistenti in determinati settori, in primis in quello della formazione dei
giuristi (11), il legislatore comunitario ha introdotto nella direttiva 89/48 alcune
deroghe che consentono agli Stati membri di eliminare eventuali riserve riguardo
allequivalenza dei diplomi attraverso la facoltà, riconosciuta loro eccezionalmente
e a condizioni semplificate, di esaminare le competenze di coloro che presentano una
richiesta di riconoscimento del diploma conseguito allestero.
48. Lelemento essenziale della presente causa è rappresentato dalla presenza
nellAustria di una siffatta riserva, che nel caso del sig. Koller consiste nella
richiesta dello svolgimento di una prova attitudinale nonché del compimento di una
formazione pratica della durata di cinque anni. La ragione di tale riserva risiede in
sostanza nel fatto che, apparentemente, si presume che la direttiva 89/48 possa essere
fatta valere al fine di eludere il sistema di formazione austriaco previsto per i
giuristi, atteso che, in primo luogo, il sistema di formazione spagnolo non contempla
unanaloga formazione pratica e, in secondo luogo, il sig. Koller ha conseguito il
suo diploma spagnolo in virtù di una procedura di omologazione prevista esclusivamente
dal diritto spagnolo e non disciplinata dal diritto comunitario.
49. Qui di seguito occorre anzitutto esaminare lapplicabilità della direttiva 89/48
alla causa principale e approfondire separatamente la questione relativa
allesistenza di un richiamo abusivo al diritto comunitario. In seguito si deve
esaminare se la riserva dellAustria sia legittima e se, tenuto conto delle
qualifiche professionali acquisite allestero, possa essere preteso che il sig.
Koller, così come avviene per gli altri laureati austriaci che abbiano concluso studi
giuridici di base, compia un tirocinio di durata quinquennale per ottenere
lammissione allesame di avvocato.
B Competenza della Corte
50. In via preliminare occorre verificare se la OBDK si configuri come «organo
giurisdizionale» ai sensi dellart. 234 CE e, pertanto, se la Corte sia competente a
pronunciarsi sulle questioni che le sono state sottoposte.
51. Lart. 234, n. 3 CE, non contiene, di per sé, alcuna definizione della nozione
di organo giurisdizionale. Nel diritto comunitario esistono, tuttavia, alcuni requisiti
minimi enunciati dalla Corte. Ai sensi di una giurisprudenza costante, per valutare se
lorgano remittente possieda le caratteristiche di un organo giurisdizionale ai sensi
dellart. 234 CE, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali
lorigine legale dellorgano, il suo carattere permanente,
lobbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del
procedimento, il fatto che lorgano applichi norme giuridiche e che sia indipendente
(12).
52. Ai sensi dellart. 59 della legge federale 28 giugno 1990 sul Disziplinarrecht
für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter (statuto disciplinare per gli avvocati e i
procuratori legali; in prosieguo: il «DSt»), la OBDK è composta da un presidente, da un
vice presidente, da un minimo di 8 ad un massimo di 16 giudici dellObersten
Gerichtshof e da 32 Anwaltsrichter (avvocati svolgenti le funzioni di giudici
disciplinari; in prosieguo: gli «Anwaltsrichter»). Ai sensi dellart. 63, n. 1, del
DSt, le decisioni vengono adottate da Sezioni. Conformemente allart. 59, n. 2, del
DSt, i giudici togati sono nominati per cinque anni dal ministro federale della giustizia.
Gli Anwaltsrichter sono eletti dallordine degli avvocati per un periodo di cinque
anni. La legge non prevede una destituzione anticipata dei membri della OBDK. Ai sensi
dellart. 64, n. 1, del DSt i membri della OBDK non sono vincolati ad alcuna
istruzione. Non vi sono inoltre circostanze incompatibili con lindipendenza dei suoi
membri. È esclusa lamovibilità sia degli Anwaltsrichter sia dei membri della OBDK
svolgenti funzioni giudicanti. La OBDK decide allesito di un procedimento in
contraddittorio, ad essa è riconosciuto un ampio potere di controllo che si estrinseca
sia nella possibilità di esaminare questioni di fatto e di diritto sia nella valutazione
dei mezzi di prova. Si tratta inoltre di un organo permanente, nonostante il fatto che la
durata del mandato dei suoi membri sia limitata ad alcuni anni (13). Lattività
della OBDK è disciplinata dalla legge e, in particolare, dalla RAO e dal DSt.
53. Ritengo quindi che questo organo possegga tutti i requisiti che la giurisprudenza
ritiene necessari affinché gli sia riconosciuta la qualità di organo giurisdizionale ai
sensi dellart. 234 CE. Poiché dalle informazioni contenute nellordinanza di
rinvio si evince che le decisioni della OBDK non possono essere impugnate con i mezzi
ordinari di impugnazione previsti dal diritto nazionale, la OBDK è, a maggior ragione,
tenuta ad effettuare il rinvio alla Corte ai sensi dellart. 234, terzo comma, CE
(14).
C Sulla prima questione pregiudiziale
54. Con il primo quesito la OBDK chiede se la direttiva 89/48 sia applicabile al
procedimento principale. A tal fine deve essere esaminato lambito di applicazione
ratione personae e ratione materiae di tale direttiva.
1. Ambito di applicazione della direttiva 89/48
a) Ambito di applicazione ratione personae
55. La direttiva 89/48 istituisce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e,
più precisamente, delle qualifiche professionali, tra gli Stati membri, fondato sul
principio del riconoscimento reciproco. Ai sensi dellart. 2 della direttiva, essa si
applica a qualunque «cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare (...) una
professione regolamentata in uno Stato membro ospitante», laddove lo Stato membro
ospitante è definito allart. 1, lett. b), della direttiva 89/48 come: «lo Stato
membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una
professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi
esercitato per la prima volta la professione in questione».
56. Nella fattispecie tali requisiti devono essere considerati soddisfatti, atteso che il
sig. Koller è un cittadino comunitario, titolare di un diploma rilasciato in Spagna, che
gli consente di accedere in tale Stato membro alla professione di avvocato, professione
regolamentata (15) ai sensi dellart. 1, lett. c), della direttiva 89/48, e del quale
richiede il riconoscimento in Austria, Stato membro ospitante di cui è, allo stesso
tempo, paese di origine.
b) Ambito di applicazione ratione materiae
i) Primo e terzo requisito
57. Affinché la direttiva 89/48 trovi applicazione occorre inoltre che il titolo in
possesso del sig. Koller corisponda alla definizione di «diploma» come in essa
specificato. A norma dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48, deve essere
presente un insieme di tre requisiti affinché il titolo e/o lesperienza
professionale di cui si chiede il riconoscimento possano essere considerati un diploma.
58. In primo luogo, il diploma deve essere stato rilasciato da unautorità
competente di uno Stato membro. A tale riguardo occorre rilevare che, conformemente alla
giurisprudenza della Corte, il «diploma», ai sensi dellart. 1, lett. a), della
direttiva 89/48, può essere costituito da un insieme di titoli (16). Nel caso di specie
tale requisito è soddisfatto, dal momento che il diploma di «Licenciado en Derecho», in
possesso del sig. Koller, è stato rilasciato dal Ministero per listruzione e le
scienze spagnolo, al quale la normativa spagnola riconosce la competenza al rilascio dei
diplomi a completamento del ciclo di studi in giurisprudenza.
59. In secondo luogo, il diploma deve attestare che il suo titolare ha seguito «un ciclo
di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo
parziale, in ununiversità o un istituto di istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la
formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari». Poiché le
principali divergenze in ordine allinterpretazione dellart. 1, lett. a), della
direttiva 89/48 si concentrano su tale requisito, esaminerò più dettagliatamente tale
aspetto per ultimo, occupandomi anche dei problemi giuridici ad esso attinenti.
60. In terzo luogo, il diploma deve consentire laccesso alla professione nello Stato
dorigine. Ciò significa che il diploma deve consentire lesercizio effettivo
di una professione nello Stato che lo ha rilasciato. Anche questultimo requisito
deve essere considerato soddisfatto, a condizione che lo sia anche il primo. Il diploma
spagnolo, che il sig. Koller ha conseguito in seguito allomologazione del suo
diploma austriaco, infatti, lo autorizza ad esercitare la professione di avvocato nello
Stato di rilascio del diploma, vale a dire la Spagna. Come ha chiaramente spiegato nelle
sue osservazioni il governo spagnolo, in Spagna lomologazione di diplomi ufficiali
stranieri di istruzione superiore rilasciati da istituti riconosciuti conferisce
lequipollenza a tutti gli effetti di legge, a fini accademici e professionali, con
il diploma corrispondente spagnolo. Per quanto riguarda poi gli effetti del diploma
ufficiale di istruzione superiore, occorre constatare che ad esso le disposizioni spagnole
secondo quanto affermato dal governo spagnolo attribuiscono un duplice
effetto sotto il profilo accademico e professionale, che consente al suo titolare di
godere pienamente dei diritti accademici ad esso inerenti e lo autorizza, al contempo, ad
esercitare senza limiti la professione.
ii) Secondo requisito
61. La difficoltà a considerare soddisfatto il secondo requisito deriva tra laltro
dal fatto che la direttiva richiede espressamente che il titolare del diploma, del quale
egli chiede il riconoscimento nello Stato ospitante, abbia innanzitutto concluso con
successo un «ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni».
62. Stando al tenore letterale di tale disposizione di primo acchito tale requisito non
sembrerebbe essere soddisfatto, tanto più che il sig. Koller non ha conseguito il diploma
spagnolo che gli consente laccesso alla professione di avvocato in Spagna al termine
della prevista durata normale di studi di quattro anni il che corrisponderebbe al
requisito temporale previsto dalla direttiva 89/48 per un ciclo di studi , bensì
nellambito di una procedura di omologazione la cui durata era, in ogni caso,
inferiore a tre anni. Come si ricava dallordinanza di rinvio, tra il conferimento
del titolo di Magister a Graz (c.d. Sponsion) e il riconoscimento del titolo in Spagna
sono intercorsi infatti circa due anni (17). In mancanza di indicazioni più precise si
deve quindi dedurre che la durata della procedura di omologazione corrisponda pressoché a
tale intervallo di tempo.
63. Tuttavia, uninterpretazione del genere non terrebbe conto del fatto che il sig.
Koller, a seguito dellomologazione, ha conseguito un diploma che corrisponde in
Spagna a un corso di laurea in giurisprudenza della durata di quattro anni. Come precisato
nelle sue osservazioni, il sig. Koller, per ottenere il riconoscimento ha dovuto sostenere
una serie di esami relativi a diverse branche del diritto. Stando a quanto da lui
riferito, le materie desame erano identiche a quelle del normale corso di laurea in
giurisprudenza dellUniversidad Autónoma de Madrid (18). La ragione di un esame
talmente ampio delle sue conoscenze e competenze nellambito della procedura di
omologazione sarebbe consistita nella necessità di livellare le notevoli differenze nella
formazione tra il titolo accademico austriaco e quello spagnolo riscontrate dal ministero
spagnolo competente.
64. A mio avviso, tenuto conto di quanto precede, dalla sussunzione nellart. 1,
lett. a), della direttiva 89/48, si possono trarre le seguenti importanti conseguenze.
Sussistenza di un «ciclo di studi post-secondari» ai sensi dellart. 1,
lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48
65. In primo luogo, la procedura di omologazione seguita dal sig. Koller rappresenta senza
dubbio un «ciclo di studi in ununiversità» ai sensi della citata disposizione
della direttiva. Il rilascio di una qualifica aggiuntiva svolge un ruolo fondamentale a
tal riguardo. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza Kraus(19), il cittadino di uno
Stato membro può avvalersi nel detto Stato del diploma ottenuto in un altro Stato
soltanto se tale documento «dimostra che il suo titolare possiede una
qualificaprofessionalesupplementare [rispetto alla formazione seguita nello Stato membro
dorigine] e conferma quindi la sua idoneità ad occupare un determinato posto». Il
certificato di omologazione, che il sig. Koller ha ottenuto dopo aver sostenuto con esito
positivo gli esami, lungi dallessere un «mero atto formale» oppure una «semplice
omologazione» (20) del suo diploma austriaco, come accennato dal giudice del rinvio nella
sua ordinanza (21), rappresenta piuttosto lattestazione ufficiale di qualifiche
supplementari in diritto spagnolo. In tal senso, il presente caso si distingue
sostanzialmente dalla fattispecie oggetto della causa Cavallera, a cui si tutti gli
intervenienti rinviano.
66. Tale causa verteva sulla domanda del sig. Cavallera, cittadino italiano, in possesso
del diploma di laurea in ingegneria meccanica rilasciato dallUniversità di Torino.
In Italia, lesercizio della professione di avvocato è subordinato al superamento di
un esame di Stato previsto dalla normativa italiana. Il sig. Cavallera ha invece chiesto
in Spagna, al Ministero per listruzione e le scienze, il riconoscimento
dellequivalenza del suo titolo italiano al corrispondente titolo universitario
spagnolo in forza di una procedura di omologazione disciplinata soltanto sulla base di
disposizioni nazionali e che si differenzia da quella procedura di riconoscimento
introdotta dalla direttiva 89/48 nellordinamento spagnolo. Una volta ottenuto il
riconoscimento, il sig. Cavallera è stato iscritto allalbo dellOrdine degli
ingegneri. Tuttavia egli non ha mai esercitato la professione fuori dallItalia, né
ha seguito una formazione complementare in Spagna.
67. Pertanto, la Corte ha correttamente dichiarato nella sentenza relativa a tale causa
che lomologazione spagnola non attesta alcuna qualifica supplementare e, di
conseguenza, non soddisfa i requisiti di un «diploma» ai sensi dellart. 1, lett.
a), della direttiva 89/48 (22). Secondo la Corte la motivazione consisteva nel fatto che
né lomologazione né liscrizione allalbo di un ordine professionale di
Catalogna si erano fondate sulla verifica delle qualifiche professionali o delle
esperienze acquisite dal sig. Cavallera. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che,
accettare in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di
beneficiare dellaccesso in Italia alla professione regolamentata di cui trattasi
nella causa principale, equivarrebbe a consentire a un soggetto che abbia conseguito
esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso
a detta professione, regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo
di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o
unesperienza professionale. Secondo la Corte un siffatto risultato sarebbe contrario
al principio sancito dalla direttiva 89/48 ed enunciato dal suo quinto
considerando, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire
il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle
prestazioni fornite sul loro territorio (23).
68. Tuttavia nella causa principale non sussiste un tale rischio, dal momento che il
titolo di omologazione conferito al sig. Koller è basato sulla verifica delle sue
qualifiche professionali conseguite nellambito di formazioni in Spagna. Per quanto
riguarda il rapporto con il diploma conseguito in Austria, tenuto conto delle
incontestabili differenze esistenti tra il diritto austriaco e quello spagnolo, non
sarebbe corretto considerare le conoscenze e le qualifiche conseguite in Spagna come una
semplice integrazione degli studi giuridici svolti in Austria. Si deve piuttosto
considerare che nel caso della formazione in Spagna, nellambito della procedura di
omologazione, rappresenti un ciclo di studi autonomo.
69. Atteso che laccesso alla professione di avvocato in Spagna al contrario
di quanto avviene in Austria non presuppone alcuna unesperienza lavorativa,
essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, queste
ultime sono sufficienti per poter decretare lesistenza della «qualifica
professionale» del titolare di un diploma di laurea.
Sussistenza di un «ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni» ai
sensi dellart. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48
70. In secondo luogo, la pacifica circostanza che la durata della procedura di
omologazione sia stata inferiore a tre anni, non osta affatto al riconoscimento di un
«ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni» ai sensi dellart. 1,
lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48.
71. Infatti, da un lato, in un caso del genere risulterebbe applicabile in via analogica
la clausola di equiparazione di cui allart. 1, lett. a), secondo comma, della
direttiva 89/48. Ai sensi del primo comma della citata disposizione della direttiva è
assimilato a un «diploma» qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi
insieme di diplomi, certificati o altri titoli, rilasciato da unautorità competente
in uno Stato membro e qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e
riconosciuta da unautorità competente in tale Stato membro «come formazione di
livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti daccesso e
desercizio di una professione regolamentata». Tale disposizione, che conformemente
alloriginaria ratio sottesa disciplina i c.d. «percorsi di formazione
alternativi», è stata introdotta, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare nella
sentenza Beuttenmüller (24), «per tener conto delle persone che non hanno svolto un
ciclo di studi superiori triennale, ma che sono in possesso di qualifiche che conferiscono
loro gli stessi diritti professionali» (25). La procedura di omologazione, in base alla
sua ratio, nella misura in cui, come nel procedimento principale, prevede una verifica
delle conoscenze di diritto spagnolo, rappresenta in un certo senso un percorso formativo
alternativo agli ordinari studi universitari in Spagna, che determina il riconoscimento di
titoli universitari e formazioni professionali stranieri, conferendo loro nel territorio
nazionale gli stessi effetti giuridici riconosciuti ai titoli e formazioni nazionali. Il
superamento della procedura di omologazione consente a giuristi stranieri, come il sig.
Koller, di accedere alla professione di avvocato, una professione regolamentata, in
Spagna.
72. Dallaltro lato, non vedo perché il sig. Koller dovrebbe essere penalizzato per
aver concluso in soli due anni una formazione giuridica che in Spagna, conformemente alla
legislazione nazionale, corrisponde a un corso di laurea in giurisprudenza della durata di
quattro anni, e quindi in un tempo più breve rispetto alla durata normale di tali studi.
Un mancato riconoscimento dellequivalenza del titolo di omologazione a livello
comunitario comporterebbe che limpegno profuso per ottenere tale titolo anziché
essere apprezzato positivamente sarebbe piuttosto punito. In particolare, si troverebbero
in una posizione meno favorevole i soggetti richiedenti lomologazione che sostengono
gli esami previsti in tempi più breve rispetto ad altri. Una interpretazione del genere
non è ragionevole, né corrisponde allo stato attuale del diritto comunitario, come
dimostra in parte la sentenza Commissione/Spagna (26).
73. Nella causa allorigine di detta sentenza si trattava della violazione della
direttiva 89/48, in particolare dellart. 3, da parte della Spagna. La Corte ha
riconosciuto una violazione nel fatto che la Spagna aveva negato il riconoscimento delle
qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione
universitaria impartita esclusivamente in Spagna e aveva subordinato lammissione
alle prove per la promozione interna alla funzione pubblica di ingegneri in possesso di
titoli conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette
qualifiche. A tal riguardo va osservato che si trattava di soggetti titolari di diplomi
rilasciati dallUniversità di Alicante (Spagna), che, in seguito al riconoscimento
dellequipollenza da parte dellUniversità Politecnica delle Marche in forza di
una convenzione-quadro di collaborazione, avevano ottenuto il diploma italiano di
«ingegnere civile». Si deve inoltre ricordare che, in seguito al conseguimento del
diploma in Italia, i soggetti interessati avevano anche sostenuto lesame di Stato
che conferiva loro labilitazione allesercizio della professione di ingegnere
in tale Stato membro.
74. In tale sentenza la Corte ha ricordato anzitutto che lart. 8, n. 1, della
direttiva 89/48 obbliga lo Stato membro ospitante ad accettare, in ogni caso, come prova
che le condizioni per il riconoscimento di un diploma sono soddisfatte, gli attestati e i
documenti rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri (27). La Corte si
è poi pronunciata contro la disparità di trattamento di coloro che hanno ottenuto le
proprie qualifiche professionali mediante omologazione piuttosto che attraverso un
regolare ciclo di studi in ununiversità o un istituto di istruzione superiore,
dichiarando quanto segue ai punti 80 e 81 di tale sentenza:
«Quindi, nel caso di specie, se in Spagna, di norma, la professione di ingegnere di ponti
e strade è esercitata dai titolari di un diploma spagnolo conseguito al termine di cinque
anni di studi, le stesse possibilità di promozione che spettano ai titolari di tale
diploma spagnolo devono essere riconosciute al titolare di un diploma rilasciato in un
altro Stato membro, che abiliti linteressato ad esercitare la medesima professione
in Spagna, eventualmente dopo essere stato assoggettato a misure di compensazione. Tali
considerazioni sono indipendenti dal numero di anni di studio richiesti al suddetto
titolare per conseguire il diploma in discorso.
Infatti, dal momento in cui un diploma rilasciato in un altro Stato membro è stato
riconosciuto ai sensi della direttiva 89/48, eventualmente dopo lapplicazione di
misure di compensazione, si ritiene che conferisca le stesse qualifiche professionali del
diploma spagnolo equivalente. In tale contesto, il fatto di non consentire al titolare di
un diploma rilasciato in un altro Stato membro di beneficiare delle stesse possibilità di
promozione attribuite ai titolari del diploma spagnolo equivalente, per il solo motivo che
tale diploma è stato conseguito al termine di una formazione di durata inferiore,
verrebbe a sfavorire i titolari di un diploma di un altro Stato membro soltanto per aver
acquisito qualifiche equivalenti in tempi più brevi».
75. A mio avviso, dalle precedenti considerazioni e dalla succitata giurisprudenza della
Corte si possono trarre le seguenti conclusioni. Da un lato, per stabilire se sussista
«un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni» ai sensi dellart.
1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48, non può ritenersi determinante la
circostanza che il titolo in questione sia stato ottenuto in seguito a un regolare ciclo
di studi la cui durata sia stata almeno di tre anni o piuttosto nellambito di una
procedura di omologazione di durata inferiore a tre anni. Nella misura in cui
questultima ipotesi, analoga a quella della causa principale, è paragonabile a un
ciclo di studi universitari, dal momento che prevede una formazione articolata in corsi ed
esami complementari e spiega nel territorio nazionale gli stessi effetti giuridici del
corrispondente titolo, le due tipologie di diplomi devono essere considerate equivalenti.
76. Relativamente alla questione dellapplicabilità della direttiva 89/48 alla causa
principale su cui verte la prima questione pregiudiziale, leventuale mancanza di
esperienza professionale è sostanzialmente irrilevante. Occorre infatti ricordare che il
reciproco riconoscimento dei diplomi sancito nella direttiva 89/48 è basato sul principio
della reciproca fiducia (28), di modo che allo Stato membro ospitante è in linea di
principio vietato mettere in discussione lequivalenza della qualifica professionale
conseguita in un altro Stato membro. Occorre inoltre sottolineare che, secondo
giurisprudenza costante della Corte (29), la direttiva 89/48 non ha per obiettivo,
contrariamente alle direttive settoriali, di armonizzare le condizioni di accesso o di
esercizio delle varie professioni cui essa si applica. Gli Stati membri restano quindi
competenti a definire le dette condizioni nei limiti imposti dal diritto comunitario (30).
77. Di conseguenza, si deve ritenere che la Spagna sia libera di determinare
laccesso alla professione di avvocato in Spagna sia sulla base di una decisione di
omologazione di una formazione svolta sul territorio di un altro Stato membro sia sulla
base di un diploma universitario che sancisca formazioni sue proprie, atteso che
lunico requisito posto dallart. 1 lett. a), primo comma, della direttiva 89/48
consiste nellimporre che il titolo attesti «che il titolare ha seguito con successo
un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni (
) dal quale risulti
che (
) possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una
professione regolamentata in detto Stato membro» (31). La questione di sapere in quale
misura lesercizio di una determinata professione esiga una conoscenza precisa del
diritto nazionale deve di conseguenza essere risolta soltanto alla luce delle disposizioni
nazionali(32). Pertanto, lAustria, in qualità di Stato membro ospitante, non può
avvalersi utilmente del fatto che il sig. Koller non abbia svolto il «tirocinio» di
cinque anni previsto dalla legge di tale Stato membro, al fine di mettere in discussione
lapplicabilità della direttiva 89/48 alla causa principale.
78. Nella misura in cui il titolo del sig. Koller ottenuto in Spagna mediante
lomologazione produce gli stessi effetti giuridici di un ciclo di studi universitari
della durata di quattro anni e tale titolo si fonda su qualifiche aggiuntive conseguite
nello Stato membro che lo ha rilasciato, come ad esempio la formazione compiuta mediante
la frequenza di corsi e il superamento di esami integrativi, ai fini
dellapplicabilità della direttiva 89/48 si deve ritenere soddisfatto il secondo
requisito della definizione di un «diploma» nellaccezione dellart. 1, lett.
a), secondo trattino, della stessa direttiva.
c) Conclusione parziale
79. Il titolo di cui fa stato il sig. Koller corrisponde pertanto alla definizione di
«diploma» come specificata allart. 1, lett. a), della direttiva 89/48.
Questultima pertanto trova applicazione nel presente caso.
2. Lidentificazione di un comportamento abusivo nel contesto del sistema generale di
reciproco riconoscimento dei diplomi
a) La nozione di abuso di diritto nel diritto comunitario
80. Lapplicabilità di una direttiva non può tuttavia essere confusa con la
possibilità di invocarla. Se sussistono elementi concreti comprovanti un abuso di
diritto, la possibilità di invocare il diritto comunitario deve essere esclusa (33). Come
la Corte ha dichiarato da ultimo nella sentenza Commissione/Spagna (34) in merito
allinterpretazione della direttiva 89/48, i cittadini di uno Stato membro non
possono tentare, grazie alle possibilità offerte dal diritto comunitario, di sottrarsi
abusivamente allimpero delle loro leggi nazionali. Nella causa principale il giudice
del rinvio sembra accennare a un siffatto sospetto di abuso, quando afferma nella sua
ordinanza di rinvio che il modo di procedere del sig. Koller ha lo scopo di eludere il
tirocinio di cinque anni previsto dalla legge per lesercizio della professione di
avvocato in Austria (35). Tale circostanza fa sorgere la necessità di procedere
allaccertamento dellesistenza di un abuso di diritto.
81. In diritto comunitario esiste la nozione di abuso di diritto (36), che trae origine
dalla giurisprudenza della Corte (37) e presenta attualmente un contenuto relativamente
ben definito (38). Apparso inizialmente nel campo delle libertà fondamentali, tale
principio della Corte è stato trasferito e successivamente esteso ad altri determinati
settori del diritto comunitario. In modo semplicistico, esso può essere inteso come
principio generale che vieta i comportamenti abusivi, secondo il quale «gli interessati
non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario» (39). A
giudizio della Corte la prova di un abuso richiede, da una parte, che ricorrano una serie
di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle
condizioni previste dalla normativa comunitaria, lobiettivo perseguito dalla detta
normativa non sia stato raggiunto e, dallaltra, la sussistenza dellelemento
soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa
comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo
ottenimento (40).
82. Se è vero che spetta al giudice del rinvio verificare se nel procedimento nazionale
sussistano gli elementi costitutivi di un comportamento abusivo (41), la Corte, nel
pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può però, ove necessario, fornire precisazioni
dirette a guidare il giudice nazionale (42).
b) Valutazione alla luce degli obiettivi della direttiva
83. Laccertamento se sussista effettivamente un caso di abuso di diritto non può
aver luogo in maniera astratta senza prendere in considerazione gli obiettivi perseguiti
dalla direttiva. Il sistema generale di riconoscimento istituito dalla direttiva 89/48
mira a consentire ai cittadini di uno Stato membro abilitati a esercitare una professione
regolamentata in uno Stato membro di accedere alla stessa professione in altri Stati
membri (43). La Corte ha già avuto modo di dichiarare che il fatto che un cittadino di
uno Stato membro, che desidera esercitare una professione regolamentata, scelga di
accedere ad essa nello Stato membro di sua preferenza non può costituire, di per sé, un
abuso del sistema generale di riconoscimento istituito dalla direttiva 89/48. La Corte ha
peraltro rilevato che il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato
membro nel quale desiderano acquisire le loro qualifiche professionali è inerente
allesercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dal
Trattato CE (44).
84. Alla luce di tali principi giurisprudenziali, al cittadino di uno Stato membro non
può essere contestato il fatto che, dopo aver concluso gli studi nel proprio paese
dorigine e aver conseguito una qualifica supplementare in un altro Stato membro a
sua scelta, aspiri ad ottenere il riconoscimento del proprio diploma straniero da parte
del suo paese dorigine. In quanto cittadino dellUnione egli ha diritto di
esercitare il diritto di libera circolazione e di studiare e/o lavorare allestero,
senza dover temere che il rientro nel proprio paese di origine possa pregiudicare la
propria carriera accademica e/o professionale. La garanzia di tale risultato corrisponde
anche alla finalità, stabilita al primo considerando della direttiva 89/48,
di eliminare fra gli Stati membri gli ostacoli alla libera circolazione delle persone.
Ovviamente un soggetto può azionare un tale diritto anche nei confronti del proprio Stato
dorigine.
85. Unipotesi come quella precedentemente descritta è compatibile altresì con
lobiettivo di una realizzazione quanto più ampia possibile della libera prestazione
dei servizi, come risulta dal primo considerando della direttiva 89/48, in
quanto essa è volta, da un lato, a favorire la fornitura di un servizio educativo di
unistituzione di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Dalla
qualifica accademica/professionale acquisita allestero trae vantaggio anche lo Stato
di origine del cittadino dellUnione nel caso in cui esso annette importanza a una
migliore formazione possibile per i suoi cittadini. In tal modo si contribuisce alla
realizzazione di un mercato europeo del lavoro, che può realizzarsi soltanto se si crea
un mercato dei servizi formativi a livello europeo. Dallaltro lato, la libera
prestazione dei servizi si realizza altresì attraverso lesistenza di prestazioni di
avvocati nellambito del traffico giuridico transfrontaliero (45). Queste ultime,
infatti, presuppongono conoscenze del diritto degli altri Stati membri, che possono essere
meglio ottenute attraverso una formazione giuridica in loco. Il riconoscimento da parte
dello Stato ospitante di una qualifica giuridica conseguita allestero relativa al
diritto di quello Stato membro favorisce il conseguimento di tale obiettivo (46).
86. Come ha giustamente rilevato lavvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni
relative alla causa Cavallera (47), la circostanza che un cittadino dellUnione abbia
voluto approfittare dellaccesso più vantaggioso ad una professione in uno Stato
membro diverso da quello in cui ha seguito i suoi studi non può essere interpretata de
plano come abuso di diritto. Nel caso di specie un abuso del diritto sarebbe piuttosto
ravvisabile soltanto in mancanza di un qualsiasi effettivo esercizio della libera
circolazione da parte del cittadino dellUnione ad esempio attraverso una
formazione integrativa o lacquisizione di esperienza professionale in un altro Stato
membro. Solo con lacquisizione di una tale formazione o esperienza professionale si
può realizzare l«interpenetrazione economica e sociale» (48) in conformità agli
obiettivi del mercato interno di cui allart. 1, lett. c), CE. Atteso che è stato
già stabilito che il sig. Koller ha conseguito una qualifica professionale corrispondente
a un «ciclo di studi post-secondari» ai sensi dellart. 1, lett. a), secondo
trattino (49), è evidente che non sussistono i presupposti per ravvisare un abuso di
diritto.
3. Conclusione
87. Si deve quindi risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che la nozione
di «diploma» ai sensi dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 comprende i
titoli rilasciati dallautorità competente di un altro Stato membro da cui risulti
che il richiedente possiede le qualifiche professionali richieste per accedere a una
professione regolamentata, i quali tuttavia non attestano un ciclo di studi universitari
in detto Stato della durata minima di tre anni e si basano invece sul riconoscimento del
corrispondente titolo di studi acquisito nello Stato membro ospitante, purché tale
riconoscimento si fondi su qualifiche aggiuntive conseguite nello Stato membro che lo ha
rilasciato, come ad esempio la formazione compiuta mediante la frequenza di corsi e il
superamento di esami integrativi.
D Sulla seconda questione pregiudiziale
88. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
la direttiva 89/48 osta a una norma di diritto nazionale secondo la quale il titolare di
un diploma, come quello descritto nella prima questione pregiudiziale, non può essere
ammesso alla prova attitudinale senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica
richiesta ai sensi del diritto nazionale.
89. Riconosciuta dunque lapplicabilità della direttiva 89/48 nellambito
dellesame della prima questione pregiudiziale, occorre in prosieguo verificare se il
diritto nazionale sia conforme alle prescrizioni della direttiva. Si deve quindi esaminare
la questione se lAustria, in deroga al principio del reciproco riconoscimento, possa
esigere dal sig. Koller, titolare del titolo austriaco di «Magister der
Rechtswissenschaften», del titolo spagnolo di «Licenciado en Derecho» nonché del
titolo professionale di «abogado», lo svolgimento di un periodo di formazione quale
requisito per lammissione alla prova attitudinale.
90. Lart. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 rappresenta il fondamento
giuridico di una siffatta misura dello Stato membro. Tuttavia, alloperatore
giuridico risulta evidente che la ratio di tale disposizione della direttiva si comprende
soltanto dopo aver effettuato una descrizione del meccanismo del reciproco riconoscimento
su cui si fonda la direttiva nonché dalla giurisprudenza della Corte ad esso relativa.
1. Mancanza di automatismo nella procedura di reciproco riconoscimento
91. Occorre anzitutto fare riferimento allart. 3, primo comma, della direttiva
89/48, che attua il principio della reciproca fiducia nellambito del riconoscimento
dei diplomi (50), disponendo che lo Stato ospitante che subordina laccesso ad una
professione al possesso di un diploma non può rifiutare al cittadino di un altro Stato
membro, per mancanza di qualifiche, laccesso a tale professione se il richiedente
possiede il diploma prescritto da un altro Stato membro per laccesso o
lesercizio di questa professione sul suo territorio e se tale diploma è stato
ottenuto in uno Stato membro. Occorre inoltre operare un rinvio al già citato art. 8, n.
1, della direttiva 89/48, il quale obbliga lo Stato ospitante a riconoscere i certificati
rilasciati dalle rispettive autorità degli altri Stati membri.
a) La sentenza 13 novembre 2003, Morgenbesser
92. In realtà, come precisato dalla Corte nella sentenza Morgenbesser (51), la direttiva
89/48 non richiede in nessun caso che il riconoscimento di un diploma nello Stato
ospitante avvenga in modo puramente automatico (52). Spetta piuttosto allautorità
competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle sentenze
Vlassopoulou (53) e Fernández de Bobadilla (54), se, e in quale misura, si debba ritenere
che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le
competenze o lesperienza professionale ottenute in questultimo, nonché
lesperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere
iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere
allattività di cui trattasi (55).
93. Tale procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato
membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti il
possesso da parte del suo titolare, di conoscenze e di competenze, se non identiche,
quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione
dellequivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in
considerazione del livello delle conoscenze e delle competenze che questo diploma, tenuto
conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il
compimento, lascia presumere siano in possesso del titolare (56).
94. Nelleffettuare tale esame, uno Stato membro può prendere in considerazione
differenze obiettive relative sia al contesto giuridico della professione considerata
nello Stato membro di provenienza sia al suo settore di attività. Pertanto, a giudizio
della Corte, nel caso della professione di avvocato che qui rileva, uno Stato ha il
diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze
rilevate tra gli ordinamenti giuridici nazionali (57).
95. Se, in seguito a detto esame comparativo dei diplomi, accerta che le conoscenze e le
competenze attestate dal diploma straniero corrispondono a quelle richieste dalle
disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere che tale diploma soddisfa
i requisiti imposti da queste ultime. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una
corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e competenze, lo Stato membro ospitante
ha il diritto di pretendere che linteressato dimostri di aver maturato le conoscenze
e le competenze mancanti (58). A questo proposito, spetta alle autorità nazionali
competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto
di un ciclo di studi ovvero di unesperienza pratica siano valide ai fini
dellaccertamento del possesso delle conoscenze mancanti (59).
b) La sentenza 10 dicembre 2009, Pesla
96. Per quanto riguarda la qualificazione per la professione di avvocato, recentemente la
Corte ha espressamente riconosciuto, nella sentenza 10 dicembre 2009, causa C-345/08,
Pesla, la compatibilità con i precetti del diritto comunitario di un siffatto esame
comparativo delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri, da parte delle
autorità dello Stato ospitante (60).
97. Tale causa verteva su una domanda di ammissione allo svolgimento di un tirocinio
professionale in Germania da parte del sig. Pesla, cittadino polacco. Il sig. Pesla aveva
concluso i suoi studi giuridici nel proprio paese dorigine e, successivamente, al
termine di una formazione giuridica tedesco-polacco, ha conseguito sia il titolo
accademico di «Master of German and Polish Law» sia il titolo accademico di «Bachelor
of German and Polish Law». Le autorità tedesche rigettavano la domanda diretta ad
ottenere una dichiarazione di equipollenza adducendo che le conoscenze di diritto
straniero non potevano essere considerate equivalenti a causa delle differenze esistenti
con il diritto tedesco. Le autorità tedesche sottolineavano inoltre che le conoscenze di
diritto richieste per gli attestati conseguiti dal sig. Pesla nel corso di «Master of
German and Polish Law» erano di livello nettamente inferiore a quello delle prove scritte
del primo esame di Stato nelle materie obbligatorie. In detta decisione di rigetto veniva
tuttavia precisato che il sig. Pesla, su richiesta, avrebbe potuto partecipare a una prova
attitudinale (61).
98. In tale sentenza la Corte ha in sostanza confermato la tesi delle autorità tedesche.
Essa ha tra laltro precisato che «le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in
un altro Stato membro e le qualificazioni e/o lesperienza professionale ottenute in
altri Stati membri nonché lesperienza acquisita nello Stato membro in cui il
candidato chiede di essere iscritto devono essere esaminate in riferimento alla
qualificazione professionale richiesta dalla normativa dello Stato membro ospitante»
(62).
99. Giustamente la Corte ha altresì dichiarato che, con riferimento allaccesso alle
professioni legali nello Stato ospitante, risulta decisiva la conoscenza del diritto di
tale Stato membro. Essa ha affermato che tale conoscenza del diritto non può essere
puramente e semplicemente sostituita dalla conoscenza del diritto dello Stato di origine,
e ciò anche qualora lo studio del diritto dal punto di vista del livello della formazione
e del tempo e dello sforzo necessario per ottenere tale formazione sia equiparabile in
entrambi gli Stati membri. Per evidenziare lassurdità dellargomento dedotto
in senso contrario dal sig. Pesla, la Corte ha osservato che esso «portato alle estreme
conseguenze, equivarrebbe ad ammettere che un candidato potrebbe accedere al tirocinio di
preparazione senza possedere le minime conoscenze sia del diritto tedesco sia della lingua
tedesca (63)».
100. Inoltre la Corte ha precisato che «lart. 39 CE non impone di per sé che dette
autorità, nel contesto dellesame di equipollenza richiesto dal diritto comunitario,
esigano dal candidato soltanto un livello di conoscenze giuridiche inferiore a quelle
attestate dalla qualificazione richiesta in tale Stato membro per laccesso ad un
siffatto periodo di formazione pratica» (64).
c) Conclusioni
101. Dalla summenzionata giurisprudenza della Corte risulta che, ai fini del presente
procedimento pregiudiziale, il riconoscimento di un diploma nello Stato ospitante non può
certamente avvenire in modo automatico (65). Piuttosto, spetta allo Stato ospitante
verificare, nellambito di un esame comparativo, lequivalenza del diploma
straniero con il rispettivo titolo nello Stato ospitante (66). Nel caso dei titoli in
materie giuridiche, in linea di principio, la differenza degli ordinamenti giuridici degli
Stati membri fa sì che lo Stato ospitante, conformemente al diritto comunitario, possa
esigere che il titolare del diploma abbia unesatta conoscenza del diritto dello
Stato ospitante (67). Il diritto comunitario consente, benché non lo imponga,
nellinteresse della libera circolazione dei lavoratori, che venga richiesto un
livello di conoscenze giuridiche del candidato inferiore a quelle attestate dalla
qualificazione richiesta in tale Stato membro per laccesso ad un siffatto periodo di
formazione pratica (68).
102. La Corte ha ricavato tali principi dallinterpretazione delle disposizioni di
diritto primario degli artt. 39 CE e 43 CE sulla libera circolazione e sulla libertà di
stabilimento dei lavoratori. Il primato del diritto derivato impone, nellesaminare
la seconda questione pregiudiziale, il ricorso prioritario alla direttiva 89/48. Tuttavia,
tale circostanza è compatibile con uninterpretazione della direttiva 89/48 alla
luce dei succitati principi, atteso che la direttiva è stata adottata proprio al fine di
consentire la realizzazione delle libertà fondamentali, come indica la scelta dei suoi
fondamenti normativi nonché il suo primo considerando (69).
2. Il fondamento giuridico dellart. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48
103. La succitata giurisprudenza della Corte fornisce importanti indizi per
linterpretazione dellart. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48, dal
momento che tale disposizione riguarda le misure che lo Stato ospitante adotta dopo aver
effettuato un esame comparativo delle qualifiche del richiedente in vista del
riconoscimento del diploma straniero. Tra esse la facoltà di esigere che il richiedente,
in presenza di determinate condizioni, compia un tirocinio di adattamento per un periodo
massimo di tre anni oppure si sottoponga a una prova attitudinale.
104. Ai sensi dellart. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva al
richiedente spetta in via di principio un diritto di scelta. In deroga a tale principio,
lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale
se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto
nazionale e nelle quali la consulenza e/o lassistenza per quanto riguarda il diritto
nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dellattività professionale.
Una situazione del genere ricorre senzaltro nel caso della professione di avvocato,
che si occupa della consulenza e/o dellassistenza dei suoi clienti su questioni di
diritto nazionale (70). Di conseguenza lAustria può esigere che venga sostenuto un
esame di avvocato, a condizione che esso corrisponda alla definizione di «prova
attitudinale».
a) Lesame di avvocato quale «prova attitudinale» ai sensi dellart. 1, lett.
g)
105. Lesame di avvocato previsto allart. 1 del RAPG corrisponde alla
definizione di «prova attitudinale» ai sensi dellart. 1, lett. g), della direttiva
89/48, dal momento che esso riguarda esclusivamente le conoscenze professionali del
richiedente. Con esso si esamina la capacità del richiedente ad esercitare la professione
di avvocato corrispondente ai requisiti previsti in Austria. Tali requisiti sono fissati
allart. 1 del RAPG, secondo il quale deve essere fornita la prova
dell«abilità nellavviare e nel seguire le pratiche, di carattere pubblico o
privato, affidate ad un avvocato nonché la sua idoneità a redigere atti e pareri legali
nonché ad esporre ordinatamente, per iscritto o oralmente, situazioni di fatto o di
diritto». In qualità di Stato ospitante, lAustria è autorizzata dal diritto
comunitario a stabilire tali requisiti, conformemente ai principi sanciti dalla
giurisprudenza della Corte (71). Lart. 1, lett. g), della direttiva 89/48 accorda
altresì allAustria la facoltà di determinare le «modalità» di una siffatta
«prova attitudinale».
b) Condizioni in presenza delle quali lo Stato ospitante può esigere lo svolgimento di
una prova attitudinale
106. Dallart. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, della direttiva 89/48 risulta che
lo Stato ospitante può esigere un prova attitudinale quando la professione regolamentata
nello Stato comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono
nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o di provenienza del
richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta
nello Stato ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate
dal diploma dichiarato dal richiedente.
i) Attività professionale non prevista nello Stato membro di origine o di provenienza del
richiedente
107. Il «tirocinio» prescritto in Austria ai sensi dellart. 1, n. 2, lett. d),
della RAO, va inteso quale «attività professionale», che «non esiste nella professione
regolamentata nello Stato membro di origine del richiedente» e che non è prevista nella
formazione di avvocato in Spagna.
ii) Differenza sostanziale nella formazione
108. La differenza sostanziale che, ai sensi dellart. 4, n. 1, lett. b), secondo
trattino, è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato ospitante,
è da ravvisarsi nella circostanza che laccesso alla professione di avvocato in
Austria in definitiva è concesso soltanto a coloro che accanto agli studi universitari di
base hanno superato lesame di avvocato e hanno svolto il tirocinio di cinque anni.
Tali sono infatti i requisiti previsti dallart. 1, nn. 1 e 2, della RAO per
liscrizione allordine degli avvocati, che autorizza lesercizio della
professione di avvocato. In Spagna, al contrario, sarebbero sufficiente a tal fine il
conseguimento del titolo di «Licenciado en Derecho», la conclusione degli studi
universitari nonché liscrizione allordine degli avvocati. In considerazione
del fatto che la formazione di avvocato in Spagna non richiede alcuna esperienza pratica,
tale differenza deve essere ritenuta sostanziale.
iii) Materie non contemplate dal diploma dello Stato di origine
109. Infine, lo Stato ospitante può esigere il superamento di una prova attitudinale
soltanto quando la differenza riguarda materie che sono sostanzialmente differenti da
quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.
La qualifica acquisita in Spagna
110. Come risulta sia dalla direttiva 89/48 sia dalla giurisprudenza della Corte (72),
occorre valutare le eventuali conoscenze già in possesso del richiedente, ad esempio le
conoscenze del diritto dello Stato ospitante. A questo proposito, la circostanza che il
sig. Koller abbia concluso prima ancora degli studi in Spagna, gli studi giuridici di base
in Austria, potrebbe svolgere un ruolo importante, tanto più che, come si è gia avuto
modo di esporre, un «diploma» ai sensi dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48
può essere costituito da un insieme di titoli (73). Il suo titolo di «Magister der
Rechtswissenschaften» potrebbe pertanto, in linea di principio, essere considerato come
un ulteriore titolo. Le fondamentali differenze nei singoli ordinamenti degli Stati membri
lasciano però apparire il ciclo di studi seguito in Spagna dal sig. Koller non quale
integrazione degli studi di base in Austria, bensì come uno studio che per sua natura è
diverso. Pertanto, essi non potrebbero essere propriamente equiparabili. Nella valutazione
delle qualifiche professionali si dovrebbe considerare che il profilo della professione di
avvocato può variare da uno Stato membro allaltro (74). Il compito di verificare in
dettaglio quali materie della formazione richiesta nello Stato ospitante non sono comprese
nel diploma presentato dal richiedente spetta però, in ultima analisi, alle autorità
competenti dello Stato ospitante ai sensi dellart. 2, lett. g), secondo comma, della
direttiva 89/48.
Rapporto tra studio di base e formazione di avvocato
111. A mio avviso, si presenta in maniera più chiara il rapporto fra la formazione di
avvocato e gli studi giuridici in Austria. In tale Stato membro, la formazione di
avvocato, per come è concepita, si basa sul ciclo di studi giuridici di base, atteso che
con esso si presuppongono acquisite le necessarie conoscenze giuridiche. Essa rappresenta
una formazione integrativa, essendo finalizzata a consentire che il candidato
allesame acquisisca la qualificazione professionale e lesperienza necessarie.
Tuttavia, a differenza della semplice formazione accademica ottenuta con la laurea in
giurisprudenza, la formazione di avvocato è una formazione pratica. Come ha precisato il
governo austriaco (75), tale formazione, che comprende il tirocinio della durata di cinque
anni e lesame di avvocato, trova la sua legittimazione nellintento di fornire
ai singoli prestazioni professionali di elevata qualità in grado di soddisfare le
esigenze concrete.
112. Oltre allorientamento pratico della formazione di avvocato in Austria, occorre
considerare che detta formazione comprende materie che nellambito degli studi
giuridici di base non sono trattate, o non lo sono sufficientemente, come il calcolo degli
onorari o la deontologia forense. Lo stesso sig. Koller ha ammesso nelle sue osservazioni
scritte (76) che, alluniversità, la normativa in materia di onorari degli avvocati
è stata solo parzialmente oggetto di studio nellambito dellesame di diritto
processuale civile e penale e che, inoltre, egli non può dimostrare unesperienza
pratica in tali materie. La conoscenza di queste ultime resta nondimeno un presupposto
essenziale per lesercizio della professione di avvocato, tanto da giustificare
lesplicito richiamo effettuato dallart. 1, lett. g), della direttiva 89/48
alla deontologia quale possibile oggetto di una prova attitudinale. Il suo argomento
secondo il quale avendo esercitato la professione di avvocato per più di quattro anni si
possa far affidamento sul fatto che egli abbia, da autodidatta, integrato lo studio della
normativa in materia di onorari degli avvocati, non vale a mettere in discussione la
necessità di un esame statale delle sue qualificazioni.
113. Va infine osservato che nellinterpretazione dellart. 4, n. 1, lett. b),
secondo trattino, della direttiva 89/48 occorre prendere in considerazione il quinto
considerando della direttiva 89/48, il quale dispone che relativamente alle
professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di
qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello
allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tenuto
conto del fatto che né la direttiva 89/48 né il restante diritto comunitario
disciplinano i requisiti generali per laccesso alla professione di avvocato e che,
di conseguenza, gli stessi Stati membri possono stabilire i requisiti e quindi anche il
livello minimo della formazione di avvocato, lobbligo del richiedente di sottoporsi
a una prova attitudinale non si pone in contrasto con il diritto comunitario.
c) Conclusione parziale
114. LAustria può, quindi, sulla base delle facoltà conferitele dallart. 4,
n. 1, lett. b), secondo trattino, della direttiva 89/48, esigere che il sig. Koller
sostenga lesame di avvocato.
3. Obbligo di svolgere un tirocinio della durata di cinque anni
115. Occorre tuttavia distinguere tale obbligo da quello che impone al richiedente un
tirocinio della durata di cinque anni.
116. In mancanza di unautorizzazione in tal senso, lart. 4, n. 1, lett. b),
della direttiva 89/48 non può essere invocato quale fondamento giuridico per
lobbligo di svolgere un periodo di formazione pratica.
117. Se è pur vero che secondo lart. 4, n. 1, lett. a), lo Stato ospitante può
esigere che il richiedente provi il possesso di unesperienza professionale solo
qualora la durata della formazione addotta dal richiedente a norma dellart. 3, lett.
a), sia inferiore di ameno un anno a quella prescritta dallo Stato ospitante. Non
sussistono tuttavia elementi per affermare che la normale durata degli studi in Spagna si
discosti molto da quella degli studi giuridici in Austria, i quali sono utilizzati a tal
riguardo come termine di confronto. Come ho accennato in precedenza (77), per quanto
attiene alla causa principale, si deve considerare che il sig. Koller ha concluso in soli
due anni una formazione giuridica aggiuntiva, che come previsto dal diritto spagnolo
corrisponde a un corso di studi giuridici in Spagna della durata di quattro anni.
118. Tuttavia, anche a voler considerare soltanto la durata di due anni della procedura di
omologazione, sarebbe al quanto dubbio che lart. 4, n. 1, lett. a), autorizzi un
periodo di formazione lungo quanto quello del tirocinio di cinque anni in Austria, tanto
più che ai sensi del primo trattino, la durata dellesperienza professionale
richiesta non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante. Inoltre
lart. 4, n. 1, lett. a), quarto comma, precisa chiaramente che la durata
dellesperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni.
Pertanto, la durata di cinque anni prevista per il tirocinio obbligatorio in Austria
sarebbe in ogni caso superiore al periodo massimo consentito dalla direttiva 89/48.
119. Occorre infine richiamare la norma di cui allart. 4, n. 2, della direttiva
89/48, la quale prescrive espressamente che lo Stato membro ospitante non può applicare
cumulativamente le lett. a) e b) del n. 1. Tale disposizione è da intendersi nel senso
che è vietata unapplicazione cumulativa di entrambi i meccanismi di compensazione
(78). Ciò, applicato alla causa principale, significa che lAustria non è
autorizzata ad esigere la prova dellesperienza professionale in aggiunta alla prova
attitudinale.
120. Pertanto, nelle circostanze della fattispecie, lobbligo di svolgere un
tirocinio della durata di cinque anni non trova un fondamento giuridico nella direttiva
89/48.
4. Conclusione
121. In definitiva, si può affermare che se lAustria può senzaltro imporre
al sig. Koller di sostenere una prova attitudinale, tuttavia essa non può esigere
altresì lo svolgimento di un tirocinio della durata di cinque anni.
122. Pertanto, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che la direttiva
89/48 osta a una norma di diritto nazionale, secondo la quale il titolare di un diploma,
come descritto nella prima questione pregiudiziale, non può essere ammesso alla prova
attitudinale se non dimostra il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del
diritto nazionale.
VII Conclusione
123. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere le
questioni sottoposte dallObersten Berufungs- und Disziplinarkommission come segue:
1) La nozione di «diploma» ai sensi dellart. 1, lett. a), della direttiva 89/48
comprende i titoli rilasciati dallautorità competente di un altro Stato membro da
cui risulti che il richiedente è in possesso delle qualifiche professionali richieste per
accedere a una professione regolamentata, i quali non attestino tuttavia il compimento di
un ciclo di studi universitari in detto Stato della durata minima di tre anni e si basino,
invece, sul riconoscimento del corrispondente titolo di studi acquisito nello Stato membro
ospitante, purché tale riconoscimento si fondi su qualifiche aggiuntive conseguite nello
Stato membro che lo ha rilasciato, quali ad esempio la formazione compiuta mediante la
frequenza di corsi e il superamento di esami integrativi.
2) La direttiva 89/48 osta a una norma di diritto nazionale per effetto della quale il
titolare di un diploma, come descritto sub 1), non viene ammesso all'esame di idoneità se
non dimostra il periodo di pratica professionale richiesta ai sensi del diritto nazionale.
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1 Lingua originale: il tedesco.
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2 Il procedimento pregiudiziale è ora disciplinato dallart. 267 del Trattato
sul funzionamento dellUnione europea, in conformità al Trattato di Lisbona che
modifica il Trattato sullUnione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
europea del 13 dicembre 2007 (GU C 306, pag. 1).
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3 GU 1989, L 19, pag. 16.
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4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22). La
direttiva 2005/36 consolida la normativa applicabile nel campo del riconoscimento delle
qualifiche professionali, coordinando in un unico testo tre direttive orizzontali relative
al regime generale e dodici direttive settoriali. Essa si applica a tutti i cittadini di
uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, una
professione regolamentata in un altro Stato membro diverso da quello in cui hanno
acquisito le loro qualifiche professionali.
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5 Dal fascicolo emerge che lomologazione è avvenuta sulla base del regio
decreto 16 gennaio 1987, n. 86 (BOE del 23 gennaio 1987; nel frattempo sostituito dal
regio decreto 20 febbraio 2004, n. 285, BOE del 4 marzo 2004).
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6 Sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Cavallera (non ancora pubblicata nella
Raccolta).
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7 Sentenza 23 ottobre 2008, causa C-274/05, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-7969,
punti 31 e 35).
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8 Sentenza Cavallera (cit. supra alla nota 6), punto 55.
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9 Sul sistema del diritto derivato costituito dalle direttive di coordinamento e
riconoscimento nonché sui lavori preparatori della direttiva 89/48, v. Görlitz, N.,
«Gemeinschaftsrechtliche Diplomanerkennungspflichten und Zugang zum deutschen
Vorbereitungsdienst Die primär- und sekundärrechtliche Verpflichtung der
EU-Staaten zur Äquivalenzüberprüfung von den Ersten Staatsexamina vergleichbaren
ausländischen Hochschulabschlüssen», in Europarecht, 2000, vol. 5, pag. 840; Bianchi
Conti, A., «Considerazioni sul riconoscimento delle qualifiche e dei titoli
professionali», in La libera circolazione dei lavoratori, 1998, pag. 205; Pertek, J.,
«La reconnaissance mutuelle des diplômes denseignement supérieur», in Revue
trimestrielle dedroit européen, 1989, n. 4, pagg. 629 e 637; Boixareu, A., «Las
profesiones jurídicas en la directiva relativa a un sistema general de reconocimiento de
los títulos de enseñanza superior», in Gaceta jurídica de la C.E.E., 1999, n. 44,
pagg. 3 e 4; Zilioli, C., «Lapertura delle frontiere intracomunitarie ai
professionisti: la direttiva CEE N. 89/48», in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 1989, 28° anno, n. 3, pag. 422, che illustrano come il legislatore
comunitario inizialmente abbia puntato su un ravvicinamento dei contenuti e dei requisiti
dei diversi percorsi formativi nazionali per poi allontanarsi da tale approccio e
introdurre con la direttiva 89/48, sulla base del c.d. principio della fiducia, un obbligo
di riconoscimento tra gli Stati membri dei diplomi acquisiti secondo le disposizioni del
relativo Stato di origine per quanto non armonizzate.
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10 In tal senso, Pertek, J., «La reconnaissance des diplômes, un acquis original
rationalisé et développé par la directive n° 2005/36 du 7 octobre 2005», in Europe,
2006, n. 3, pag. 7, con riferimento allart. 3 della direttiva 89/48 o alla
successiva disposizione dellart. 13, primo comma, della direttiva che, secondo
lautore, contengono una presunzione iuris tantum dellequivalenza dei diplomi
stranieri.
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11 Secondo Visée, J.-M., «Lapplication de la directive 89/48/CEE (système
général de reconnaissance des diplômes) aux avocats», in La reconnaissance des
qualifications dans un espace européen des formations et des professions, 1998, pag. 212,
le misure previste allart. 4 della direttiva 89/48 (tirocini e prove attitudinali)
dovrebbero poter livellare in parte le sostanziali differenze tra i sistemi di formazione.
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12 V., tra laltro, sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult
(Racc. pag. I-4961, punto 23), 31 maggio 2005, causa C-53/03, Syfait e a., (Racc. pag.
I-4609, punto 29), nonché 14 giugno 2007, causa C-246/05, Häupl (Racc. pag. I-4673,
punto 16).
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13 V. sentenza 4 marzo 1999, causa C-258/97, Hospital Ingenieure (Racc. pag.
I-1405).
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14 E dunque in senso conforme allinterpretazione resa dal
Verfassungsgerichtshof austriaco nella sua sentenza 30 settembre 2003 (numero di ruolo
B614/01 ua).
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15 Sulla professione di avvocato quale professione regolamentata, v. sentenze 13
novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser (Racc. pag. I-13467, punto 60), e 10 dicembre
2009, causa C-345/08, Pesla (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).
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16 Sentenze Cavallera (cit. supra alla nota 6), punto 47; e 23 ottobre 2008, causa
C-286/06, Commissione/Spagna (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).
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17 V. pag. 13 e segg., dellordinanza di rinvio.
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18 V. pag. 4, punto 4 delle osservazioni del sig. Koller.
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19 Sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punto 19).
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20 Lavvocato generale Poiares Maduro, nelle conclusioni presentate il 28
febbraio 2008 nella causa C-311/06, Cavallera (cit. supra alla nota 6, paragrafo 23),
osserva a giusto titolo che il sig. Cavallera non ha né studiato né lavorato in Spagna,
più esattamente egli non avrebbe seguito alcuna formazione di tipo professionale o
accademico in tale Stato. Lavvocato generale ha giustamente desunto da tale
circostanza che il diploma di ingegnere meccanico ottenuto in Spagna fosse quindi il
risultato di una «mera omologazione» del titolo universitario/accademico italiano.
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21 V. pag. 14 dellordinanza di rinvio.
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22 Sentenza Cavallera (cit. supra alla nota 6), punti 56-59.
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23 Sentenza Cavallera (cit. supra alla nota 6), punto 57.
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24 Sentenza 29 aprile 2004, causa C-102/02, Beuttenmüller (Racc. pag. I-5405).
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25 Ibidem, punto 42. In essa la Corte fa riferimento alla «Relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio sullo stato dapplicazione del sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conformemente allarticolo 13
della direttiva 89/48/CEE (COM[1996] 46 def.)», presentata dalla Commissione il 15
febbraio 1996.
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26 Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16).
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27 Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16), punto 61.
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28 V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
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29 V. sentenza 7 settembre 2006, causa C-149/05, Price (Racc. pag. I-7691, punto
54).
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30 La Corte ha dichiarato che, in mancanza di armonizzazione delle condizioni di
accesso ad una professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le
qualificazioni necessarie allesercizio di tale professione ed esigere la
presentazione di un diploma che attesti il possesso di queste conoscenze e di queste
qualificazioni. V. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a. (Racc. pag. 4097,
punto 10), 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. pag. I-2357, punto 9), 7
maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrell e a. (Racc. pag. I-3003, punto 7), e Pesla
(cit. supra alla nota 15), punto 34. Così pure Mengozzi, P., «La direttiva del Consiglio
89/48/CEE relativa ad un sistema generale dei diplomi di istruzione superiore», in Le
nuove leggi civili commentate, Anno XIII/1990, nn. 3 e 4, pag. 1014.
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31 V. le conclusioni presentate dallavvocato generale Poiares Maduro il 28
febbraio 2008 nella causa C-311/06, Cavallera (non ancora pubblicata nella Raccolta,
paragrafo 33).
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32 V. sentenza Price (cit. supra alla nota 29), punto 54.
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33 Il ricorso abusivo al diritto comunitario comporta quale conseguenza il diniego
di applicazione del diritto comunitario ad una determinata fattispecie. Così, ad esempio,
nelle sentenze 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke (Racc. pag. I-11569,
punto 51) e 11 ottobre 1977, causa 125/76, Cremer (Racc. pag. 1593, punto 21) la Corte ha
chiarito che lapplicazione dei regolamenti comunitari non può estendersi fino alla
tutela di pratiche abusive di operatori economici.
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34 Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16), punto 69.
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35 V. pag. 3 dellordinanza di rinvio. Indipendentemente dalleffettiva
esistenza nella causa principale di un caso di abuso di diritto, accertabile soltanto
nellambito di una valutazione giuridica obiettiva, il giudice del rinvio non è
lunico a nutrire un tale sospetto. Allasserito rischio che differenze nella
formazione dei giuristi possano dar luogo al «turismo» degli avvocati si riferiscono ad
esempio Mannino, A., «Anerkennung von Berufsqualifikationen: Anmerkung zu EuGH, C-313/01,
13.11.2003 Morgenbesser», in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2004, n.
5, pag. 282, e, con particolare riferimento al procedimento pregiudiziale di specie,
Goldsmith, J., «Fancy a little law qualification forum shopping?», in Law Society
Gazette, disponibile su Internet, contributo del 4 agosto 2009, senza tuttavia un
esplicito riferimento allabuso di diritto.
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36 V., con riferimento al rischio di un richiamo abusivo al diritto a ferie annuali
retribuite durante i periodi di malattia, riconosciuto dal diritto comunitario
allart. 7 della direttiva 2003/88, le conclusioni da me presentate il 24 gennaio
2008 nella causa C-520/06, Stringer e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo
80. Alla nota 53 di tali conclusioni ho definito labuso di diritto come
lazionamento improprio di una posizione giuridica soggettiva, il quale limita la
possibilità di esercitare un diritto esistente. Ciò vuol dire che lesercizio di un
diritto formalmente riconosciuto incontra un limite nel principio di buona fede. Anche chi
disponga di un diritto formalmente azionabile in giudizio non può esercitarlo
abusivamente. Analogamente Creifelds, Rechtswörterbuch (a cura di Klaus Weber), a, Monaco
2002, pag. 1109, secondo cui lesercizio di un diritto soggettivo è abusivo quando,
pur essendo formalmente conforme alla legge, il suo azionamento è contrario alla buona
fede a motivo delle particolari circostanze del caso di specie.
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37 V. sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399, punto 25), 3
ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha (Racc. pag. I-3551, punto 14), 7 luglio 1992,
causa C-370/90, Singh (Racc. pag. I-4265, punto 24), 12 maggio 1998, causa C-367/96,
Kefalas e a. (Racc. pag. I-2843, punto 20), 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc.
pag. I-1459, punto 24), 23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis (Racc. pag. I-1705, punto
33), 21 novembre 2002, causa C-436/00, X e Y (Racc. pag. I-10829, punti 41 e 45), 30
settembre 2003, causa C-167/01, Inspire Art (Racc. pag. I-10155, punto 136), 21 febbraio
2006, causa C-255/02, Halifax e a. (Racc. pag. I-1609, punto 68), 12 settembre 2006, causa
C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (Racc. pag. I-7995, punto 35), 21
febbraio 2008, causa C-425/06, Part Service (Racc. pag. I-897, punto 42), e 25 luglio
2008, causa C-127/08, Metock e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75).
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38 In tal senso si esprime anche lavvocato generale Poiares Maduro nelle
conclusioni da lui presentate il 28 febbraio 2008 nella causa Cavallera (cit. supra alla
nota 20), paragrafi 43 e segg.. Secondo Baudenbacher, L. M., «Außer Spesen nicht gewesen
Die Spanienreise des italienischen Ingenieurs Cavallera», in European Law
Reporter, 6/2009, pag. 213 e segg., e «Überlegungen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs im
Europäischen Gemeinschaftsrecht», in Zeitschrift für Europarecht, internationales
Privatrecht und Rechtsvergleichung, 2008, pag. 205 e segg., non si può escludere un
futuro sviluppo da parte della Corte della sua giurisprudenza sulla nozione di abuso di
diritto e magari un suo riconoscimento come principio generale di diritto comunitario.
L´autrice divide la giurisprudenza sull´abuso di diritto in due gruppi: nel primo gruppo
un soggetto invoca abusivamente il diritto comunitario al fine di sottrarsi
all´applicazione del diritto nazionale. Nel secondo gruppo è presente un esercizio
abusivo o fraudolento di diritti previsti dal diritto comunitario.
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39 V. sentenze Kefalas e a. (cit. supra alla nota 37), punto 20, Diamantis (cit.
supra alla nota 37), punto 33, Halifax e a. (cit. supra alla nota 37), punto 68, e Cadbury
Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (cit. supra alla nota 37), punto 35.
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40 V. sentenze Emsland-Stärke (cit. supra alla nota 33), punti 52 e 53, e 21
luglio 2005, causa C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Racc. pag. I-7355, punto 39). V. inoltre le mie conclusioni presentate il 10 febbraio
2010 nella causa C-569/08, Internetportal, non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo
113.
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41 V. sentenze Eichsfelder Schlachtbetrieb (cit. supra alla nota 40), punto 40, e
Halifax e a. (cit. supra alla nota 37), punto 76. Se è pur vero che il
Verfassungsgerichtshof austriaco nella sua sentenza 13 marzo 2008, relativa alla causa con
numero di ruolo B 1098/06, non ha ravvisato nel comportamento del sig. Koller un´ipotesi
di abuso di diritto (v. punto 2.3.8 della sentenza: «Tutto ciò premesso e tenuto conto
del fatto che il ricorrente esercita la professione di Abogado [avvocato], si
rileva come risulta pure dalle attestazioni prodotte dal ricorrente all´ordine
degli avvocati di Madrid , che è profondamente erroneo contestare al ricorrente un
abuso»). Tuttavia, va considerato che la nozione di abuso di diritto rilevante nel caso
di specie è una nozione di diritto comunitario, che presenta caratteristiche speciifiche
e che pertatno deve essere interpretato autonomamente a livello di diritto comunitario.
Spetta al giudice nazionale, sulla base di criteri comunitari, verificare se nella causa
principale è stato commesso un abuso del diritto.
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42 V. sentenze 17 ottobre 2002, causa C-79/01, Payroll e a. (Racc. pag. I-8923,
punto 29) e Halifax e a. (cit. supra alla nota 37), punti 76 e 77.
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43 Sentenza Commissione/Spagna (cit. supra alla nota 16), punto 70.
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44 Ibidem, punto 72, e sentenza 4 dicembre 2008, causa C-151/07, Chatzithanasis
(non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).
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45 V. Goll, U., «Anerkennung der Hochschuldiplome in Europa: Wunsch und
Wirklichkeit», in Europäische Integration und globaler Wettbewerb, pag. 196, secondo il
quale un giurista di un altro Stato membro, che vuole sostenere la prova attitudinale
nello Stato ospitante, probabilmente non si stabilisce in quello Stato per fornire
assistenza in materia di incidenti stradali o condurre processi di costruzione relativi ad
abitazioni monofamiliari. Per lui si sarà piuttosto importante dedicarsi a determinati
settori del diritto rilevanti sul piano del diritto internazionale e per i quali è
essenziale il contributo che egli può apportare con la conoscenza dellordinamento
giuridico straniero.
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46 In tal senso anche Kraus, D., «Diplomas and the recognition of professional
qualifications in the case law of the European Court of Justice», in A true European,
2003, pag. 248, secondo il quale il diritto di un cittadino dellUnione di lavorare
in un altro Stato membro, di stabilirsi in tale Stato o di prestare servizi
transfrontalieri, sarebbe privo di significato se i suoi diplomi o le sue qualifiche
professionali non fossero riconosciute allestero.
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47 Conclusioni dellavvocato generale Poiares Maduro presentate il 28 febbraio
2008 nella causa Cavallera (cit. supra alla nota 20), paragrafo 51.
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48 Nello stesso senso già lavvocato generale Poiares Maduro nelle
conclusioni da lui presentate il 28 febbraio 2008 nella causa Cavallera (cit. supra alla
nota 20), paragrafo 56.
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49 V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni.
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50 V. Pertek, J., op. cit. alla nota 9, pag. 637, il quale ritiene che il principio
del reciproco riconoscimento sia parimenti consacrato nellart. 3, primo comma, della
direttiva 89/48.
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51 Sentenza Morgenbesser (cit. supra alla nota 15).
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52 Ibidem, punto 44.
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53 Sentenza Vlassopoulou (cit. supra alla nota 30).
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54 Sentenza 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla (Racc. pag.
I-4773).
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55 Sentenza Morgenbesser (cit. supra alla nota 15), punto 67.
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56 Ibidem, punto 68. V. inoltre sentenza Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 39.
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57 Sentenza Morgenbesser, (cit. supra alla nota 15), punto 69.
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58 Ibidem, punto 70. V. inoltre sentenza Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 40.
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59 Sentenza Morgenbesser (cit. supra alla nota 15), punto 71. V. inoltre sentenza
Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 41.
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60 Sentenza Pesla (cit. supra alla nota 15), punto 41.
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61 Ibidem, punti 12-15.
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62 Ibidem, punto 45, (il corsivo è mio).
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63 Ibidem, punto 46, (il corsivo è mio).
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64 Ibidem, punto 65, (il corsivo è mio).
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65 V. paragrafo 92 delle presenti conclusioni. In tal senso anche Mengozzi, P., op.
cit. alla nota 30, pag. 1015, e Pertek, J., op. cit. alla nota 9, pag. 638, secondo i
quali la direttiva 89/48 coordina il reciproco riconoscimento di diplomi equivalenti,
escludendo tuttavia qualunqua forma di automatismo. In tal senso anche Kraus, D., op. cit.
alla nota 46, pag. 253, secondo il quale né il Trattato CE né la direttiva 89/48
imporrebbero agli Stati membri lobbligo del riconoscimento automatico e
incondizionato dei diplomi stranieri.
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66 V. paragrafi 92-95 e 98-100 delle presenti conclusioni.
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67 V. paragrafo 99 delle presenti conclusioni.
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68 V. paragrafo 100 delle presenti conclusioni.
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69 In tal senso anche Görlitz, N., op. cit. alla nota 9, pag. 845, il quale dalla
scelta dei fondamenti normativi nonché dal primo considerando della direttiva
89/48 deduce che essa costituisce un atto di diritto derivato, diretto proprio alla
realizzazione delle libertà fondamentali e, in particolare, al miglioramento della libera
circolazione delle persone. Lautore ritiene che il preambolo della direttiva
stabilisca un nesso giuridico tra le attività professionali riferite alle libertà
fondamentali e quelle riferite alla direttiva. V. anche Carnelutti, A., «LEurope
des professions libérales: la reconnaissance mutuelle des diplômes denseignement
supérieur», in Revue du marché unique européen, 1991, n. 1, pag. 35, per il quale la
direttiva 89/48 è un «manuale» dei principi giurisprudenziali della Corte nel settore
del riconoscimento reciproco dei diplomi.
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70 In tal senso anche Visée, J.-M., op. cit. alla nota 11, pag. 212, il quale
ritiene che lart. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 89/48 sia
applicabile alle professioni forensi, e soprattutto alla professione di avvocato. Anche
Baldi, R., «La liberalizzazione della professione forense nel quadro della direttiva
comunitaria 21 dicembre 1988 (89/48 CEE)», in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 1991, Anno XXVII, n. 2, pag. 349, non dubita del fatto che tale disposizione
della direttiva si riferisca direttamente alla professione di avvocato. Nella sua
«Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato dapplicazione del
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore conformemente
allarticolo 13 della direttiva 89/48/CEE (COM[1996] 46 def.)», pag. 25, la
Commissione fa notare che gli Stati membri hanno interpretato tale disposizione in modo da
includere avvocati, giudici e ad altri membri del corpo giudiziario, funzionari pubblici
con qualificazioni giuridiche, agenti di brevetto, consulenti fiscali, revisori dei conti
e contabili.
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71 V. paragrafo 101 delle presenti conclusioni.
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72 Sentenze Morgenbesser (cit.supra alla nota 15), punti 57, 62 e 67, e 19 gennaio
2006, causa C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Administración
del Estado (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).
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73 V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
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74 V.. Carnelutti, A., op. cit. alla nota 69, pag. 35, il quale illustra le
differenze nel profilo della professione di avvocato nei singoli Stati membri.
Lautore cita lesempio delle funzioni di un Solicitor inglese, il quale è
idoneo a svolgere le mansioni che sono incompatibili con il profilo della professione di
avvocato in Francia e che non rientrano in altre categorie professionali (avvocato,
consulente legale o agente immobiliare).
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75 V. punto 16, pag. 6 e 7 della memoria del governo austriaco.
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76 V. pag. 24 della memoria del sig. Koller.
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77 V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni.
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78 V. Boixareu, A., op. cit. alla nota 9, pag. 7, il quale fa notare che
lart. 4, n. 2, della direttiva 89/48 non autorizza lo Stato ospitante ad applicare
cumulativamente i meccanismi di controllo di cui allart. 4, n. 1, lett. a) e b).
Pertek, J., op. cit. alla nota 10, pag. 8, ritiene parimenti esistente un divieto di
applicazione cumulativa delle misure di compensazione, benchè in combinato disposto con
la disposizione successiva di cui allart. 14 della direttiva 2005/36.
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