| Avvocato - Norme deontologiche -
Rapporti con la parte assistita - Difesa di parti in conflitto di interessi -
Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43, sub II, c.d.f. Cons. Naz. Forense
13-07-2009, n. 73 Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DEL PAGGIO - P.M. MARTONE (conf.)
Cons. Naz. Forense 13-07-2009, n. 73
Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DEL PAGGIO - P.M. MARTONE (conf.)
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Difesa di parti in
conflitto di interessi
Avvocato - Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43, sub
II, c.d.f.
Non integra alcun illecito disciplinare il contegno dell'avvocato che, già procuratore di
un creditore per il quale abbia presentato domanda di insinuazione al passivo
fallimentare, accetti altresì l'incarico di legale del medesimo fallimento al fine di
fornire al giudice delegato un parere circa la legittimità e la legalità di notule
professionali in ordine all'ammontare delle somme oggetto di insinuazione, trattandosi di
questioni completamente indipendenti l'una dall'altra ed insuscettibili di determinare
collegamenti o reciproche interferenze.
L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo
rispetto all'attività documentata pone in essere un comportamento deontologicamente
rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando, ai fini
della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che tra il professionista ed il
cliente sia intervenuta la transazione della controversia. (Accoglie parzialmente il
ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 11 gennaio 2006). |
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