L’Organismo di Mediazione Forense di Roma
dell’Ordine degli Avvocati al servizio dell’Avvocatura.
Le istanze e le adesioni si presentano anche direttamente dallo studio in via
telematica: nessuna fila o perdita di tempo - Costi ridotti quando la parte è
rappresentata dall’Avvocato - Garanzia di qualità, terziarietà, imparzialità e
riservatezza. Mediatori qualificati e scelti con sistemi automatici - Mediatori
Avvocati sottoposti alle norme etiche previste dalla legge e dal Codice deontologico forense – No agli Organismi privati con
finalità di lucro – L’Organismo non deve avere un interesse economico.
a cura di Domenico Condello, Consigliere Coordinatore dell’Organismo di
Mediazione Forense di Roma
La segreteria digitale on line per evitare le file e
attivare il procedimento in via telematica dallo studio.
L’Organismo di Mediazione forense di Roma, costituito ed accreditato al n. 127
del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ha attivato su Internet,
all’indirizzo www.mediazioneforenseroma.it, una segreteria digitale on line,
affiancandola alla segreteria operativa sita all’interno del Tribunale civile di
Roma (st. 103), per consentire l’avvio (o l’adesione) del procedimento di
mediazione direttamente dallo studio senza trasferte inutili, perdite di tempo
per le file, costi di utilizzo della segretaria.
La segreteria digitale on line consente all’avvocato di attivare il procedimento
di mediazione, direttamente dallo studio, 24 ore al giorno per 365 giorni
all’anno con procedure semplici e veloci. Un formulario in formato
editabile consente, inoltre, di elaborare l'istanza e l’adesione con il semplice
inserimento dei dati variabili.
I risultati ottenuti dall'Organismo di mediazione forense
di Roma al 31 dicembre 2011
Procedimenti attivati: 2.778
Procedimenti chiusi: 1.316
Procedimenti in corso: 1.462
Conciliati il 16% dei procedimenti
Conciliati il 35% dei procedimenti quando partecipa all'incontro anche la parte
chiamata.
I 2.778 procedimenti fino ad oggi attivati, confermano la giusta scelta fatta, anche in considerazione del fatto che
il 95% delle procedure sono state attivate con l'assistenza di un Avvocato
difensore della parte. L'Avvocato difensore e l'Avvocato mediatore si
riappropria della Conciliazione dopo averla lasciata alla Camere di
Conciliazione delle Camere di Commercio e delle associazioni dei consumatori
Cinque buoni motivi per rivolgersi all’Organismo
dell’Ordine degli Avvocati:
Garanzia di qualità, terziarietà, imparzialità e
riservatezza. Nessun interesse economico - Sede degli incontri indipendenti senza commistioni
con studi professionali
Le principali specificità dell’Organismo
dell’Ordine sono:
-
L’Organismo di mediazione forense di Roma e’ un dipartimento del Consiglio
dell’Ordine, non ha finalità di lucro, si autofinanzia con le spese di avvio e
le indennità previste dal procedimento di Mediazione; nessuna spesa è a carico
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
-
I 650 Mediatori accreditati e inseriti nell’elenco dell’Organismo sono tutti
Avvocati iscritti a Roma, formati e aggiornati dall’Ente di formazione dei
mediatori forensi di Roma, costituito ed accreditato dal Consiglio; operano
nel rispetto dei principi deontologici fissati dalla normativa prevista per
questo nuovo Istituto e soprattutto nel rispetto dei principi previsti dal
codice deontologico forense;
-
La nomina dei mediatori avviene in modo trasparente ed automatico. Gli Avvocati
mediatori non possono accettare l’incarico se mancanti di di adeguata
competenza e preparazione;
- il
Regolamento di procedura prevede particolari facilitazioni quando un avvocato
assiste in mediazione la parte.
Le sedi degli incontri indipendenti
L’Organismo ha attivato due sedi per gli incontri
delle parti con Mediatori al fine garantire la utilizzazione esclusiva per detti
incombenti e senza alcun collegamento o commistione con studi professionali
(Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai) o Organismi privati aventi finalità
di lucro costituiti in diverse forme ed in molti casi da liberi professionisti
(Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai) con finalità di lucro.
L'art. 55 bis - Mediazione - del Codice deontologico forense
precisa:
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi
dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento
dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non
contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di
adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore
l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti
professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi
due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che
eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo
comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di
mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento
stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire
che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo
studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
Le sedi si trovano:
-a Roma, Via Attilio Regolo 12 D, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore
19;
-ad Ostia, presso la sede degli ufficiali giudiziari, aperta il martedì dalle ore 9
alle ore 13. L’Organismo ha deliberato di applicare la competenza territoriale,
relativamente alle questioni da portare in mediazione, alla Sezione distaccata
di Ostia. La designazione della sede si attiva su esplicita richiesta della
parte istante.
Riservatezza della documentazione
depositata
Una qualificata segreteria, con dipendenti assunti dal dipartimento di
mediazione del Consiglio dell'Ordine a garanzia della riservatezza.
Informazioni e assistenza giuridica
gratuita
Un servizio di informazioni è attivo ai numeri telefonici indicati sul sito web tutti giorni
feriali.
Un servizio di assistenza, su specifiche questioni giuridiche, e’ attivo
all’indirizzo di posta elettronica
info@mediazioneforenseroma.it .
S può inviare
una e mail con il quesito, a detto indirizzo, e ricevere una veloce risposta dal
gruppo di studio costituito con la Commissione mediazione.
No alla gestione della Mediazione da parte dei
privati.
In queste ultime settimane un nutrito volantinaggio e’ stato attivato, da alcuni
Organismi privati aventi finalità di lucro, negli Uffici giudiziari e per e
mail. Tutto ciò ha evidenziato gli enormi interessi economici che "alcuni" hanno
intravisto nella Mediazione civile e commerciale.
Le campagne pubblicitarie evidenziano offerte speciali caratterizzate da
riduzione delle indennità, possibilità di scegliere il mediatore, punti di
raccolta dei procedimenti di mediazione attivati al di fuori della sede
comunicata al Ministero e in locali pubblici (librerie) in box vendita libri o
presso associazioni all’interno del Tribunale. Si prevede nelle prossime
settimane
l'arrivo di camper, furgoni e di postazioni mobili.
Tutto ciò non può essere tollerato, in quanto
evidentemente elusivo e violativo del DLgs. 28/2010 , del Codice della privacy e dei principi
etici che devono caratterizzare gli Organismi di mediazione
accreditati e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia; pertanto
le Istituzioni forensi e Ministeriali unitamente
al Presidente del Tribunale di Roma devono intervenire con urgenza.
Corre l’obbligo ricordare che il Consiglio
dell’Ordine di Roma ha attivato l’Organismo, dopo vibranti contestazioni circa
la imposizione della obbligatorietà del procedimento e la mancanza di assistenza
tecnica e in attesa della decisione della Corte Costituzionale, per creare un
servizio in favore dell’Avvocatura e per evitare che questo nuovo Istituto
venisse gestito da altri Organismi privati o da altri Ordini e per riportare
l’attività di Conciliazione nell’ambito dell’Avvocatura.
Domenico Condello
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it