Procedura di riassegnazione del nome a dominio
ORDINEAVVOCATI.IT in favore dell'Ordine degli avvocati di Roma - art.3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it (d'ora in poi Regolamento) e
art.5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD
"it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
ordineavvocati.it, registrato dalla società Mit Tecnologie S.r.l.. (la decisione
del centroRisoluzione Dispute Domini - http://www.crdd.it/decisioni/ordineavvocati.htm
Procedura di riassegnazione del nome a dominio ORDINEAVVOCATI.IT
Ricorrente: Ordine degli Avvocati di Roma (Avv. Ferdinando Tota)
Resistente: Mit Tecnologie S.r.l. (Avv. Andrea Monti)
Collegio (unipersonale): Dott. Fabrizio Bedarida
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per posta il 4 marzo 2010 e per e-mail l8 marzo
2010 lOrdine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente Avv. Alessandro
Cassiani, rappresentato e difeso nella presente procedura dallAvv. Ferdinando Tota,
presso il cui studio in Roma, Via Giacinto Carini, 58 si domiciliava, giusta delega in
calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art.5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio ordineavvocati.it, registrato dalla società Mit Tecnologie S.r.l..
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli
dai quali risultava:
a) che il dominio ordineavvocati.it era stato creato il 7 aprile 2000 ed era registrato a
nome della società Mit Tecnologie S.r.l.;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore challenged;
c) che digitando lindirizzo http://www.ordineavvocati.it si giungeva ad un sito web
che promuoveva e pubblicizzava diversi prodotti e servizi a favore degli avvocati, tra cui
la p.e.c.- posta elettronica certificata e un database mediante il quale si possono
ricercare gli avvocati iscritti allalbo professionale in Italia.
Dopo aver effettuato le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. inviava il ricorso
con annessa documentazione per raccomandata a.r alla Resistente presso lindirizzo
risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
La società Mit Tecnologie S.r.l. riceveva il plico raccomandato in data 18 marzo 2010. Il
12 aprile 2010 la Resistente inviava solo tramite posta ed in unica copia le repliche con
annessa documentazione. Peraltro nella replica era indicato come metodo di comunicazione
preferita la e-mail, ma veniva indicato un indirizzo e-mail contenente delle limitazioni
per i messaggi in entrata. C.R.D.D. inviava dunque al difensore della Resistente una
comunicazione via fax nel quale lo invitava ad inviare le repliche in duplice copia
cartacea ed anche via e-mail, e ad indicare un ulteriore indirizzo di posta elettronica
che consentisse linvio di messaggi, senza limitazioni in entrata.
Pertanto C.R.D.D. il 16 aprile 2010 nominava quale esperto il sottoscritto dott. Fabrizio
Bedarida, che il successivo 20 aprile accettava l'incarico.
In data 21 aprile 2010 C.R.D.D. riceveva la seconda copia cartacea del ricorso con annessi
documenti, che, in data 22 aprile 2010, provvedeva a girare al Ricorrente.
In data 27 aprile, il Ricorrente richiedeva a C.R.D.D. di poter controbattere alla replica
della Resistente, domandando pertanto lassegnazione di un ulteriore termine per
poter depositare la propria contro replica. C.R.D.D. girava quindi tale richiesta
allesperto affinché decidesse al riguardo.
In data 30 aprile C.R.D.D. provvedeva a trasmettere alle parti lordinanza, di pari
data, con cui lesperto, non rilevando nella domanda del Ricorrente il sussistere
delle circostanze eccezionali richieste dallart.4.10 del Regolamento e ritenendo
esauriente la documentazione agli atti del procedimento, rigettava la richiesta del
Ricorrente di poter produrre ulteriori memorie.
Allegazioni delle parti
a) Allegazioni del Ricorrente.
Il Ricorrente è un ente pubblico istituzionale avente la rappresentanza
dellavvocatura.
A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, il Ricorrente afferma che il nome a
dominio in contestazione include la propria denominazione.
Il Ricorrente afferma inoltre che la Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio
ordineavvocati.it, in quanto esso non corrisponde né alla denominazione della Resistente
né al nome del suo legale rappresentante e responsabile amministrativo del dominio.
Il Ricorrente ritiene che lattività della Resistente rientri nellipotesi
prevista allart. 3.7 d) del Regolamento per la riassegnazione dei domini, sostenendo
che il nome a dominio disputato sia stato utilizzato, per attrarre a scopo di lucro,
utenti di Internet ingenerando la probabilità di confusione con il nome di un ente
pubblico; ed in quella prevista alla lettera b) del medesimo articolo, che prevede:
la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente per
impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o
altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare
tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio
corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del
ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da
sviare i cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali.
Il Ricorrente deduce poi la malafede della Resistente dal fatto che, svolgendo essa
attività strettamente connessa con quella degli avvocati ed a questi principalmente
rivolta, non poteva ignorare lesistenza della Ricorrente, ma anzi avrebbe costruito
il sito corrispondente al nome a dominio in contestazione al fine di attirare gli utenti
Internet sul proprio sito ed indurli a ritenere che vi fosse un qualche collegamento tra
Ricorrente e Resistente. A sostegno di ciò il Ricorrente, oltre ad evidenziare la propria
notorietà, sottolinea il fatto che sul sito della Resistente sia presente un link
(collegamento elettronico) denominato Ordine degli Avvocati che consente di
individuare i diversi consigli dellOrdine esistenti in Italia, compreso quello di
Roma.
Il Ricorrente sostiene quindi che il sito corrispondente al nome a dominio in
contestazione dia limpressione di essere un sito a carattere nazionale che raggruppa
tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati, i quali in realtà, sono enti pubblici
istituiti per legge ed esistenti unicamente su base distrettuale.
Considerato poi che il Codice deontologico degli avvocati prevede un espresso divieto di
inserire messaggi promozionali sui propri siti, il Ricorrente individua nel comportamento
della Resistente anche un danno alla propria immagine. Danno dovuto al fatto che
lutente Internet, ritenendo il sito www.ordineavvocati.it come il sito ufficiale del
Ricorrente, è portato a credere che sia proprio il Ricorrente (ponendo sul sito
www.ordineavvocati.it spazi pubblicitari che promuovono diversi prodotti e servizi) a
contravvenire al suddetto divieto deontologico.
Il Ricorrente deduce inoltre la malafede del Resistente nelluso del dominio, dal
fatto che questultimo abbia rifiutato di oscurare il sito www.ordineavvocati.it,
continuando ad utilizzarlo nella medesima forma, nonostante fosse stato messo al corrente
dei diritti del Ricorrente e del pericolo di confusione e per tutto ciò diffidato dal
continuare un simile uso.
Il Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
b) Allegazioni del Resistente.
La Resistente afferma che il domino è stato registrato in buona fede, anni dopo che
lOrdine degli Avvocati di Roma (il Ricorrente) aveva registrato il proprio dominio
ordineavvocati.roma.it (registrato il 3 luglio 1997).
Asserisce poi di non aver mai tentato di vendere il dominio in questione o di averlo
utilizzato in modo contrario alle norme tecniche e alle leggi dello stato.
La Resistente sostiene che il nome del Ricorrente non è contenuto nel nome a dominio in
contestazione.
La Resistente afferma inoltre che il Ricorrente è privo di ogni legittimazione attiva,
atteso che non esiste alcun ente denominato Ordine Avvocati, essendo gli ordini degli
avvocati attualmente 165 e costituiti presso ogni circondario di Tribunale, per cui ognuno
di questi ordini dovrebbe contenere nella propria denominazione unindicazione
geografica, corrispondente al nome della città in cui ha sede il Tribunale del
circondario di riferimento.
La Resistente evidenzia di aver registrato il dominio in contestazione il 7 aprile 2000,
al fine di fornire servizi a professionisti (avvocati), sostenendo che, a
causa del bacino dutenza ristretto e qualificato, sarebbe da escludere
la possibilità di confusione. In concreto la Resistente, in merito alla confondibilità
tra Ricorrente e Resistente, ritiene che essa sia esclusa dal fatto che i
destinatari dei servizi offerti dalla Resistente sono esclusivamente avvocati, ossia dei
professionisti dotati di una diligenza sicuramente superiore a quella
dellutente medio, per cui non risulterebbe credibile che un avvocato
iscritto in un albo presso uno degli Ordini degli Avvocati su base distrettuale, non sia
al corrente dellinesistenza di un Ordine nazionale, o dellesistenza di 165
Ordini differenti.
Sempre in merito alla confondibilità, la Resistente evidenzia che su tutte le pagine del
sito è indicato che il progetto ordineavvocati.it è di MIT Tecnologie S.r.l.
In merito alla pubblicità presente allinterno del sito, la Resistente afferma che:
contrariamente a quanto dedotto dal Ricorrente, la pubblicità posta sul proprio
sito è unulteriore peculiarità del servizio commerciale offerto, nonché elemento
di distinzione che ogni avvocato potrà riscontare come contrastante con il Codice
Deontologico e pertanto estraneo ai siti degli Ordini degli Avvocati distrettuali.
A riprova della propria buona fede, la Resistente afferma e documenta di aver più volte
contattato (a partire dal 2003) i diversi Ordini degli Avvocati illustrando il proprio
progetto e mettendo a disposizione i propri servizi.
La Resistente, afferma poi che il dominio sia pacificamente registrato ed utilizzato da un
decennio, come dimostrato dal fatto che gli altri Ordini non hanno agito nei
confronti della resistente pur essendo a conoscenza dellattività di
questultima, ma anzi cè chi si è servito dei suoi servizi.
Motivi della decisione
Questioni preliminari
a) Sul difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse
In via preliminare, la Resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva
dellOrdine degli Avvocati di Roma, in quanto la Ricorrente chiede
lassegnazione in via esclusiva del nome a dominio contestato, pur essendo gli Ordini
degli Avvocati attualmente 165 e costituiti presso ogni circondario di tribunale e
considerando anche che non esiste alcun ente chiamato Ordine Avvocati.
A questo proposito si constata che lOrdine degli Avvocati, in quanto ordine
professionale, è un ente di diritto pubblico, col compito di tutelare la qualità dello
svolgimento dell'attività svolta dai professionisti, cui lo Stato ha affidato il compito
di tenere aggiornato l'albo e di tutelare la categoria professionale e il codice
deontologico. LOrdine degli Avvocati ha scelto di strutturarsi su base distrettuale
attraverso la costituzione dei Consigli dellOrdine, che sono quindi organi
professionali interni allOrdine degli Avvocati stesso. A tal proposito si osserva
che la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che i diversi Consigli
dellordine sono legittimati ad agire anche nellinteresse dellOrdine
degli Avvocati nel suo complesso. Ciò appare evidente nella Massima qui riportata:
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è organo rappresentativo dell'Ordine
medesimo e ad esso, a norma dell'art.14 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive
modificazioni sono demandate tutte le più importanti funzioni giuridiche, con proiezione
anche esterna; pertanto, al detto organo compete anche il potere di promuovere e di
resistere alle liti a tutela non solo degli interessi dei singoli partecipanti ma
dell'istituzione nel suo complesso. (T.a.r. Lazio, sez. I, 23-01-2002; n. 622).
Conseguentemente il Ricorrente è legittimato ad agire tanto nellinteresse
dellOrdine degli Avvocati in sé considerato, quanto nellinteresse del singolo
Consiglio dellOrdine di Roma, leccezione viene pertanto ritenuta infondata.
Nel merito.
1. Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il primo requisito previsto dallart.3.6, I comma, lettera a) del Regolamento per la
riassegnazione del nome a dominio prevede che il nome a dominio deve essere identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome.
Lart. 4.2.4 delle Linee Guida del Regolamento - Verifica dei diritti sul nome a
dominio -, riprendendo quanto indicato dal su citato art. 3.6 ed a spiegazione dello
stesso, indica, quale prima condizione per ottenere la riassegnazione di un nome a
dominio, che chi lo ha sottoposto a opposizione vanti un diritto sullo stesso. Individua
poi, quale esempio di un valido diritto sul nome a dominio disputato, le seguenti voci:
diritti di proprietà intellettuale od industriale, quali marchi, diritto dautore,
diritto alla denominazione e ragione sociale, alla ditta, allinsegna, al nome
proprio e cognome.
Posto quindi che per confondibilità si deve intendere lidentità od una somiglianza
tale da indurre confusione tra il dominio contestato ed un diritto sul quale il Ricorrente
possa vantare un diritto, nel presente caso si rileva lesistenza di detta
confondibilità tra il dominio contestato ed il nome del Ricorrente.
Nella fattispecie in esame si rileva infatti come il nome a dominio ordineavvocati.it sia
costituito dalle principali parole che compongono la denominazione sociale del Ricorrente,
Ordine degli Avvocati di Roma, con le sole differenze delluso dellindicazione
geografica Roma e dellomissione delle preposizioni degli e
di. Si osserva a questo proposito come, su Internet, sia prassi omettere le
parti non essenziali al fine di rendere il dominio più breve.
Lassenza nel nome a dominio contestato dellindicazione geografica e delle
preposizioni, costituisce quindi una minima differenza non idonea ad eliminare il rischio
della confondibilità.
In verità, la possibilità per lutente medio di confondere il dominio contestato
con quello del Ricorrente o con quello di un Ente a cui lo stesso Ricorrente appartenga,
è accresciuta dal fatto che molti Consigli dellOrdine hanno adottato nomi a dominio
costituiti dalla forma ordineavvocati.citta.it, come nel caso del dominio del Ricorrente,
ordineavvocati.roma.it. Lutente medio, non ricordando/conoscendo lesatto
indirizzo, o ritenendo che lindicazione della città, Roma, possa essere necessaria
per reperire una sotto pagina del sito principale, può rimanere facilmente confuso tra
Ricorrente e Resistente.
Per completezza è da osservare che, data la legittimazione del Ricorrente ad attivarsi
anche nellinteresse dellOrdine professionale tutto, il confronto di
confondibilità tra nome a dominio contestato e diritto vantato dal Ricorrente, deve
essere fatto anche con la denominazione Ordine degli Avvocati. La confondibilità risulta
pertanto ancora più evidente.
Per quanto attiene poi allosservazione fatta dalla Resistente che la confondibilità
tra Ricorrente e Resistente, sia esclusa dal fatto che a) i destinatari dei servizi
offerti dalla Resistente sono esclusivamente avvocati, ossia dei professionisti dotati di
una diligenza sicuramente superiore a quella dellutente medio, per cui
non risulterebbe credibile che un avvocato iscritto in un albo presso uno degli
Ordini degli Avvocati su base distrettuale, non sia al corrente dellinesistenza di
un Ordine nazionale, o dellesistenza di 165 Ordini differenti; e b) che su tutte le
pagine del sito della resistente compaia lindicazione che ordineavvocati.it è
un progetto MIT Tecnologie Srl, si osserva quanto segue:
In primo luogo, si ritiene che la confondibilità tra dominio disputato e diritto vantato
sia da valutare in riferimento allimpressione iniziale che riceve lutente: il
pubblico non deve essere confuso neanche per un momento sullorigine del sito a cui
il dominio indirizza. E questa la cosiddetta tesi della confusione
iniziale sostenuta da un consistente numero di Collegi nazionali e internazionali.
Essa afferma che la confondibilità tra il dominio disputato ed il segno/diritto vantato
dal Ricorrente, debba essere valutata senza tener conto di disclaimer o altri elementi
distintivi posti sul sito corrispondente al dominio. Non rileva quindi il fatto che
allinterno del sito vi siano contenuti tali per cui lutente possa rendersi
conto dellassenza di un collegamento tra il titolare di un diritto e
lassegnatario del dominio disputato. A titolo di esempio si vedano MicroFinancial,
Inc. v Glenn Harrison, WIPO Case No D2003-0396 The nature of the Internet is such
that, on viewing the disputed domain name, the public will think it leads to a web site
endorsed by the Complainant. As the Respondent counters, it certainly is true that, upon
arriving at the Respondents web site, the public would realize that this is instead
a protest site devoted to exposing what the Respondent and others feel are the
Complainants shortcomings. The Policy however does not countenance this
"initial confusion". The same is true for the public that types in the disputed
domain name looking for the Complainant: they have a right to expect to find the
Complainant at a web site whose name is so close to the Complainants service
mark.; e Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh, WIPO Case No. D2001-0763
The test of confusing similarity under the Policy, unlike trademark infringement or
unfair competition cases, is confined to a consideration of the disputed domain name and
the trademark. Accordingly, disclaimers placed on the website are irrelevant.
Secondariamente, la scritta MIT Tecnologie Srl., tanto per la piccola dimensione dei
caratteri utilizzati, quanto per la collocazione a fondo pagina della stessa, da
limpressione che la MIT Tecnologie Srl, sia la responsabile della gestione tecnica
del sito (vale a dire il Provider che fornisce i servizi al titolare del sito) e non la
titolare del progetto che, al contrario, per limpostazione data al sito, sembra
doversi riferire allOrdine degli Avvocati e quindi in senso lato al Ricorrente.
Questo Collegio ritiene quindi che lindicazione ordineavvocati.it è un
progetto MIT Tecnologie Srl così come posta, non sia sufficiente né ad evitare la
confusione iniziale né a chiarire allutente che il progetto ed il sito non siano
autorizzati o collegati al Ricorrente (e/o ad altro Consiglio dellordine).
Infine, si deve tener presente che, sebbene il dichiarato scopo della Resistente sia
quello di offrire e vendere servizi esclusivamente ad avvocati, ciò non
toglie che il sito www.ordineavvocati.it sia di libero accesso a chiunque,
indipendentemente dalla propria formazione. Il sito, presentandosi come
Ordineavvocati.it la Directory degli avvocati italiani, potrebbe pertanto
facilmente confondere lutente medio che magari ha proprio bisogno di un avvocato o
di consulenze legali e cerca su Internet le relative informazioni.
Se quindi laffermazione della Resistente, che gli avvocati potrebbero facilmente
rilevare di essere in presenza di un sito non autorizzato e quindi difficilmente
confondersi, potrebbe avere un suo fondamento, non può tuttavia ritenersi valida per
tutti gli altri utenti che ovviamente costituiscono la maggioranza della rete.
Per quanto sin qui visto, si ritiene che vi sia confondibilità tra il nome a dominio
contestato e la denominazione del Ricorrente e di conseguenza che sussista quanto
richiesto dallart.3.6, I comma, lettera a) del Regolamento.
2. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Secondo quanto previsto dal Regolamento allart.3.6, una volta che la Ricorrente
abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato,
spetta alla Resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo
interesse al nome a dominio contestato, oppure provare lesistenza delle circostanze
dalle quali il suddetto art.3.6 (lettera b) del Regolamento deduce la presunzione
dellesistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.
Dagli atti acquisiti da questa procedura e da quanto sopra esposto, non risulta che la
Resistente prima di avere avuto notizia dellopposizione in buona fede ha usato o si
è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente
per offerta al pubblico di beni e servizi (art.3.6.1); non risulta altresì che la
Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome
corrispondente al dominio registrato (art.3.6.2); non risulta infine che la Resistente
stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza
lintento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato
(art.3.6.3).
Per completezza, in merito allipotesi della Resistente secondo cui luso del
nome a dominio non contestato dal Ricorrente per diversi anni costituirebbe in capo alla
Resistente un suo diritto sul nome a dominio, si osserva che essa non trova alcuna
conferma nel Regolamento né in altra norma di legge. Lacquiescenza della
registrazione di un dominio da parte del titolare di un diritto corrispondente (che può
essere data da più motivi), come riconosciuto tanto dalla prassi nazionale quanto da
quella internazionale, non legittima il titolare di un dominio che sia stato registrato in
mala fede. In tal senso si veda ad es. WIPO Case No. D2004-0498 Volkswagen AG v.
Davids Volkswagen Page (nome a dominio volkswagen.org), dove il Collegio affermava
che: The fact that Volkswagen of America may have acquiesced for some time in
Respondents use of the domain name does not constitute a legitimate right or
interest (Il fatto che la Volkswagen America possa aver tollerato per qualche tempo
luso del dominio da parte della resistente non costituisce un legittimo diritto o
interesse).
Si deve infine notare che da quanto allegato alla propria replica dalla Resistente e
contrariamente a quanto dalla stessa affermato, emerge che oltre al Ricorrente anche
lOrdine degli Avvocati di Milano aveva diffidato (già nel 2008) la Resistente
dalluso del dominio e del sito corrispondente. Inoltre, non è dato sapere dagli
atti della procedura se, oltre ai Consigli di Roma e Milano, ve ne siano stati altri che
abbiano nel tempo diffidato la Resistente.
Non è quindi stato rinvenuto da questo Collegio alcun elemento che potesse provare la
sussistenza di una delle circostanze dalle quali lart.3.6 del Regolamento autorizza
a dedurre lesistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.
In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un
qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi
sussistente anche il secondo requisito previsto dallart.3.6 lettera b) del
Regolamento.
3. Malafede del Resistente.
Lart.3.7 del Regolamento prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono
ritenute prova della registrazione e delluso del dominio in malafede. Si tratta di
circostanze provate le quali si forma una presunzione di registrazione e mantenimento del
dominio in malafede. Fra queste si riporta in particolare la circostanza sub e), ossia che
il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per
il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed
il nome a dominio registrato.
Lesistenza di tale circostanza è stata addotta dalla Ricorrente quale elemento a
riprova della malafede del Resistente.
Tale circostanza si può indubbiamente ritenere applicabile al caso di specie. Il
Resistente non ha infatti documentato e/o provato in alcun modo lesistenza di un
dimostrabile collegamento fra il Resistente, titolare del nome a dominio, ed il nome a
dominio registrato. A tal proposito, se è vero che al momento della registrazione del
nome a dominio da parte del Resistente, la circostanza sub e) del predetto art. 3.7 del
Regolamento non era indicata tra quelle da cui dedurre la malafede del Resistente, è
altrettanto vero che la suddetta norma, nella sua precedente versione, chiariva che
lelenco in essa contenuto era a titolo esemplificativo, per cui potevano essere
prese in considerazione anche altre circostanze, oltre a quelle indicate, da cui poter
desumere la malafede della Resistente.
La malafede emerge anche dal fatto che il sito a cui indirizza il dominio oggetto di
contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la fornitura online di
servizi confondibili con quelli offerti dal Ricorrente. Peraltro, tra i servizi offerti
dalla Resistente, vi è un database che consente di individuare i nominativi degli
avvocati presenti in Italia. Tuttavia tale servizio non offre le dovute garanzie né che i
soggetti ivi presenti siano realmente avvocati, né che vi siano inseriti tutti gli
avvocati italiani.
Il nome a dominio in contestazione appare quindi essere stato registrato e utilizzato
intenzionalmente per ingenerare confusione con il nome del Ricorrente con lintento
di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet, che erroneamente ritengano
che vi sia un qualche legame fra lOrdine degli Avvocati e la Resistente.
Il pubblico è quindi indotto a ritenere che il sito Internet www.ordineavvocati.it sia il
sito ufficiale del Ricorrente. Circostanza questa che, secondo lart.3.7 lett. d) del
Regolamento, è da ritenersi prova della registrazione e del mantenimento in malafede del
dominio in contestazione. A conferma di ciò, dalla delibera del Consiglio
dellOrdine degli Avvocati di Roma del 24 settembre 2009 (cfr. doc. 6 allegato al
reclamo) emerge che il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma ha introdotto il
ricorso per la riassegnazione del nome a dominio in contestazione proprio a seguito delle
diverse segnalazioni di avvocati indotti in errore sulla provenienza istituzionale del
sito corrispondente al nome a dominio in contestazione.
Per quanto riguarda il mantenimento del dominio in malafede, si rileva che il Resistente
ha continuato ad utilizzare il dominio per ospitarvi un sito che offre servizi
confondibili o attinenti con quelli offerti dal Ricorrente, nonostante sia stato
diffidato, prima dallOrdine degli Avvocati di Milano (giugno 2008) e successivamente
(ottobre 2009) dal Ricorrente per il tramite dellO.U.A. Organismo Unitario
dellAvvocatura Italiana.
A questo proposito si rileva che laffermazione della Resistente che gli altri
Ordini non hanno agito nei confronti della resistente pur essendo a conoscenza
dellattività di questultima, ma anzi cè chi si è servito dei suoi
servizi, apparentemente tesa a dimostrare la propria buona fede per via del silenzio
degli altri Ordini, risulta in contraddizione con i documenti allegati dalla stessa
Resistente, che dimostrano invece come lOrdine degli Avvocati di Milano avesse
scritto alla Resistente già nel novembre 2007, chiedendole di conferire con il Consiglio
e procedendo poi ad inviare alla Resistente formale diffida nel giugno del 2008 (cfr. doc.
7 e 9 allegati alla replica).
A ulteriore dimostrazione della propria buona fede la Resistente ha documentato di aver
più volte contattato i diversi Ordini degli Avvocati illustrando il proprio progetto e
mettendo a disposizione i propri servizi. A tal proposito ha allegato copie di lettere
inviate nel 2003 e nel 2007.
La documentazione di cui sopra, consiste tuttavia in una pura proposta commerciale dove in
concreto sono solo illustrati i servizi Internet offerti (indirizzi di posta elettronica,
pagine web, siti dinamici etc.). Questa documentazione non dimostra quindi che ci sia
stata alcuna chiara richiesta di autorizzazione alluso del dominio disputato e tanto
meno che vi sia stata una sua concessione da parte degli Ordini contattati. Non è
altresì possibile escludere che (come poi verificatosi a fronte dellofferta
commerciale del 2007) non ci siano state sin dal 2003 reazioni negative (ed eventualmente
anche diffide) da parte dei vari Enti contattati
Dallesame di quanto agli atti e in particolare dalle stesse parole della Resistente,
emerge poi che la Resistente, già nel momento in cui ha registrato il nome a dominio
ordineavvocati.it, era pienamente consapevole della esistenza della Ricorrente e degli
altri Consigli dellOrdine, essendo gli stessi il bacino di utenza cui la
Resistente intendeva rivolgersi per lofferta dei propri servizi. Ciò nonostante, la
Resistente ha proceduto alla registrazione del nome a dominio contestato, apparentemente,
senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione. A questo proposito il Collegio nota
come lactual knowledge, ovvero, la conoscenza al momento della
registrazione di un dominio dellesistenza di diritti altrui su un marchio (o altro
diritto riconosciuto) ad esso corrispondente, è stata ripetutamente ritenuta da
precedenti collegi, nazionali ed internazionali, un ulteriore elemento da cui dedurre la
malafede nella registrazione dei domini.
Da quanto finora detto, emergono quindi le circostanze di cui ai punti 3.7 b), e cioè
la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al
legittimo titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro
segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale
nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente
ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente, o, per gli
enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che
ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali, e di cui al punto d),
ossia la circostanza che, nelluso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet,
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o
stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente
pubblico.
Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome di dominio in contestazione.
In conclusione, per quanto su esposto, manca in capo alla Resistente un qualsiasi diritto
o titolo in relazione al nome contestato; ed essendo state dimostrate dal Ricorrente le
circostanze di cui allart.3.6, I comma, lett. a) e c) del Regolamento, sussistono le
condizioni per la riassegnazione del nome a dominio ordineavvocati.it.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio ordineavvocati.it allOrdine degli
Avvocati di Roma, con sede in Roma, Piazza Cavour c/o Palazzo di Giustizia, c.a.p. 00193.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di
sua competenza.
Milano, 5 maggio 2010
Dott. Fabrizio Bedarida
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