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Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Omesso compimento di attività relative al mandato - Illecito deontologico. (Cons. Naz. Forense decisione del 21-12-2009, n. 188 dal sito web del cnf)

Cons. Naz. Forense decisione del 21-12-2009, n. 188

Pres. ALPA - Rel. DE GIORGI - P.M. CIAMPOLI (conf.) - avv. A.G.

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Omesso compimento di attività relative al mandato - Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, omettendo di compiere atti inerenti al mandato ricevuto per inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, dopo aver consegnato alla cliente un acconto sulla maggiore somma dovutale dalla controparte a titolo di risarcimento danni e dopo avere ricevuto dalla stessa cliente il pagamento della parcella per le prestazioni professionali effettuate, non compia alcuna ulteriore attività volta al recupero della somma residua, né fornisca informazioni sullo svolgimento del mandato affidatogli, violando così gli artt. 38 e 40 del codice deontologico forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 febbraio 2007).

 

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