| Direttore Domenico Condello
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| Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato. Da ultimo dalla manovra finanziaria Luglio 2010
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220
(200). Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'.
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto
e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 132 (120). 3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 4. [Abrogato]. 5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672. 6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). 6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'art.
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'art. 25, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i
ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto
e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art. 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art. 23-bis, il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di
lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo
dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto
in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle
spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. 6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.»
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