Mediazione - Omologazione - Rigetto istanza
omologazione ai sensi dell’ art.12 D.Lgs. n.28/20 10 del processo verbale di
mediazione - la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la
sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del
sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei
ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il
Ministero della Giustizia; 4) la provenienza del verbale da un organismo
iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 5) l’inserimento nel
verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità
dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art.2 e cioè l’appartenenza dell’
accordo alla materia civile e commerciale; Tribunale di Modica - Sentenza 9
dicembre 2011
Tribunale di Modica
Sentenza 9 dicembre 2011
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ….. ……. ha chiesto
l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di
conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del
mediatore Avv…………………… con firme autenticate” nel procedimento di mediazione
n.5/2011 proposto nei confronti di ……… …….. e …. ….. innanzi all’ organismo di
mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;
ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale
del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con
allegato il testo dell’accordo medesimo;
ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed
esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto
non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo
accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del
tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che “il
verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale”;
ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per
l'attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad
oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di
carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ ordine pubblico e delle
norme imperative;
ritenuto che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la
sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del
sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei
ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il
Ministero della Giustizia; 4) la provenienza del verbale da un organismo
iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 5) l’inserimento nel
verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità
dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art.2 e cioè l’appartenenza dell’
accordo alla materia civile e commerciale;
ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. …………… ha omesso la
certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente
prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.28/2010;
ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’
autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del
Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori
firme sono state apposte alia mia presenza della cui identità personale sono
certo” stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale
attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione
delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei
registri immobiliari (in quest’ultimo caso il notaio o “altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità,
tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti
immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei
sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle
parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di
rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la
provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza
di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione
catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i
documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali
immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di
regime patrimoniale per le persone coniugate etc … “;
ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato
per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status
quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente
registrato presso il Ministero della Giustizia;
ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli
estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale;
ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta
omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di
norme imperative o contro l’ordine pubblico;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza depositata il 30.11.2011 con
cui ………………. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’ art.12 D.Lgs. n.28/20 10
del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11.
Manda al cancelliere di comunicare il presente provvedimento alle parti,
all’Organismo di Mediazione Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Modica ed al responsabile dell’Organismo medesimo.
Modica 9 dicembre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
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Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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